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« Previous Page Table of Contents Next Page »e settembre 2012 l’art 1 del decreto appena pubblicato dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abi-tati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata su-periore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni di seguito elencati:
- tutte le domeniche dalle ore 07,00 alle ore 24,00; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; - dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; - dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
- dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell’11 agosto; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; - dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; - dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre. Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’ufficio Trasporti Confartigianato allo 0444 168432, sig. Mau-rizio Petris.
SISTEMI E CATEGORIE
17 SCIA in edilizia, confermata dalla Corte
Costituzionale perché riferita ai livelli essenziali delle prestazioni.
Corte Costituzionale: legittimità costituzionale della SCIA a tutte le materie, compresa l’edilizia.
La Scia, introdotta con l’art. 49, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legge 31/05/2010, n. 78 che andava a modifi-care l’art. 19 della legge 241/1990, che ha negli ultimi anni creato qualche occasione di dibattito tra tecnici e giuristi, può definitivamente essere applicata senza più alcun dubbio all’edilizia. A questa conclusione si è ar-rivati nei giorni scorsi con la sentenza 164/2012 della
Corte Costituzionale, che ha respinto i ricorsi presen-tati da Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia.
La «segnalazione certificata d’inizio attività» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato per-ché riferita ai livelli essenziali delle prestazioni. La sen-tenza afferma che la SCIA si pone in rapporto di con-tinuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito, che analogamente faceva riferimento nella sua disciplina ai medesimi livelli essenziali.
La logica con cui sono state scritte le due norme è quel-la di rendere più semplici le procedure, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. Ed è proprio questo l’obiettivo che si pone la SCIA che è fi-nalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abi-litazione all’esercizio di attività per le quali risulta ne-cessario un controllo della pubblica amministrazione. Al centro della contestazione è stata però l’introduzio-ne della procedura semplificata anche al settore edile, che nelle vecchie formulazioni dell’art. 19 della legge 241/1990 era espressamente escluso. Di fatti la nuova disciplina impatta sul governo del territorio, che è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, con un conflitto di competenze.
A prescindere che la disciplina della SCIA rappresen-ta un intervento di semplificazione procedimentale, il concorso di competenze vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l’unica in grado di garantire i livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tut-to il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.
D’altra parte, la Scia non si sostituisce al permesso di costruire e non cancella i poteri inibitori della pubbli-ca amministrazione, che può assumere azioni in via di autotutela.
Per approfondimenti consultare il file:
- sentenza 164-2012.pdf
alla notizia 683 su www.informaimpresa.it
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Per informazioni rivolgersi alla Confartigianato Vicenza in via E. Fermi 134 a Vicenza (tel. 0444 168458)
16 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012
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