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In particolare l’articolo 79-bis prevede quanto segue: “1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i pro-getti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuo-ve costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella suc-cessiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’ese-cuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realiz-zazione delle misure anche ai fini del rilascio del certifi-cato di abitabilità”.

Il provvedimento approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 31/01/2012 chiarisce alcu-ni aspetti della normativa e detta alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. Inoltre la delibera appro-va altresì l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protetti-ve per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvato in precedenza con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 2774/2009.

Da quando e a quali interventi edilizi si applica l’artico-lo 79-bis, della legge regionale n. 61/1985?

Si applica a tutti gli interventi edilizi per i quali la ri-chiesta di permesso di costruire o la denuncia di ini-zio attività siano state presentate successivamente al 22/09/2009, che è la data di pubblicazione nel Bol-lettino della regione del Veneto (n. 86), della delibera-zione della Giunta regionale n. 2774 del 22/09/2009, riguardante “Istruzioni tecniche per la predisposizio-ne delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. L’applicazione è indi-pendente dall’avvenuto adeguamento del regolamen-to edilizio cui deve provvedere ciascun comune del Ve-neto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 79-bis (sopra riportato).

L’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 97 del 31/01/2012

Nell’ allegato A è definito il campo di applicazione dell’articolo 79-bis, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica di conformità dei progetti all’arti-colo 79-bis e le conseguenze per il mancato adempi-mento dello stesso.

In particolare in vista della semplificazione dei proce-dimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento del permesso di costruire, l’allegato A specifica il contenu-to della dichiarazione di conformità del progettista al-la norma di cui all’art. 79 bis. Si stabilisce infatti che il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventi-ve progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale. In tali casi le am-ministrazioni comunali verificata la completezza del-la documentazione allegata al progetto, non avendo la

necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non ri-chiederanno il parere sanitario alla ULSS di competen-za (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011).

Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vin-coli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l’adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano sta-ti progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali , la verifica tecnico-discre-zionale di conformità dei sistemi adottati alla norma-tiva di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall’AULSS in sede di espressione del pa-rere sanitario rilasciato su richiesta dell’interessato o dell’amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01).

L’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 97 del 31/01/2012

Nell ’allegato B si è provveduto all’aggiornamento del-le “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecu-zione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. L’allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 .

In vista di un’ulteriore semplificazione del procedimen-to si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l’identifica-zione di misure alternative a quelle di cui all’ allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manuten-zioni. In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal pro-gettista che asseveri la conformità alle misure indivi-duate a livello regionale non richiede la verifica tecni-co-discrezionale del progetto rispetto all’ottemperanza all’art. 79 bis della legge regionale 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01. Per approfondimenti consultare i file :

- Allegato A - Misure preventive per la sicurezza delle ma-nutenzioni in quota.pdf

- Allegato B - Istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota.pdf

alla notizia 663 su www.informaimpresa.it

SISTEMI E CATEGORIE

16 Trasporto merci. Nuovo calendario 2012 dei

divieti di circolazione.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2012 il nuovo calendario dei divieti di circolazione per il 2012, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e che sostituirà integralmente quello pubblicato nel di-cembre scorso.

Come noto, a seguito della modifica del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada è stata abolita la specifica previsione di divieto nei giorni precedenti o successivi ai festivi e prefestivi.

In particolare, il nuovo calendario ha abolito le seguen-ti giornate di divieto:

- tre venerdì di luglio (6, 13 e 20) in cui erano previsti divieti dalle ore 16.00 alle ore 23.00; - 7 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

- ha ridotto l’orario del divieto del 22 dicembre dalle 8.00 alle ore 14.00 (in precedenza il divieto riguar-dava l’intera giornata).

Pertanto, alla luce di quanto riportato nel nuovo prov-vedimento, per quanto riguarda i mesi di luglio, agosto

InformaImpresa 15 Venerdì 13 luglio 2012

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