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« Previous Page Table of Contents Next Page »puerperio e contribuenti con fgli minori che hanno necessità di cure. Richiama sull’argomento quanto già espresso con la circolare 34/E/2010. E’ necessa-rio quindi evidenziare le situazioni in oggetto nelle note aggiuntive di Gerico.
SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA’
Anche per le dichiarazioni relative al periodo d’im-posta 2010, sarà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate entro la fne dell’anno le cause che giustifcano una eventuale: - non congruità; - non coerenza;
- non congruità e non normalità economica; - esclusione o inapplicabilità dello studio di settore.
INDICAZIONI SU STUDI SPECIFICI
MANIFATTURE
Studio di settore VD01U “Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria”
Nella defnizione dei gruppi omogenei del nuovo studio di settore VD01U è emerso un signifcativo numero di imprese che hanno dichiarato di svolge-re attività di produzione di gelati e contemporanea vendita al pubblico.
I soggetti che svolgono contemporaneamente atti-vità di produzione e vendita diretta al pubblico de-vono continuare ad applicare dal periodo d’imposta 2010 lo studio revisionato VD01U, anche se la clas-sifcazione Ateco 2007 non ha espressamente inclu-so tra i codici attività dello studio detta attività.
Studio VD07B “Confezione ed accessori per abbi-gliamento”
Per lo studio di settore VD07B occorre segnalare che l’attività di stiro, ripasso,
cartellinatura e imbusto di capi d’abbigliamento, ri-sultava classifcata fno al periodo d’imposta 2006 con il codice Atecofn 2004 - 18.24.3 “Lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento” , ricom-preso nello studio di settore TD07B.
Con l’entrata in vigore della nuova classifcazione delle attività economiche –ATECO 2007, il suddetto codice è stato soppresso. I soggetti che effettuava-no le lavorazioni in questione non individuavano più il loro codice attività nello studio UD07B.
Con lo studio di settore UD07B allegato ad Unico 2009 sono stati raccolti i dati per individuare i sog-getti che svolgevano attività di stiro, ripasso , imbu-sto, di capi di abbigliamento prodotti da terzi ( fnis-saggio puro) .
Al fne di orientare i contribuenti alla scelta dello studio corretta rispetto all’attività esercitata, nelle istruzioni relative allo studio VD07B è stata inserita una apposita “attenzione” “Nel caso in cui il contri-buente abbia indicato di svolgere esclusivamente una o più delle seguenti fasi produttive: “Stampa”, “Lavaggio”, “Finissaggio estetico su capo fnito (ad es. effetto invec-chiato, abrasione, delavaggio, ecc.)”, “Finissaggio tecni-co su capo fnito (ad es. antibatterico, ammorbidente, idrorepellente, ecc.)”, “Rammendo e ripristino difettosi-tà” e “Stiro” e nessun’altra fase del ciclo di produzione e/o lavorazione, si potrebbe evidenziare che l’attività svolta sia propriamente quella relativa all’attività con-
traddistinta dal codice: 13.30.00 “Finissaggio dei tessi-li, degli articoli di vestiario e attività similari”, rientrante nello studio di settore VD13U. Pertanto si invita il con-tribuente a verifcare la correttezza del codice attività dichiarato, anche al fne di compilare correttamente il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fni dell’applicazione degli studi di settore”.
Studio di settore VD14U “Produzione tessile” L’Agenzia richiama l’attenzione degli Uffci, nella fa-se di controllo delle attività rientranti nello studio in oggetto, di tener conto dell’aumento del costo del-la materia prima dovuto ai massicci approvvigiona-menti di Cina ed India e della delocalizzazione della produzione che potrebbe aver danneggiato le im-prese terziste.
FISCO
37 Comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.
Le precisazioni dell’Agenzia in merito all’obbligo di comunicare all’amministrazione fnanziaria gli ac-quisti e le cessioni nonché le prestazioni rese e rice-vute di importo superiore a € 3.000.
LA COMUNICAZIONE
Al fne di contrastare comportamenti fraudolenti e forme di evasione fscale, il legislatore con l’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modifcazioni nella legge n. 122/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevan-ti ai fni dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modifcato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attua-zione all’articolo 21 con la defnizione: - dei soggetti obbligati alla comunicazione, - dell’oggetto e degli elementi da indicare nella stes-sa,
- delle modalità tecniche di trasmissione dei dati - e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia.
OPERAZIONI DA COMUNICARE
L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le ope-razioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette opera-zioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consuma-tore fnale (cosiddette operazioni business to con-sumer).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Il provvedimento stabilisce che devono essere co-municate:
- entro il 31 ottobre 2011 , le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA
rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limi-tatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
InformaImpresa 15 Venerdì 15 luglio 2011
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