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« Previous Page Table of Contents Next Page »se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fne di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva, la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso;
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gra-vità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato”.
AMBIENTE
44 Agricoltori: semplificazioni per il trasporto in
conto proprio dei rifiuti.
Con la leggedi conversione (conmodifche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 28, vengono previste semplifcazioni riguardanti la mo-vimentazione aziendale dei rifuti al deposito tempora-neo per gli agricoltori (trasporto in conto proprio). Gli agricoltori che effettuano la movimentazione dei rifuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, non devono considerarla come trasporto dei rifuti, qualora sia fnalizzata unicamente al raggiungi-mento del luogo di messa a dimora dei rifuti stessi in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km.
Alla stessa maniera non è considerata, come traspor-to dei rifuti, la movimentazione degli stessi effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella di-sponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia fnalizzata, anche in questo caso, al raggiungimento del deposito temporaneo.
In tale senso è stata aggiornata anche la defnizione di deposito temporale, prevista all’articolo 183, comma 1, lettera bb) (di seguito riportata). Gli articoli di riferimento:
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
– art. 193 – comma 9-bis
“La movimentazione dei rifuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorren-do la pubblica via, non è considerata trasporto ai fni del presente decreto qualora risulti comprovato da elemen-ti oggettivi ed univoci che sia fnalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifuti in deposito temporanei e la distanza fra i fondi non sia supe-riore a 10 chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile da propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della co-operativa agricola di cui è socio, qualora sia fnalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – art. 183 (Defnizioni) – comma 1 – lettera bb)
“ bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’ar-ticolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modifca-zioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifuti contenenti sostanze pericolose e gestititi conforme-mente al suddetto regolamento;
2) i rifuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguen-ti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito; quando il quantitativo di rifuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifuti non superi il predet-to limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per cate-gorie omogenee di rifuti e nel rispetto delle relative nor-me tecniche, nonché, per i rifuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanza pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norma che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanza pericolose;
5) per alcune categorie di rifuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fssate le modalità di ge-stione del deposito temporaneo.”
Codice civile – articolo 235 – Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per alleva-mento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase neces-saria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazio-ne, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette al-la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione pre-valente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come defnite dalla legge”.
AMBIENTE
45 Trasporto transfrontaliero dei rifiuti:
introdotto e soppresso dopo 22 giorni un nuovo obbligo per le imprese di trasporto.
La legge di conversione (con modifche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 24, introduce un adempimento relativamente al trasporto transfrontaliero di rifuti, mentre la legge di conversio-ne (con modifcazioni) 26/04/2012, n. 44 del decreto legge 02/03/2012, n. 16, sopprime tale adempimento (22 giorni per cambiare idea).
Con la legge 355/2012 era stata introdotto l’obbligo per le imprese che effettuano il trasporto transfronta-liero di rifuti, di allegare per ogni spedizione una di-chiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dal-la quale doveva risultare che nella legislazione nazio-nale non vi erano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea. Dopo 22 giorni con la legge n. 16/2012 tale vincolo è stato soppresso.
Articoli di riferimento:
Legge di conversione (con modifche) 04/04/12, n. 355 del decreto legge 09/02/12, n. 5 – art. 24, comma 1) – lettera d-bis)
All’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fne, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfron-taliero di rifuti, fra i quali quelli da imballaggio , devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’auto-rità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali me-no rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione euro-pea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l’operazione di recupero nel Paese di desti-
4 InformaImpresa Venerdì 29 giugno 2012
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