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Il nuovo contratto regionale fornisce una completa re-golamentazione di tutti gli istituti contrattuali. In par-ticolare si segnala l’articolato delle disposizioni per la gestione dell’orario di lavoro del personale viaggiante e l’avvio di un nuovo percorso retributivo volto a recu-perare le difficoltà di questi ultimi dieci anni nel porta-re a compimento i precedenti accordi regionali di set-tore.
Il 19 giugno le stesse Parti regionali hanno sottoscritto un Protocollo aggiuntivo che, precisando meglio le de-correnze di alcuni istituti, facilita l’applicazione opera-tiva del nuovo contratto regionale.
Con la sigla del nuovo Contratto Regionale e del succes-sivo Protocollo aggiuntivo, si chiude una vicenda con-trattuale più che decennale che nel Veneto registra un frequente aggiornamento delle modalità di copertura contrattuale del settore artigiano del trasporto perso-ne e delle attività di servizio urbano (servizi postali, au-torimesse, espurgo pozzi e nettezza urbana, ecc.). Infatti fino al 2002 ai dipendenti del settore veniva ap-plicato il CCNL Trasporto Merci così come previsto dal-le regole regionali sui settori artigiani non coperti da contrattazione (Acc. Interconf. Reg. 19.03.91). A seguito della mancata sigla da parte di Confartigia-nato Nazionale del rinnovo del CCNL Trasporto merci, nel Veneto fu firmato un accordo con le OOSS, nel qua-le veniva sancita la copertura del settore con autono-mo contratto regionale, con proprie retribuzioni e parte normativa ferma al precedente CCNL Trasporto merci. Nel 2006 fu siglato un accordo regionale ponte, che permise di adeguare le retribuzioni ma che mantenne per la parte normativa il completo rinvio al previgente CCNL Trasporto merci del 23.09.1997. Nell’occasione le Parti assunsero il reciproco impegno per la realizza-zione di un appropriato e completo testo contrattuale specifico per il settore. Le vicende interne alle orga-nizzazioni sindacali avevano di fatto finora impedito di rispettare tale impegno; impegno che finalmente lo scorso 15 giugno è giunto a compimento.
Il nuovo Contratto Artigiano Regionale Trasporto Per-sone e Servizi Urbani fissa finalmente non solo il per-corso retributivo ma anche una serie di disposizioni specifiche utili per la corretta gestione dei rapporti di lavoro del settore. Per gli istituti contrattuali non di-rettamente regolamentati il contratto regionale riman-da alle corrispondenti disposizioni del CCNL Trasporto merci attualmente in vigore.
Si riporta di seguito una sintesi degli aspetti salienti dell’accordo:
SFERA DI APPLICAZIONE
Il nuovo contratto si applica nel Veneto a tutte le im-prese, esclusivamente artigiane, che operano nel setto-re del trasporto collettivo di persone (compreso il tra-sporto lagunare o in acque interne di persone e/o di merci) o nel settore dei sevizi urbani come posteggio e autorimesse, nettezza urbana ed espurgo pozzi o ser-vizi postali.
DECORRENZA E DURATA ed INDICAZIONI APPLICATIVE
L’accordo decorre dalla data di sottoscrizione, 15 giu-gno 2012 , e scade il 31 maggio 2015.
Vista la complessità del passaggio dalla normativa pre-vigente alla nuova, le Parti con successivo protocollo del 19 giugno, hanno previsto di spostare al 1° luglio 2012 la decorrenza dei seguenti istituti contrattuali:
- art. 5 Classificazione del personale - art. 8 Orario di lavoro
- art. 9 Modalità di computo della prestazione lavo-
rativa
- art. 10 Orario di lavoro plurimensile - art. 11 Straordinario - art. 12 Ferie - art. 13 Permessi
- art. 22 Indennità di trasferta
Per gli articoli non citati resta la decorrenza originaria-mente prevista del 15 giugno 2012.
Riguardo all’art. 6, “percorso di adeguamento salariale”, fermo restando le decorrenze ivi indicate, è stata previ-sta una particolare modalità applicativa del primo au-mento, quello di giugno 2012 (vedi più avanti al punto specifico).
Vista la complessità dell’evoluzione contrattuale del settore dovuta alle diverse fonti contrattuali finora adottate, il nuovo accordo introduce indicazioni spe-cifiche per le imprese con in atto applicazioni contrat-tuali diverse o strumenti negoziali non artigiani (per esempio il CCNL Autorimesse o comunque trattamenti retributivi già più elevati).
Viene infatti previsto per questi casi un congelamen-to del trattamento econoico e normativo in atto, che si manterrà tale fino al momento in cui il nuovo com-plesso salariale regionale supererà quello in atto. In quel momento sarà adottato completamente il CCRL ed eventuali condizioni “normative” ancora favorevoli saranno mantenute ad personam. In ogni caso l’ade-sione ad Ebav ed il sistema di computo e di gestione dell’orario di lavoro dovranno essere applicate rispetti-vamente da giugno e da luglio 2012.
Il passaggio da un contratto industria al nuovo contrat-to artigiano deve avvenire in tempi comunque ravvi-cinati in maniera da risultare inequivocabile la scelta dell’impresa di aderire al nuovo contratto (anche per i dipendenti assunti nel periodo transitorio). Nel caso di problemi applicativi è stata introdotta la previsione di incontri a livello provinciale tra OOSS e OOAA cui l’im-presa conferisce mandato.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
A decorrere dal 1 luglio 2012 viene adottata la classi-ficazione del vigente CCNL Trasporto Merci con alcune specifiche riguardanti l’inserimento al 3S ed al 3 livello del personale viaggiante.
ADEGUAMENTI SALARIALI
A partire dal corrente mese di giugno inizia l’eroga-zione degli aumenti diversificati per livello secondo la scaletta prevista all’art. 6: aumenti previsti a giugno 2012, a febbraio e dicembre 2013, a giugno 2014 e a giugno 2015. Con riferimento al 3° livello, tali aumenti mensili sono fissati alle rispettive decorrenze in euro 50, 58, 60, 59 e 37.
Come anticipato, le parti con specifico protocollo ag-giuntivo, al fine di prevedere un ingresso morbido nella nuova normativa, hanno specificato che l’adeguamento di giugno 2012 può essere corrisposto con il cedolino paga di luglio.
La corresponsione, sia che sia operata con il cedolino di giugno o con quello successivo di luglio, avverrà nel-la seguente maniera: la quota da corrispondere per il mese di giugno verrà contabilizzata in maniera forfet-taria, di importo pari all’aumento mensile previsto dal contratto.
Tale quota si intende ridotta nel caso di sospensione per mancanza di lavoro ovvero cause che non diano di-ritto alla retribuzione; sarà altresì ridotta nel caso nel caso di assunzione/risoluzione del rapporto di lavoro
InformaImpresa 5 Venerdì 13 luglio 2012
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