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« Previous Page Table of Contents Next Page »Articolo del Dm 11/04/11, n. 82
Obbligo/ /adempimento
Sanzione Note
Art. 3, comma 3
Ritardata presentazione (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) della dichiarazione delle quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio –Allegato B
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/12 con riferimento all’anno 12.
Art. 3, comma 3
Mancato invio, all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), del rendiconto economico completo della gestione – Allegato B
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/12 con riferimento all’anno 12.
Art. 3, comma 3
Ritardato invio (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), del rendiconto annuale economico completo della gestione – Allegato B
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/12 con riferimento all’anno 12.
Art. 3, comma 4
Mancato invio, all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), della dichiarazione per la scelta indiretta –Allegato C Riguarda i produttori o gli importatori che gestiscono i pneumatici fuori uso attraverso gestori terzi autorizzati
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/11.
Articolo del Dm 11/04/11, n. 82
Obbligo/ /adempimento
Sanzione Note
Art. 3, comma 4
Ritardato invio (da fare entro il 30 novembre dell’anno precedente), all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente) della dichiarazione per la scelta indiretta –Allegato C Riguarda i produttori o gli importatori che gestiscono i pneumatici fuori uso attraverso gestori terzi autorizzati
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/11.
Art. 5 , comma 2
Mancata comunicazione all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), delle stime degli oneri relative alle componenti di costo per l’anno solare successivo – Allegato D
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
Art. 5, comma 2
Ritardata comunicazione (da fare entro il 30 settembre di ogni anno) all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), delle stime degli oneri relative alle componenti di costo per l’anno solare successivo – Allegato D
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione
In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
Mancata gestione dei pneumatici fuori uso
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi dei pneumatici non gestiti
Pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fne vita
A decorrere dal 07/10/2011, i produttori e gli impor-tatori di pneumatici o le loro forme associate, raccol-gono e gestiscono, i pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fne vita.
Entro l’08/07/2011 è costituito presso l’ACI un comitato di gestione dei pneumatici fuori uso, che valuterà periodicamente e congiuntamente ai pro-duttori e gli importatori di pneumatici o loro forme
Sanzioni per produttori, importatori o loro eventuali forme associate
6 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011
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