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FISCO

38 Convertito in legge il “Decreto Sviluppo” .

Conferme e novità.

Di seguito sono esaminate alcune disposizioni fiscali contenute nel Decreto evidenziando quanto conferma-to, anche con modifiche, ovvero quanto introdotto ex novo dalla legge di conversione.

Nell’iter di conversione, oltre alla conferma della mag-gior parte delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove di-sposizioni, come di seguito illustrato.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA - Art. 1 - Confermato con modifiche

È confermata, sperimentalmente per il 2011 e 2012,

l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle im-prese che finanziano progetti di ricerca , in Università o Enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture indivi-duate con apposito Decreto. Il credito d’imposta spetta:

- in 3 quote annuali a decorrere dal 2011-2012; - per l’importo percentuale eccedente la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;

- per gli investimenti realizzati a decorrere dal perio-do d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.10 (generalmente 2011) e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.12 (generalmente 2012); - in misura pari al 90% della spesa incrementale di investimento in ricerca se lo stesso è commissionato alle Università / Enti pubblici. Il credito spettante:

- va indicato nel mod. UNICO e non concorre alla for-mazione del reddito d’impresa né della base imponi-bile IRAP;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione del-le imposte sui redditi, dell’IVA, delle imposte sosti-tutive delle imposte sui redditi e dell’IVA nonché dell’IRAP. Di conseguenza non può essere utilizzato in compensazione di debiti contributivi previdenziali ed assistenziali;

- non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; - non è soggetto al limite annuale di utilizzo in com-pensazione (pari a € 250.000).

L’individuazione delle disposizioni attuative del credito d’imposta in esame è demandata ad un apposito Provvedimento.

Contestualmente è stato soppresso il credito d’imposta

previsto dall’art. 1, comma 25, Legge n. 220/2010 (Fi-nanziaria 2011) a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Univer-sità un’attività di ricerca e sviluppo.

In sede di conversione in legge è stato previsto che: - il Decreto di individuazione di “altre strutture” che effettuano ricerca il cui finanziamento consente la fruizione dell’agevolazione in esame sarà emanato previo parere delle competenti Commissioni parla-mentari, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione; qualora tale termine sia decorso senza aver ottenuto il predetto parere, il Decreto sarà adot-tato;

- tra i soggetti che effettuano ricerca sono ricompresi anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scien-tifico.

ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI - Art. 5. comma 4 - Nuovo

In sede di conversione in legge è previsto che in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari la re-gistrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comuni-cazione della cessione.

TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI - Art. 6, comma 2, lett. f quater - Nuovo

In sede di conversione in legge è stata disposta la mo-difica dei commi 3 e 4 dell’art. 2215-bis, C.c. relativi al-la tenuta dei libri, registri e scritture contabili con mo-dalità informatica.

In particolare è ora previsto che:

- l’apposizione della marca temporale e della firma di-gitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui do-cumenti deve essere assolto “ almeno una volta l’an-no” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”. Di conseguenza, è stato anche modificato da 3 mesi ad 1 anno il riferimento temporale della man-cata esecuzione di registrazioni che comporta l’appo-sizione della firma digitale e della marca temporale all’atto di una nuova registrazione.

- per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per di-sposizione di legge o regolamento di natura tributa-ria, il termine per l’apposizione della marca tempora-le e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenu-te.

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE

DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA” - Art. 6, comma 2, lett. f sexies - Nuovo

In sede di conversione in legge è stato previsto che per l’avvio di un’attività d’ impresa qualificata “ artigia-na ”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante

ComUnica.

Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annota-ta nella sezione speciale del Registro delle Imprese. È demandata alle Regioni la definizione delle modalità di controllo dei requisiti nonché di comunicazione, al soggetto interessato, della cancellazione / variazione, assegnando un congruo termine per la presentazione di deduzioni, per la regolarizzazione ovvero per la pro-posizione del ricorso.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

- Art. 7 - Confermato con modifiche e novità

Il Decreto in esame introduce una serie di semplifica-zioni in ambito fiscale, di seguito esaminate, al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle impre-se e più in generale sui contribuenti”.

In particolare, l’art. 7 prevede al comma 1 una sintesi delle semplificazioni introdotte e al comma 2 la disci-plina analitica attuativa delle stesse.

lett. a: Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità compe-tente va unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di tali previsioni costitui-scono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. La

InformaImpresa 11 Venerdì 29 luglio 2011

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