Page 6 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

a) l’autorità competente di transito esterna alla Comuni-tà dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissio-ne della sua conferma di ricevimento della notifca per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notifcata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese in-teressato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea; e

b) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimen-to della pace o in caso di guerra, di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3 .Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: a) l’autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notifcatore la conferma di ricevimento della notifca con copia alle autorità competenti interessate; b) le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all’uffcio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’uffcio doganale di entrata nella Comu-nità; e

d) non appena espletate le necessarie formalità doganali, l’uffcio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autori-tà competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifuti sono entrati nella Comunità.

4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:

a) il notifcatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) è stato stipulato ed è effcace un contratto tra il noti-fcatore e il destinatario come prescritto all’articolo 4, secondo comma, punto 4), e all’articolo 5;

c) è stata costituita ed è effcace una garanzia fnanziaria o un’assicurazione equivalente, come prescritto all’arti-colo 4, secondo comma, punto 5), e all’articolo 6; d) è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all’articolo 49.

5. Se un uffcio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autori-tà competente nel paese dell’uffcio doganale che: a) informa immediatamente l’autorità competente di de-stinazione nella Comunità, la quale informa l’autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e b) immobilizza i rifuti fno a che l’autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una di-versa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’au-torità competente nel paese dell’uffcio doganale in cui sono detenuti i rifuti.”

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 - Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) - Capo 2 (Importazioni di rifuti destinati al recupero) - Articolo 41 - Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione Ocse, da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli prove-nienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione Ocse; o b) altri paesi aderenti alla Convenzione di Basilea; o c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bi-laterali o multilaterali compatibili con la normativa co-munitaria e conformi all’articolo 11 della Convenzione di Basilea; o

d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del

paragrafo 2; o

e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situa-zione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupe-ro di determinati tipi di rifuti in quegli Stati membri in cui tali rifuti non siano gestiti secondo metodi ecologica-mente corretti, come disposto all’articolo 49, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l’articolo 41, paragrafo 2.

3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli ob-blighi procedurali di cui all’articolo 42, se pertinenti”

AMBIENTE

46 Inquinamento atmosferico: abrogato il

Regolamento 615/1966.

La legge di conversione (con modifche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, ha abrogato il DPR 322 del 15/04/1971: “Regolamento per l’esecu-zione della Legge 13/07/1966, n. 615, recante prov-vedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitata-mente al settore delle industrie”.

Ormai ampiamente superato dalla normativa vigente in materia, il testo del regolamento non aveva più sen-so. Da qui l’abrogazione.

AMBIENTE

47 Comuni, Provincie, Regioni: comunicazione

triennale relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 77 del 31/03/12, il Decreto del Ministero dell’ambiente 15/03/12 ri-guardante “Approvazione del formulario per la comuni-cazione relativa all’applicazione dell’articolo 29-terdecies, comma 1, del dlgs 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integra-te dell’inquinamento”.

Per approfondimenti consultare la notizia n. 656 pub-blicata on line su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

48 Piano regionale forestale del Veneto. Attività

2011.

Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 3 del 10/01/12 la deliberazione della Giunta regiona-le n. 2224 del 20/12/11: “Approvazione del Piano re-gionale delle attività di pianifcazione e gestione fore-stale per l’anno 2011. Legge regionale 13/09/78, n. 52, art. 35 come modifcato dalla legge regionale 25/07/08, n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 128/CR del 22/11/11.

Le linee strategiche dettate dalla politica forestale re-gionale fn dalla approvazione del Programma di Svi-luppo Forestale di cui alla legge regionale 08/01/91, n. 1 e successive modifche ed integrazioni, e riconfer-mate dalla deliberazione della Giunta regionale del Ve-neto n. 3604/06 mirano a garantire la conservazione degli ecosistemi naturali.

La predisposizione annuale del Piano regionale delle attività di pianifcazione e gestione forestale, rappre-senta l’occasione per armonizzare l’attività di settore alla programmazione regionale di più ampio respiro nonché agli indirizzi che periodicamente provengo-no dalle fonti comunitarie e nazionali che si occupano

6 InformaImpresa Venerdì 29 giugno 2012

Page 6 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »