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- entro il 30 aprile 2012 , le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA r ese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le qua-li è previsto l’obbligo di emissione della fattura;

- entro il 30 aprile 2012 , le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’impo-sta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, es-sere comunicate soltanto le operazioni per le qua-li è stata emessa fattura di ammontare pari o su-periore a 25.000 euro, al netto dell’imposta. Anche se il Provvedimento parla di operazioni per le quali è previsto l’obbligo di certifcazioni si è dell’avviso che, per motivi di semplifcazione, debbano essere comunicate le operazioni certifcate da fattura. A regime, invece, la predetta soglia è fssata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comu-nicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fni di tale imposta:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fni IVA (clienti);

- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fni dell’applicazione dell’imposta (fornitori);

- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fni IVA (consumatori fnali, tra i quali anche impren-ditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).

La disposizione normativa in esame e il provvedi-mento non prevedono ipotesi di esclusioni sog-gettive dall’obbligo di comunicazione che è fssa-to, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fni dell’IVA.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti: - Soggetti in contabilità semplifcata

- Enti non commerciali Limitatamente all’attività commerciale o agricola

- Soggetti NON residenti Con stabile organizzazio-ne o rappresentante fscale in Italia o identifcati - Curatori fallimentari o commissari liquidatori - Nuove iniziative produttive

- Soggetti dispensati da adempimenti per operazio-ni esenti

OPERAZIONI STRAORDINARIE E TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI

In caso di trasformazioni sostanziali come ad esem-pio fusioni, scissioni, o conferimento, che comporta-no l’estinzione del dante causa, se l’operazione stra-ordinaria viene effettuata prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione (30 aprile) il

soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative: - alla annualità precedente, con una distinta ed au-tonoma comunicazione;

- all’anno in corso con un’unica comunicazione rie-pilogativa.

Esempio:

operazione straordinaria con estinzione del sogget-to dante causa posta in essere il 12 gennaio 2012; il soggetto subentrante dovrà:

- entro il 30 aprile 2012 comunicare le operazioni poste in essere dal soggetto estinto nel corso del 2011;

- entro il 30 aprile 2013 comunicare tutte le ope-razioni relative al periodo 2012 comprese quelle registrate nel periodo 1-12 gennaio 2012 ricon-ducibili al soggetto estinto.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Solo per le operazioni rilevanti ai fni IVA scatta l’ob-bligo di comunicazione, in pratica affnchè si possa parlare di operazioni rilevanti devono essere rispet-tati i requisiti essenziali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 - elemento soggettivo (eserci-zio d’impresa o arti e professioni), oggettivo (cessio-ni di beni o prestazioni di servizi) e territoriale. La comunicazione interesserà le seguenti operazioni rilevanti a fni Iva:

- operazioni imponibili;

- operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione (articolo 8 del decreto, con esclu-sione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)) , operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-qua-ter, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (ar-ticolo 9 del decreto);

- operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decre-to.

Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fni dell’IVA quelle fuori campo di appli-cazione dell’IVA perché manca uno dei requisiti es-senziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

SOGGETTI IN REGIME DEI MINIMI

I soggetti aderenti al regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 116, legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono esonerati dall’obbligo di comunicazione poiché il legislatore con tale regime agevolato ha voluto, nell’ottica della massima semplifcazione, esimere tali soggetti da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione della certifcazione dei corrispettivi. La circolare, forse in maniera non precisa, prevede che tale esclusione non opera nei casi in cui il re-gime cessa di avere effcacia a seguito di una delle seguenti cause:

1.conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro,

2.effettuazione di cessioni all’esportazione, 3.sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori,

4.percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili,

5.effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, supera-

16 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011

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