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maggiorazione dello 0.40%).

A titolo esemplificativo, beneficiano del differimento il versamento della cedolare secca, dell’imposta sul valo-re degli immobili posseduti all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, del contribu-to di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.

Analogamente a quanto ricordato per gli anni prece-denti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti ri-sultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “ ri-guarda anche il versamento dei contributi previdenzia-li” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano in-teressate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammon-tare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro-porzionale alla loro quota di partecipazione nella so-cietà, essi potranno procedere al versamento dei con-tributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007). La proroga dei versamenti interessa anche il diritto an-nuale alla CCIAA: in tal senso depone l’articolo 8, com-ma 2, del DM 11 maggio 2001, n. 359 che dispone che il relativo versamento va effettuato “entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”.

FISCO

25 Autotrasporto. Il rimborso dell’accisa. I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

alla luce delle modifiche intervenute alla disciplina.

Come noto, la presentazione dell’istanza da parte degli autotrasportatori per beneficiare del credito d’imposta derivante dagli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, ha subito alcune modifiche dall’anno 2012.

Innanzitutto, l’istanza è trimestrale (e non più annuale), e deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Inoltre, la presen-tazione dell’istanza non è “a pena di decadenza”, con la possibilità di una presentazione tardiva senza perdere il diritto all’agevolazione.

Tale ultima novità è stata introdotta in sede di conver-sione del decreto legge 16 del 2 marzo 2012, dall’arti-colo 3, comma 13 ter.

Si illustrano, di seguito, i recenti chiarimenti forniti, al riguardo, dall’Agenzia delle dogane con le note prot. n. 45963 del 20 aprile 2012 e prot. n. 62488 del 31 maggio 2012.

RIEPILOGO DEI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, dal 1° gennaio 2012, sono presentate con la seguente periodicità:

- consumi primo trimestre: entro il 30 aprile; - consumi secondo trimestre: entro il 31 luglio; - consumi terzo trimestre: entro il 31 ottobre; - consumi quarto trimestre: entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

Si ricorda, infine, che in conseguenza della diversa pe-riodicità con cui l’istanza è presentata (da annuale a trimestrale), è modificato il termine entro cui è possi-bile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale ecceden-

za è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Quindi, la situazione che si delinea per le istanze rela-tive ai consumi 2012 (valida anche per le successive annualità), è la seguente:

Anno 2012

Presenta-zione istanza

Nascita del credito

Termine utilizzo in compensa-zione

Termine utilizzo in compensa-zione

1° trim.

Dal 1/4/12 al

30/4/12 Il credito

sorge decorsi 60 giorni di silenzio - - assenso dalla p r e s e n t a -zione dell’istanza (*)

31/12/13

30/6/14

2° trim.

Dal 1/7/12 al 31/7/12

31/12/13

31/12/13

3° trim.

Dal 1/10/12 al 31/10/12

31/12/13 30/6/14

4° trim.

Dal 1/1/13 al 31/1/13

31/12/14 30/6/15

(*) art.4, c.2, DPR 277/2000

Si ritiene opportuno precisare che il termine di pre-sentazione delle istanze non è “a pena di decadenza”, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito in Leg-ge 44/2012. Ciò comporta la possibilità di presentare tardivamente l’istanza, entro il termine di decadenza biennale. Di conseguenza, slittano anche i successivi termini di utilizzo in compensazione e di presentazione dell’istanza di rimborso (si veda al riguardo i paragrafi successivi).

TERMINE DI DECADENZA

La previsione della “decadenza”, quale sanzione per la mancata presentazione dell’istanza entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trime-stre solare di riferimento, è stata eliminata, come det-to, con l’articolo 3, comma 13-ter, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012.

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. 62488 del 31 maggio 2012, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

L’Agenzia precisa altresì che il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito sarà determina-to in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del prov-vedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. L’istanza potrà essere validamente prodotta entro il termine di decadenza biennale, di cui all’articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 504/95.

L’Agenzia chiarisce che tale termine biennale decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto es-sere richiesto.

Esempio n. 1:

istanza relativa ai consumi del 1° trimestre 2012, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 aprile 2012. Nel caso in cui ciò non sia stato fatto, l’istanza può essere validamente presentata entro il biennio che decorre dal

InformaImpresa 9 Venerdì 13 luglio 2012

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