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INNOVAZIONE

1 Approvato lo Statuto dell’Agenzia

per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11/06/11, il DPCM 23/03/11.

Con l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23/12/2005, n. 266, è stata istituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, allo scopo di “ accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative attività industriali”.

Con il DPCM 23/03/11 è stato approvato lo statuto dell’Agenzia.

Di seguito alcuni aspetti dello statuto:

- L’Agenzia ha sede legale a Milano e di rappresen-tanza a Roma. E’ dotata di autonomia tecnico-scien-tifca, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, fnanziaria e contabile.

- L’Agenzia promuove l’innovazione nel tessuto eco-nomico del Paese anche nel contesto europeo. - L’Agenzia svolge compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifca, economica e fnanziari nell’am-bito della valutazione dei progetti di innovazione industriale.

- L’Agenzia promuove e coordina le attività fnaliz-zate alla previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifco ed economico. - L’Agenzia svolge compiti di promozione e coordi-namento di appositi percorsi formativi, nonché di accompagnamento dei processi di innovazione. - L’Agenzia realizza studi, ricerche ed eventi sui mo-delli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale, anche mediante la par-tecipazione in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche o Fondazioni bancarie a la stessa Agenzia può de-cidere di partecipare.

- L’Agenzia realizza studi, ricerche ed eventi all’estero in materia di innovazione industriale, anche me-diante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli or-dinamenti giuridici dei Paesi in cui tali organismi debbono essere costituiti.

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QUALITA’

2 Regole per l’immissione dei giocattoli nel

mercato.

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Regole per l’immissione dei giocattoli sul mercato. Marcatura CE. Obblighi dei vari soggetti coinvolti nella fliera dei giocattoli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2011, il Decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 riguardante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”. Regole per l’immissione dei giocattoli sul mercato. Marcatura CE. Obblighi dei vari soggetti coinvolti nella fliera dei giocattoli. Il decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fni di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Si applica:

a)alle attrezzature per aree da gioco per uso pubbli-co;

b)alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per suo pubblico;

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; d)alle macchine a vapore giocattolo; e)alle fonde e alle catapulte.

I giocattoli prima di essere immessi sul mercato de-vono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli:

1) Decorazioni e addobbi per festività e celebrazio-ni.

2) Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’in-dicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età di 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

3) modelli in scala fedeli e dettaglianti,

4) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

5) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

6) repliche storiche di giocattoli, e

7) riproduzioni di armi da fuoco reali;

8) Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

9) Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superfcie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.

10) Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

11) Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pub-blici o sui marciapiedi degli stessi.

12) Attrezzature nautiche da utilizzare in acque pro-fonde e dispostivi per imparare a nuotare desti-nati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

13) Puzzle di oltre 500 pezzi.

14) Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.

15) Fuochi d’artifcio comprese le capsule a per-cussione non progettate specifcamente per i giocattoli.

16) Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

17) Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionale elettrici alimen-tati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fni didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

18) Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi edu-cativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifche.

19) Apparecchiature elettroniche quali PCe console di gioco usate per accedere a software interattivi e

20 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011

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