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tamento (ovvero del costo del leasing) come pure della tassa annuale di possesso e del costo dell’assicurazio-ne RC. Mentre sarà indeducibile il costo del carburante specificatamente imputabile al periodo in cui il bene è stato dato in godimento ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato.

La circolare, infine, assume un indirizzo innovativo nel momento in cui, nelle ipotesi di società trasparenti (so-cietà di persone o di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR), pre-cisa che il maggior reddito scaturente dall’indeduci-bilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori . Con la precisazione che a tali soci andrà imputato anche il maggior reddito scaturente dai costi indeducibili derivante dalla concessione in godimento di beni ai familiari degli stessi.

In pratica, quindi, i soci, oltre alla nuova fattispecie di reddito diverso (vedi paragrafo successivo) saranno in-cisi anche dal maggior reddito derivante dall’indeduci-bilità dei costi in capo alla società concedente.

GLI EFFETTI IN CAPO AGLI UTILIZZATORI

L’art. 2, comma 36-terdecies, del citato decreto intro-duce una nuova fattispecie tra i redditi diversi, discipli-nati dall’articolo 67 del TUIR.

In particolare, con l’introduzione della nuova lettera h-ter) nel corpo dell’articolo 67, comma 1, TUIR, costitu-isce “reddito diverso” la differenza tra il valore di mer-cato e il corrispettivo annuo per la concessione in go-dimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’im-prenditore.

ARTICOLO 67 TUIR

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capi-tale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ..omississ..)

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impre-sa a soci o familiari dell’imprenditore;

1. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina

Sono interessati dalla disposizione:

a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti;

b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio del-lo Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;

c) i familiari, residenti e non residenti nel territorio del-lo Stato, dei soci indicati alla lettera a);

Nella circolare, fra gli utilizzatori, viene previsto anche il soggetto “residente e non che nella sfera privata uti-lizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato”. Sono in corso con-tatti con l’Agenzia delle entrate al fine di definire cor-rettamente tale ultimo soggetto La Confederazione si attiverà per contestare interpretazioni non conformi al disposto normativo.

I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Entrano nel campo di applicazione della disposizione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate.

2.La determinazione del reddito diverso

Il socio o familiare che utilizza beni intestati all’impre-sa o società a canoni inferiori ai prezzi correnti, deve

includere nel proprio reddito imponibile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di tali beni.

Come previsto dall’articolo 2, comma 36-quinquiesde-cies, tale differenza concorre a formare il reddito im-ponibile del socio o familiare utilizzatore come reddito diverso, ai sensi della nuova fattispecie reddituale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR.

Gli elementi da confrontare sono il valore di mercato e il corrispettivo annuo dal socio o familiare utilizzatore. Al riguardo, va specificato che per “valore di mercato” si fa riferimento al valore normale, di cui all’articolo 9, comma 3, del TUIR: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie, in con-dizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (per quanto possibile, si fa riferi-mento ai prezzi di listino o tariffe).

In pratica, bisogna fare riferimento al prezzo normal-mente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali deter-minati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc. , sulla base di esperien-ze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i sud-detti criteri, è possibile fare riferimento ad apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene og-getto del diritto di godimento motivando il valore at-tribuito al diritto stesso.

La circolare, in maniera eccessivamente restrittiva, ri-chiede che, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazio-ne scritta di data certa , antecedente alla data di inizio dell’utilizzo del bene. Resta da chiarire a quali conse-guenze si espongono i concedenti e gli utilizzatori in relazione a beni già concessi in godimento per i quali non si sia formata la citata documentazione. A tal ri-guardo, si ritiene che la precisazione trovi applicazione unicamente per i beni il cui godimento è iniziato suc-cessivamente alla data di emanazione della circolare. E, in tutti i modi, andrà anche verificato, nell’ipotesi in cui non venga redatta tale certificazione, quali posso-no essere i riflessi sanzionatori se il bene è, però, stato concesso in uso a valori di mercato.

Nel caso in cui il bene sia concesso in godimento per un periodo di tempo inferiore all’anno, i valori devono essere ragguagliati.

La circolare, infine, precisa che in deroga al criterio ge-nerale per il quale i redditi diversi rilevano secondo il criterio di cassa per la fattispecie in oggetto il reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Inoltre, se il socio è anche dipendente o amministra-tore della società ovvero il familiare è dipendente dell’impresa, la disciplina in argomento trova applica-zione, in quanto, nei confronti dei medesimi soggetti, è già operativa la disposizione in merito alla tassazione dei “ fringe benefit” prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI BENI CONCESSI IN USO

Al fine di consentire un’attività di controllo da parte dell’Amministrazione, il legislatore ha introdotto un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai beni concessi in godimento per un cor-rispettivo annuo inferiore al valore di mercato (art. 2, comma 36-sexiesdecies).

12 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012

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