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L’assimilazione degli scarichi dell’attività alberghiera e della ristorazione, tiene in considerazione quanto stabilito dal DPR 19/10/2011, n. 227 (semplifcazione degli adempimenti amministrativi in materia ambien-tale), dove appunto viene precisato che in assenza di specifca normativa regionale, sono considerate acque refue assimilate alle domestiche, quelle che derivano da tali attività.

Nella realtà la Regione del Veneto aveva già stabilito, per gli scarichi della ristorazione, con il proprio “Piano di tutela delle acque”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, l’assimila-zione agli scarichi delle acque domestiche.

Dal 05/06/2012 le attività alberghiere e della risto-razione vedono confermata la situazione precedente e potranno continuare ad avvalersi (in automatico) della nuova normativa considerando i propri scarichi di acque refue, come assimilati ai domestici .

Per approfondimenti consultare gli articoli collegati:

- Attività della ristorazione: per la Regione del Veneto, gli scarichi refui di tali attività, sono sempre assimilati a quelli domestici

- Acque refue assimilabili alle acque refue domestiche: la Regione Veneto aggiorna le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque

alla notizia 650 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

42 Parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza: la

Regione del Veneto conferma l’assimilazione degli scarichi a quelli domestici.

Con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 842 del 15/05/2012, sono state aggiornate le norme tecniche del piano regionale delle acque, e fra queste si inserisce l’aggiornamento della normativa che assimila alle acque domestiche gli scarichi degli “laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza”.

Questo signifca che gli scarichi refui di queste attività, sono sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessi-tano di particolari autorizzazioni.

L’assimilazione regionale degli scarichi dei parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza, non tiene in considerazione quanto stabilito dal DPR 19/10/2011, n. 227 (sempli-fcazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale), dove veniva specifcato che in assenza di apposita normativa regionale, sono considerate acque refue assimilate alle domestiche, quelle che derivano da tali attività con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività.

La regione Veneto ha invece accolto le richieste della Confartigianato, e ha mantenuto la precedente in-dicazione, prevista nel Piano regionale delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, in relazione all’assimilazione alle acque domestiche per gli scarichi refui dei parrucchieri, barbieri e degli istituti di bellezza. Nessun limite viene posto ai consumi di acqua giornaliera e di conseguenza gli scarichi delle attività in questione sono considerati di fatto assimilati a quelli domestici.

Vale la pena di evidenziare che questo tipo di assimila-zione comporta alcuni vantaggi per le imprese, in quanto esclude dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico dei propri refui al comune o al consorzio di depurazione. Automaticamente non sussiste l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione ogni quattro anni e cessa pure la necessità di garantire il rispetto dei limiti tabella-ri degli scarichi. Il tutto con evidenti riduzioni di costi. Peraltro la non applicazione degli obblighi citati annulla il rischio di pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra.

Per approfondimetni consultare gli articoli collegati:

- Acque refue assimilabili alle acque refue domestiche: la Regione Veneto aggiorna le norme tecniche di attuazione

del Piano di Tutela delle acque

- Parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza: per la Regione del Veneto, gli scarichi refui di tali attività, sono sempre assimilati a quelli domestici

alla notizia 651 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

43 Produttori e importatori di pneumatici: slitta

al 31 ottobre di ogni anno la presentazione della proposta del contributo annuale di gestione.

La legge di conversione (con modifche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 24, comma 1, lettera f), fa slittare al 31 ottobre di ogni anno, il termine di presentazione della proposta di contributo annuale per la gestione dei pneumatici da parte dei produttori e gli importatori.

E’ stato aggiunto un comma all’articolo 228, del decreto legislativo 152/2006, con il quale viene previsto per i produttori e gli importatori di determinare, entro il 31 ottobre di ogni anno (in precedenza era il 30 settembre di ogni anno–DM 11/04/2011, n. 82), per l’anno solare successivo, il contributo annuale per la gestione dei pneumatici fuori uso. Contestualmente è stato precisato che il Ministero dell’ambiente divulgherà, anche a mezzo del proprio portale, il contributo approvato entro il 31 dicembre del rispettivo anno (in precedenza era il 30 novembre di ogni anno – DM 11/04/2011, n. 82). Di seguito si riporta il nuovo articolo aggiornato.

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 228 – Pneumatici fuori uso

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24/06/2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fne di garantire il perseguimento di fnalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero di pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione fnalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti fnali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1.

3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associa-ta, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adem-pimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

3-bis I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmen-te l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente anche specifcando gli oneri e le componenti di costo che giustifcano l’am-montare del contributo stesso. Il Ministero dell’ambiente,

InformaImpresa 3 Venerdì 29 giugno 2012

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