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nel mese di giugno ovvero commisurata all’orario di la-voro pattuito nel caso di rapporto a tempo parziale. Rimane inteso che nulla sarà dovuto dalle imprese che applicano un salario superiore a quello indicato al 31 maggio 2012 e dal 1° giugno nella tabella di cui all’art. 6.

Si ricorda che viene mantenuta la previsione dell’ero-gazione degli € 25 aggiuntive per le imprese che non sono aderenti all’ente bilaterale.

Ricordiamo inoltre che il contratto conferma l’eroga-zione della tredicesima e della quattordicesima mensi-lità . Nell’eventualità che le imprese, applicando finora altri strumenti contrattuali, non avessero mai erogato la 14esima, il conteggio dei ratei decorre dalla data di stipula del CCRL.

ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro a partire dal 1 luglio 2012 sarà per tutti i lavoratori pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni in relazione alle esigenze aziendali.

L’impostazione e la rilevazione dell’orario di lavoro dei conducenti di autobus e personale viaggiante rappre-sentano una forte novità rispetto alle modalità finora in essere, basate sull’applicazione approssimativa del CCNL Trasporto merci.

Per il personale viaggiante ed i conducenti di autobus è prevista una duplice possibilità di compensazione dell’orario di lavoro:

- prima opzione:

la distribuzione dell’orario è su base mensile con la possibilità che le ore che eccedono le 40 ore di una settimana vadano a compensare la prestazione lavo-rativa eventualmente inferiore alle 40 ore di un’al-tra settimana del mese. Al termine del mese qualora risultassero ancora ore eccedenti le 173, tale ecce-denza sarà accantonata (liquidando nel mese la so-la maggiorazione del 5%) e potrà essere utilizzata per le compensazioni da effettuarsi nel mese succes-sivo. Qualora non avvenisse il recupero entro il se-condo mese l’impresa erogherà al dipendente le ore non utilizzate unitamente alla parte di maggiorazio-ne per straordinario diminuita del 5% già corrispo-sto. Nel caso in cui malgrado la compensazione non si riuscissero a raggiungere le 173 ore si potranno utilizzare istituti differiti, in primis i permessi definiti all’art. 13 ma anche eccezionalmente altri istituti, co-me 13 esima e 14 esima, erogati sottoforma di per-messi.

In sostanza tale prima opzione prevede una compen-sazione sulla base di due mesi.

- seconda opzione:

l’azienda può richiedere allo SPRAV di attuare la compensazione su base annuale (ossia su 12 mesi). Il meccanismo utilizzato sarà quello previsto al pun-to precedente con l’unica differenza che il conteggio delle ore non utilizzate si farà al termine dei 12 mesi, e nel caso di ore eccedenti, si provvederà all’eroga-zione al dipendente delle ore non utilizzate unita-mente alla parte di straordinario non corrisposta. L’adozione di tale sistema di compensazione necessita di una regolamentazione della procedura in capo allo SPRAV, attualmente in fase di realizzazione. Per il mo-mento è percorribile solamente la prima opzione.

Modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale viaggiante. Lavoro straordinario, festivo, notturno e Indennità di trasferta.

Ai fini dell’applicazione delle opzioni di compensazio-ne su due mesi o plurimensili, il computo della presta-zione lavorativa del personale viaggiante avviene ri-conducendo l’attività dell’autista a 40 ore settimanali

di effettivo lavoro, tramite un computo convenzionale delle ore di impegno lavorativo.

Tale computo sarà operato con due diverse modalità a seconda che l’impegno lavorativo comporti una trasfer-ta giornaliera fino a 15 ore ovvero trasferte giornaliere oltre le 15 ore o comunque su più giornate.

Nel primo caso, trasferte giornaliere fino a 15 ore, ven-gono indicati i periodi da considerare di lavoro effetti-vo, quelli esclusi dal computo ed i periodi di impegno da considerarsi in termini parziali.

Nel secondo caso, oltre le 15 ore o su più giorni, per tutte le giornate andranno convenzionalmente consi-derate otto ore lavorate, maggiorate di due quote ora-rie se l’impegno è su un’unica giornata o di tre quote orarie se l’impegno è su più giorni. Nel caso l’impegno si svolga in giornata festiva, le quote aggiuntive da ri-conoscere all’autista passano rispettivamente a 3 o 4 ore.

In ogni caso la compensazione dell’orario e dello stra-ordinario su due mesi (o su 12 mesi), le due diverse modalità di computo della prestazione (entro o sopra le 15 ore di impegno giornaliero) e l’applicazione della indennità di trasferta (art. 22) compensano completa-mente l’attività dall’autista, anche se svolta in orario notturno, festivo o di domenica.

Rimandandovi al testo contenuto negli artt. 9, 10, 11 e 22 segnaliamo che l’articolato inerente l’orario di lavo-ro del nuovo contratto regionale ha cercato di risolve-re, senza aumentare gli oneri delle imprese, le annose questioni del computo dell’orario legate alla gestione paghe.

CONTRATTI A TERMINE

Facendo salvo il rinvio alle normative di legge, è sta-to introdotto il contratto stagionale (peraltro assente con il preesistente utilizzo del CCNL Trasporto merci) per il periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre di ogni anno. Il rapporto di lavoro così instaurato non può avere durata inferiore ai 6 mesi. Ad ogni buon conto l’impresa può richiedere allo SPRAV l’adozione di periodi diversi da quelli sopraindicati e/o l’adozione di contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi.

APPRENDISTATO

Le parti hanno assunto le durate e le retribuzioni de-finite all’interno dell’accordo del 24 aprile 2012 per il settore Trasporto merci. In via transitoria andranno adottati i profili formativi definiti all’interno degli ac-cordi di settore.

NORMATIVA SUL RITIRO PATENTE E SUI VIDEOSATELLITARI

Viene adottata nel settore Trasporto Persone la mede-sima normativa già prevista nel CCRL Trasporto merci.

SECONDO LIVELLO EBAV

Dal mese di Settembre 2012 viene attivato anche il se-condo livello Ebav attraverso un versamento al Fondo di categoria del settore Trasporto Merci.

Il versamento sarà il seguente: € 7,55 mensili a carico impresa ed € 2,45 a carico dei lavoratori.

Fino ad Agosto continueranno ad essere versate ad Ebav le quote previste dall’accordo interconfederale del 21 settembre 2009.

Considerato il forte divario delle quote di versamento tra il settore Trasporto merci e quello Persone, le parti hanno previsto che l’accesso alle prestazioni avvenga quando saranno raccolte risorse sufficienti e comunque non prima di 12 mesi, salvo i seguenti casi:

- Il fondo sospensioni per mancanza di lavoro potrà

6 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012

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