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nazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifuti del Paese di provenienza”.

Legge di conversione (con modifcazioni) 26/04/12,

n. 44 del decreto legge 02/03/12, n. 16 –Allegato (Modifcazioni apportate in sede di conversione) – 3-terdecies

3-terdecies . All’articolo 194, comma 3, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo é soppres-so”.

L’articolo aggiornato

Si riporta con la tratteggiatura il comma aggiunto e poi soppresso dopo 22 giorni.

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 194 – Spedizioni transfrontaliere

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifuti sono discipli-nate dai regolamenti comunitari che regolano la mate-ria degli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del re-golamento (Ce) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.

Alle importazioni di rifuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto inter-nazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscri-zione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla presta-zione delle garanzie fnanziari di cui a comma 10 del me-desimo articolo 212.

Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legi-slazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l’operazione di recupero nel Paese di destina-zione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifuti del Paese di provenienza.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’econo-mia e delle fnanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garan-zie fnanziarie da prestare per le spedizioni dei rifuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento eu-ropeo e del consiglio, del 19/03/2001, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certifcazione ambien-tale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b)le spese amministrative poste a carico dei notifcatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;

c)le specifche modalità per il trasporto dei rifuti negli Stati di cui al comma 2;

5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, con-tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 03/09/1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (Ce) n. 1013/2006:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;

b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare.

7. Le Regioni e le province autonome comunicano le in-formazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (Ce) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, en-tro il 30/09 di ogni anno, i dati riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basile, ratifcata con legge 18/08/1993, n. 340.”

Regolamento (Ce) n. 1013/06

–Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) – Capo 1 (Importazioni di rifuti destinati allo smaltimento) - Articolo 41 - Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli prove-nienti da:

a) paesi aderenti alla Convenzione di Basilea; o

b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bi-laterali o multilaterali compatibili con la normativa co-munitaria e conformi all’articolo 11 della Convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situa-zione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2 . I casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smal-timento di determinati tipi di rifuti in detti Stati mem-bri, qualora tali rifuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all’articolo 49 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all’articolo 11 della Convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfno i requisiti di una gestione ecologicamente cor-retta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifuti saran-no prodotti nel paese di spedizione e che il loro smalti-mento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa.

I suddetti accordi o intese sono notifcati alla Commissio-ne prima della loro conclusione. In casi urgenti essi pos-sono tuttavia essere notifcati entro un mese dalla loro conclusione.

3. Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obbli-ghi procedurali di cui all’articolo 42.

4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presen-tano all’autorità competente dello Stato membro di de-stinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragio-nevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifuti secon-do metodi ecologicamente corretti.”

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 –Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) – Capo 1 (Importazioni di rifuti destinati allo smaltimento) - Articolo 41 - Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra “1 . In caso di importazione nella Comunità di rifuti desti-nati allo smaltimento da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragraf 2 e 3.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

InformaImpresa 5 Venerdì 29 giugno 2012

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