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« Previous Page Table of Contents Next Page »Gestione diretta o indiretta dei pneumatici fuori uso, da parte dei produttori o degli importatori
Il produttore o l’importatore può gestire i pneumatici fuori uso sia direttamente sia attraverso gestori au-torizzati. Nel caso in cui il produttore o l’importatore decida di gestire i pneumatici fuori uso attraverso ge-stori autorizzati, dovrà inviare apposita dichiarazione all’autorità competente, mediante apposito modulo (allegato C del regolamento), entro il 30 novembre dell’anno precedente. La durata dell’incarico al ge-store ha una durata non inferiore ad un anno solare. La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/2011.
Eventuale impegno per la presa in carico di pneumatici fuori uso generati prima del 09/06/2011
Produttori e importatori possono raccogliere pneu-matici fuori uso e prodotti derivanti dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e prove-nienti sia da operazioni di ricambio dei pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima del 09/06/2011.
Tracciabilità dei fussi quantitativi dei pneumatici fuori uso
I produttori e gli importatori, provvedono alla utiliz-zazione di mezzi e strumenti informatici certifcatori attraverso i quali rendono tracciabili i fussi quantita-tivi dei pneumatici fuori uso dall’origine, alla raccolta, all’impiego.
Invio del bilancio di esercizio all’autorità competente
Annualmente i produttori e gli importatori e le società consortili (vedi successivamente) eventualmente costituite, inviano all’autorità competente copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul rag-giungimento degli obiettivi programmati
Possibilità per i produttori e gli importatori di creare strutture operative associate e consortili
I produttori e importatori dei pneumatici possono costituire una o più strutture consortili con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestio-ne dei pneumatici fuori uso, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto oltre che tutti gli aspetti citati nel capitolo sopra riportato. Alla società consortile i produttori comunicano le quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente (come previsto all’art. 3, comma 2, del Dm 11/04/2011, n. 82). Inol-tre trasferiscono il contributo di gestione (previsto dall’art. 228 del dlgs 152/2006), alla società consor-tile, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. Il trasferimento del contributo nel termine indicato, da comunicare senza dilazione all’autorità competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce il rispetto dell’adempimento degli obblighi di gestione posti a carico del produttore o importatore, con esonera di ogni responsabilità.
Contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso
Il contributo è determinato in misura tale da assi-curare in modo completo la copertura dei costi della gestione per la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneumatici fuori uso.
I produttori e gli importatori dei pneumatici o le loro società consortili comunicano all’autorità com-petente, entro il 30 settembre di ogni anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo (come previsti nell’apposito allegato D al regolamento) per l’anno solare successivo. In sede di prima applica-zione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
L’autorità competente (Ministero dell’Ambiente) entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce l’ammontare del contributo.
In prima applicazione il contributo dovrà essere ap-plicato dal 07/09/2011.
Contributo in fattura
In tutte le fasi di commercializzazione dei pneumatici nel mercato di ricambio (tipico delle autoffcine), il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura.
Il contributo è differenziato per le diverse tipologie di pneumatici.
Sanzioni per produttori, importatori o loro eventuali forme associate
Articolo del Dm 11/04/11, n. 82
Obbligo/ /adempimento
Sanzione Note
Art. 3, comma 1
Mancato raggiungimento delle quantità minime stabilite
Sanzione pecuniaria amministrativa pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del 50%
Art. 3, comma 2
Mancata presentazione della dichiarazione annuale della quantità e tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio – Allegato A
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/11, con riferimento all’anno 10.
Art. 3, comma 2
Ritardata presentazione (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) della dichiarazione della quantità e tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio –Allegato A
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/11, con riferimento all’anno 2010.
Art. 3, comma 3
Mancata presentazione della dichiarazione annuale delle quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio –Allegato B
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/12 con riferimento all’anno 12.
InformaImpresa 5 Venerdì 15 luglio 2011
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