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dell’imprenditore. Riguardano, infatti, le fattispecie in cui i beni pur non fuoriuscendo dal regime d’impresa, vengono concessi in godimento a soci o familiari a con-dizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore a quello corrente. Le modifiche normative riguardano la generalità delle imprese, quindi sia le società di co-modo che quelle pienamente operative nonché le im-prese individuali.

Per colpire tale fenomeno il legislatore è intervenu-to prevedendo effetti in capo all’impresa concedente (ipotesi di indetraibilità dei costi) e in capo agli uti-lizzatori siano essi soci o familiari (nuova fattispecie di reddito diverso). Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento normativo è stato introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate di un’apposi-ta comunicazione (che può essere inviata, in via alter-nativa, dall’impresa concedente ovvero dal socio o dal familiare dell’imprenditore) al fine di rafforzare il recu-pero della base imponibile non dichiarata riportando l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, quindi, scoraggiando l’occultamento, attraverso lo schermo so-cietario, di beni che, di fatto vengono posti nella dispo-nibilità dei soci i quali ne traggono immediata utilità. La comunicazione è, quindi, finalizzata al potenziamen-to dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle entrate utilizzando il metodo sintetico.

GLI EFFETTI IN CAPO AL CONCEDENTE

1. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina

La norma si applica a società, sia di capitali che di per-sone comprese le società cooperative, e a imprese indi-viduali, anche in forma familiare. La circolare n. 24 del 2012 precisa, inoltre, che la disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società non residenti e agli enti privati di tipo associativo limitatamente ai be-ni relativi alla sfera commerciale. Sempre con riguardo all’ambito di applicazione, facendo riferimento la nor-ma ai beni dell’«impresa» e quindi, indirettamente, ri-chiamando il fatto che il soggetto deve svolgere un’at-tività da cui ritrae reddito d’impresa, la disposizione

non interessa le società semplici e quelle non residenti prive di stabile organizzazione in Italia nonché gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impre-sa : in tal modo, però, sfuggono, sia al «monitoraggio» che alla nuova fattispecie reddituale i beni concessi da tali enti in godimento ai propri soci.

2. Tipologia di beni soggetti alla disciplina

Quanto ai beni d’impresa interessati dalla disciplina , stante la formulazione della norma che parla di “costi relativi ai beni dell’impresa” vanno ricompresi i beni strumentali, i beni merce come pure i beni patrimonio. Per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), l’individuazione del beni relativi all’impresa dovrà essere fatta avendo a mente l’art. 65 del TUIR. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-trate del 16 novembre 2011 può essere di ausilio per l’individuazione dei principali beni che ricadono nella disciplina.

Vengono, infatti, elencate le seguenti tipologie oggetto di monitoraggio: - autovetture; - altri veicoli; - unità da diporto; - aeromobile; - immobili;

- altri beni diversi dai precedenti solo se di importo uguale o superiore a 3.000 euro.

In particolare, con riferimento alla categoria residua-le (beni diversi) il provvedimento esclude dal monito-

raggio quelli “di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata”. Tale esclusione, prevista per il monitoraggio, viene, dalla circolare in commento, con-fermata anche in riferimento agli effetti reddituali che la norma produce in capo a concedente e beneficiario ; fuoriescono, di fatto, dalla disciplina in oggetto la con-cessione in uso di beni di modico valore: telefonini, PC, tablet, ecc.

3. Trattamento dei costi relativi ai beni soggetti alla di-sciplina

I costi imputabili ai beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento a soci o familiari dell’impren-ditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, sono indeducibili. In tal senso recita il comma 36-quaterdecies, dell’ar-ticolo 2.

Art.2, c. 36-quaterdecies

I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo an-nuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento

non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

L’effetto penalizzante che la norma produce in capo ai soggetti concedenti vuole scoraggiare comportamen-ti non corretti finalizzati a “scaricare” sull’impresa co-sti senza che a fronte dei quali vi siano corrispondenti corrispettivi. In pratica, la norma sembra aver voluto individuare una fattispecie in cui, ope legis, i costi sono indeducibili per mancanza del requisito dell’inerenza. La disposizione parla genericamente di costi: ricado-no nell’ambito della norma sia i costi di funzionamen-to (ad esempio: carburanti, tasse di possesso, utenze, ecc.) compresi quelli di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), come pure le spese sostenute per l’acquisizione dei citati beni (ad esempio: quote di am-mortamento, canoni leasing, canoni di noleggio, ecc). Appare fuori dubbio che la norma si applichi anche in relazione a beni concessi in godimento in assenza di corrispettivo.

Ulteriore questione si pone nel caso in cui il corrispet-tivo pattuito risulti di importo inferiore al valore nor-male. In tale caso, si può fare ricorso ad un calcolo pro-porzionale per individuare la quota di costo non am-messa in detrazione. Ad esempio, se il valore normale relativo al godimento di un determinato bene è pari a 100, mentre al socio o familiare è richiesto il paga-mento di un importo pari ad 80, i relativi costi saranno ammessi in deduzione per un ammontare pari all’80% dei medesimi.

Un altro chiarimento atteso era quello relativo al trat-tamento da riservare ai beni a deducibilità limitata: in particolare andava chiarito quale interrelazione esiste fra la norma in commento e le ipotesi di deducibilità limitata specificatamente disciplinate (ad esempio, au-toveicoli e immobili patrimonio di cui, rispettivamente, agli artt. 164 e 90 del TUIR).

Al riguardo la circolare specifica che la norma, ad esem-pio, “non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’art. 164 del TUIR”.

Nel caso in cui il bene sia stato dato in godimento per un periodo limitato nel corso dell’anno , per il calcolo dei costi indeducibili, è possibile tener conto della du-rata di tale periodo, ferma restando l’indeducibilità to-tale dei costi specificatamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso. Ad esempio, se viene concesso in godimento un veicolo che non sconta le limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR per 6 mesi nel corso del periodo d’imposta, sarà necessario rende-re indeducibile il 50% della relativa quota di ammor-

InformaImpresa 11 Venerdì 13 luglio 2012

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