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70 TFR. Coefficiente di rivalutazione: maggio
2012. In caso di cessazione dal 15.05.2012 al 14.06.2012.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2011, in caso di cessazione dal 15.05.2012 al 14.06.2012 è il seguente:
1,7788 %
CONTRATTUALE
71 Assegno per il nucleo familiare. Rinnovo
modulistica per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.
Emanata circolare INPS di aggiornamento degli sca-glioni di reddito rivalutati con decorrenza 01.07.2012, ai fini dell’erogazione dell’assegno nucleo familiare per il periodo 01.07.2012 – 30.06.2013.
Come noto, dal 1° luglio 2012 (circolare INPS n. 79 dell’ 8 giugno 2012 ), ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988, i livelli di reddito familiare ai fini della cor-responsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell’indi-ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’asse-gno e l’anno immediatamente precedente.
Per la corresponsione dell’assegno relativamente al periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 occor-re quindi, come ogni anno, presentare la nuova docu-mentazione (modello ANF/DIP - COD. SR16) facendo ri-ferimento ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2011.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito familiare
tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF (da lavoro dipen-dente, autonomo o professionale, d’impresa, pensioni, terreni e fabbricati, ecc.), compresi alcuni redditi sog-getti a tassazione separata (es. arretrati di retribuzio-ne o pensione) nonché i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o im-posta sostitutiva se di ammontare superiore ad Euro 1032,91 (lire 2.000.000). Fra questi ultimi rientrano: le pensioni, le indennità ed assegni erogati dal Mini-stero dell’Interno a ciechi, sordomuti ed invalidi civi-li, le pensioni sociali, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, le rendite da BOT, CCT e Titoli emessi dallo Stato, gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite del lotto, di lotterie e concorsi pronostici, e così via, non-ché gli emolumenti relativi alla produttività dell’azien-da (EET, premi di produttività, ecc. , di cui all’art. 53 D.L. 78/2010) assoggettati a tassazione separata con l’ali-quota del 10%.
Sono invece esclusi dalla determinazione del reddito familiare i seguenti redditi:
- trattamenti di fine rapporto lavoro comunque deno-minati e le anticipazioni di tali trattamenti - l’assegno per il nucleo familiare - le rendite INAIL - le pensioni di guerra
- le quote di indennità di trasferta per la parte non ec-cedente il limite per l’assoggettamento ad imposizio-ne fiscale
- le somme corrisposte a titolo di arretrato per CIG ri-ferita ad anni precedenti quello di erogazione - le indennità di accompagnamento agli invalidi civili,
ai pensionati di inabilità, ecc.
Nel sito http://www.inps.it sono reperibili sia la moduli-stica aggiornata sia le tabelle delle fasce o scaglioni di reddito con relativo importo dell’assegno. Il nucleo familiare è composto da:
a) il richiedente
b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separa-to o divorziato e che non abbia abbandonato la fami-glia
c) i figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equipara-ti (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente ma-trimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge), non coniugati, di età inferiore a 18 anni compiuti d) i figli ed equiparati maggiorenni inabili , non coniu-gati, che si trovano, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impos-sibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
e) i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età (oppure maggiorenni se permanentemente im-possibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale), non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
Vedi anche la nuova figura dei “ nuclei numerosi ” (figli o equiparati di età compresa tre i 18 anni e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) introdotta dalla Finanziaria 2007 di cui più avanti specificato.
Tutti i familiari sopra indicati fanno parte del nucleo familiare anche se:
- non sono conviventi col richiedente - non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia se il richiedente è cittadi-no italiano o di uno Stato membro della Unione Euro-pea o di altro Stato estero che assicuri una condizione di reciprocità.
Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Ita-lia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniuge che non siano stati inseriti nella famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a profi-cuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono co-niugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo ge-nitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.
Residenza all’estero dei familiari
Se il contribuente ha la cittadinanza italiana possono far parte del nucleo familiare anche i familiari residen-ti all’estero.
Se, invece, il richiedente - anche se lavora in Italia - non è cittadino italiano, il familiare:
- fa parte del nucleo familiare, ai fini dell’assegno, se risiede in Italia
- non fa parte del nucleo familiare, se risiede all’este-
InformaImpresa 3 Venerdì 13 luglio 2012
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