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« Previous Page Table of Contents Next Page »le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamen-te progettati.
20) Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
21) Succhietti per neonati e bambini piccoli.
22) Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bam-bini.
23) Trasformatori per giocattoli.
24) Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Gli articoli riportati nel decreto trattano gli aspetti sotto riportati:
- Campo di applicazione - Defnizioni
- Obblighi dei fabbricanti - Rappresentanti autorizzati - Obblighi degli importatori - Obblighi dei distributori
- Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori - Identifcazione degli operatori economici - Requisiti essenziali di sicurezza
- Avvertenze presunzione di conformità obiezione formale ad una norma armonizzata - Dichiarazione CE di conformità - Marcatura CE
- Valutazione della sicurezza
- Procedure di valutazione della conformità esame CE tipo
- Documento del prodotto
- Autorità di notifca e organismo nazionale di accre-ditamento
- Autorizzazione degli organismi notifcati - Prescrizioni relativi agli organismi notifcati - Agente e subappaltatori degli organismi notifcati - Procedura di notifca - Modifche delle notifche
- Contestazioni della competenza degli organismi notifcati
- Obblighi operativi degli organismi notifcati - Obbligo di informazione a carico degli organismi notifcati
- Istruzioni dell’organismo notifcato
- Autorità di vigilanza del mercato e controlli delle frontiere esterne - Controlli - Sanzioni - Aggiornamento - Abrogazioni - Norme transitorie.
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SICUREZZA
4 Valutazione del rischio da stress lavoro
correlato: dal 1° gennaio 2011 obbligo di effettuazione.
Deve essere realizzata da tutte le aziende con pre-senza di lavoratori. Va ad intergare il documento di
valutazione dei rischi sulla sicurezza
L’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede quanto segue:
“ La valutazione del rischio, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), ………. . , deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato,
Il Ministero del lavoro con apposita lettera circola-re del 18/11/2010 ha dettato le linee guida, predi-sposte dalla Commissione consultiva nazionale, per effettuare la valutazione dello stress lavoro corre-lato. , e nel contempo ha precisato che la data del 31/12/2010, di decorrenza dell’obbligo previsto …. , deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni me-todologiche.”
Gli aspetti da tenere in considerazione per la realiz-zazione della valutazione del rischio da stress lavo-ro correlato sono quelli di seguito riportato: - La valutazione si articola in due fasi: una necessa-ria, che è la valutazione preliminare, e l’altra even-tuale, da attivare nel caso che la prima rilevi ele-menti di rischio da stress lavoro correlato e le mi-sure di correzione adottate dal datore di lavoro si rivelino ineffcaci.
- La valutazione preliminare consiste nella rileva-zione di indicatori oggettivi e verifcabili, apparte-nenti quanto meno a tre distinte famiglie: 1) eventi sentinella, quali ad esempio: indici infor-tunistici, assenze per malattia, turnover, procedi-menti e sanzioni, segnalazioni del medico com-petente, specifche e frequenti lamentele da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati in-ternamente all’azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda); 2)fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e requisiti profes-sionali richiesti;
3)fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nella organizzazione, autonomia decisionale e controllo: confitti interpersonali al lavoro; evo-luzione e sviluppo di carriera; comunicazione Nella valutazione preliminare possono essere utiliz-zate liste di controllo. Per quanto riguarda i punti 2 e 3 occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende strutturate è possibile sentire un campione rappresentativo dei lavoratori.
Se dalla valutazione preliminare non emergano ele-menti di rischio da stress lavoro correlato tali da ri-chiedere azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un pia-no di monitoraggio. Nel caso in cui si rilevino ele-menti di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianifcazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, tec-nici, procedurali, comunicativi, …). Ove gli interven-ti correttivi risultino ineffcaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa defnisce nella pianifcazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita)
- La valutazione approfondita prevede la valutazio-
InformaImpresa 21 Venerdì 15 luglio 2011
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