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80 Legno Artigiano: Tabella retributiva giugno
2012.
Da giugno 2012 variazione della Retribuzione Tabella-re ed erogazione EET.
L’accordo di rinnovo del 27.01.2011 ha previsto l’au-mento della Retribuzione Tabellare da giugno 2012; viene inoltre prevista sempre per giugno 2012 l’eroga-zione dell’EET così come precisato dal Verbale di Accor-do del 26.06.2012.
Per approfondimenti consultare il file: - legno 06-2012.pdf
alla notizia 678 su www.informaimpresa.it
e l’Articolo collegato
Legno – Conferma EET: Verbale di Intesa del 26.06.2012 (n. 79 di questo InformaImpresa).
CONTRATTUALE
81 EBAV. Contributi ai dipendenti delle imprese
artigiane. Scadenzario del mese di Luglio 2012.
Contributi ai dipendenti. Scadenza richieste.
31 luglio 2012
DIPENDENTI
Sussidi assistenziali alle famiglie
- Figli a carico 2011 Modello D/11
Categorie interessate: Acconciatura ed Estetica - Alimen-taristi - Autotrasporto Ceramica - Chimica Gomma e Plastica - Concia - Imprese di pulizia - Legno - Metal-meccanici - Occhialeria - Odontotecnici - Panificatori - Pulitintolavanderie - Tessile Abbigliamento Calzature Giocattoli - Vetro.
Per la presentazione delle domande rivolgersi al-lo Sportello EBAV presso Confartigianato Vicenza tel. 0444 168300.
Importo minimo erogabile per tutti i servizi Euro 50,00.
Il servizio può essere soggetto a variazioni.
L’importo del contributo è da ritenersi al lordo di even-tuali oneri fiscali di legge.
Le erogazioni avverranno compatibilmente alle risorse disponibili.
Per approfondimenti: http://www.ebav.veneto.it/
CONTRATTUALE
82 Riforma del Mercato del Lavoro.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012 la Legge n. 92 del 28.06.2012 recante “di-sposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. La Legge si compone di 4 articoli:
- Art. 1: “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore”;
- Art. 2: “Ammortizzatori sociali”;
- Art. 3: “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”; - Art. 4: “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”.
Le disposizioni della Legge 92/2012 entreranno in vi-gore il 18.07.2012.
Il testo della Legge è consultabile nel sito del Mi-nistero del Lavoro ( http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/ PrimoPiano/20120627_riforma_mercato_lavoro.htm ).
Ritorneremo sull’argomento affrontando i vari argo-menti con specifiche notizie.
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FISCO
24 La proroga dei versamenti di Unico 2012.
Con il D.P.C.M. 6 giugno 2012, prorogati al 9 luglio 2012 i versamenti scaturenti da Unico; al 20 agosto 2012 con lo 0,40%.
LA PROROGA DEI VERSAMENTI DI UNICO 2012 (art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012)
I soggetti interessati dalla proroga dei versamenti di UNICO 2012 costituiscono la stragrande maggioran-za dei contribuenti. Si analizzano i soggetti interessati dalla proroga, i nuovi termini e i tributi interessati.
SOGGETTI
La proroga riguarda sia le persone fisiche (anche non soggette agli studi di settore), sia i contribuenti diversi dalle persone fisiche per i quali sono elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di am-montare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
In particolare, possono beneficiare della proroga:
- tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultan-ti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale; - i soggetti diversi dalla persone fisiche (società di persone, di capitale, ecc.) se esercitano attività pro-duttive per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di so-cietà di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per bene-ficiare della proroga. Si precisa che:
- l a proroga riguarda i soggetti che esercitano un’atti-vità per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore; tra i soggetti che fruiscono della proro-ga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di setto-re ;
- non beneficiano della proroga i soggetti:
- che dichiarano, per il periodo d’imposta 2011, rica-vi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a eu-ro 5.164.569;
- per i quali trovano applicazione i parametri se sog-getti diversi dalle persone fisiche.
I NUOVI TERMINI
Con il D.P.C.M. , viene disposto che i versamenti delle persone fisiche possono essere effettuati entro: - il 9 luglio 2012 senza maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 con la mag-giorazione dello 0,40% a titolo di interesse corri-spettivo.
I TRIBUTI PROROGATI
La proroga, stabilita dall’articolo unico del D.P.C.M. , ri-guarda le imposte dirette (IRPEF e IRES) , le relative ad-dizionali , le imposte sostitutive e gli altri versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, che sareb-bero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza
8 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012
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