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ro.

Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se il richiedente l’assegno:

1) è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (P.S. Per i dieci nuovi Paesi entrati a far parte nella UE dal 1° maggio 2004: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Li-tuania, Polonia, Slovacchia, Slovena, Ungheria, Malta e Cipro, l’INPS, con messaggio 23195 del 20.7.2004, ha precisato che i cittadini dei nuovi stati membri hanno diritto ad includere i familiari residenti nel pa-ese d’origine a decorrere dal 1° maggio 2004); rela-tivamente all’entrata nella UE da gennaio 2007 de-gli stati di Romania e Bulgaria vedi anche messaggio INPS n. 3261 del 5.2.2007 circa i lavoratori romeni e bulgari con familiari residenti nei paesi di origine o in un paese convenzionato;

2)è cittadino di uno dei seguenti stati “convenziona-ti”: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechten-stein, Principato di Monaco, Repubblica di San Mari-no, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede 3) è cittadino di altro Stato estero “convenzionato” che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani resi-denti nel suo territorio (cosiddetta “condizione di re-ciprocità”).

Preventiva autorizzazione INPS

Sulle istruzioni allegate al modello ANF42 - COD. SR03 (Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati fa-miliari nel nucleo e/o all’aumento dei livelli redditua-li per particolari condizioni) ed al modello ANF/DIP - COD. SR16 (Domanda per i lavoratori dipendenti), sono specificate le situazioni, e la relativa documentazione necessaria, per le quali occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla sede INPS nella cui circoscrizione è svolta l’attività lavorativa, vale dire in presenza di: - figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati

- situazione di abbandono da parte del coniuge del ri-chiedente

- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio

- figli naturali (propri o del proprio coniuge) ricono-sciuti dall’altro genitore

- fratelli, sorelle e/o nipoti collaterali

- familiari residenti all’estero in stati membri della UE o convenzionati

- nipoti minori a carico del richiedente nonno/a - figli di età inferiore a 26 anni compiuti, a determina-te condizioni, presenti nella nuova figura di “nuclei numerosi”

- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in fa-miglia

- familiari minorenni con persistente difficoltà a svol-gere funzioni o compiti propri della loro età, in as-senza della prescritta documentazione comprovante tale situazione o il diritto all’indennità di accompa-gnamento

- familiari maggiorenni inabili con assoluta e perma-nente impossibilità a svolgere qualsiasi attività la-vorativa, in assenza della prescritta documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità al 100%. L’assegno per il nucleo familiare spetta a condizione che il reddito familiare sia costituito per almeno il 70%

del suo ammontare da reddito di lavoro dipendente , da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccu-pazione, ecc.), inclusi eventuali redditi da lavoro para-subordinato (circ. INPS n. 199 del 23.12.03).

Assegno per il nucleo familiare al coniuge

Ricordiamo la normativa (decorrenza 1.1.2005) intro-

dotta dalla finanziaria 2005 (art. 1 comma 559) laddo-ve è previsto che dal periodo di paga di gennaio 2005 l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato di-rettamente al coniuge dell’avente diritto.

Le modalità operative per l’erogazione sono specificate nel Decreto ministeriale 4 aprile 2005 e nella circo-lare INPS n. 77 del 16 giugno 2005 . In sostanza, per ottenere direttamente l’assegno per il nucleo familia-re, il coniuge (che non ha un rapporto di lavoro dipen-dente) del lavoratore, dovrà richiederlo espressamen-te all’azienda di quest’ultimo compilando la “ Richiesta del coniuge del richiedente per il pagamento dell’asse-gno per il nucleo familiare ” del modulo ANF/DIP - COD. SR16.

In tale ipotesi quindi l’azienda dovrà erogare diretta-mente l’assegno al coniuge del dipendente.

Nuova figura di “nuclei numerosi” introdotta dalla Finanziaria 2007

Ricordiamo che con decorrenza 1.1.2007 la finanziaria 2007 ha introdotto nella disciplina dell’assegno per il nucleo familiare la nuova figura di “ nuclei numerosi”,

intesi come “ nuclei familiari con più di tre figli o equi-parati, di età inferiore a 26 anni compiuti”.

Per valutare se spetta l’assegno in presenza di tale nuo-va figura di nucleo è necessario:

- individuare i nuclei numerosi computando i figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti (quindi almeno quattro) presenti nel nucleo, indipendente-mente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (possono essere infatti: stu-denti, apprendisti, lavoratori, disoccupati)

- verificare se nel nucleo numeroso vi siano figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed in-feriori a 21 anni compiuti

- l’eventuale presenza di tali soggetti (quindi figli o equiparati tra i 18 e i 21 anni), purchè siano studen-ti o apprendisti , costituisce il presupposto per fruire dell’assegno; tali soggetti infatti (e solo questi) en-trano a far parte del nucleo familiare, ai fini normati-va e calcolo dell’assegno, al pari dei figli minori.

L’INPS precisa (vedi circolare INPS n. 13 del 12.1.2007 ) che per studenti si intende coloro che frequentano una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo grado (es. medie inferiori) o secondo grado (es. diploma superiore), un corso di formazione professio-nale (scuole professionali) o di laurea.

Nota su autorizzazione INPS per nuclei numerosi

Come accennato, per la corresponsione dell’assegno nelle situazioni di figli o equiparati di età compresa fra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti (nuova figura di nucleo numeroso), occorre acquisire la preventiva auto-rizzazione dell’INPS (vedi modulo di domanda ANF42 - COD. SR03).

Si ricorda che tale autorizzazione avrà validità annua-le, salvo naturalmente il venir meno degli altri requisiti ordinari per il diritto all’assegno (es. compimento del 21° anno o scadenza apprendistato).

CONTRATTUALE

72 Trasporto Persone e servizi urbani. In vigore

dallo scorso 15 giugno il nuovo Contratto Regionale.

Confartigianato del Veneto e Sindacati regionali di set-tore hanno sottoscritto il 15 giugno u.s. il rinnovo del Contratto di lavoro regionale per le aziende artigiane del Trasporto persone e dei servizi urbani.

Il 15 giugno u.s. Confartigianato e Organizzazioni Sin-

4 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012

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