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« Previous Page Table of Contents Next Page »GdF, negli accessi di propria competenza presso le im-prese, opera, per quanto possibile, in borghese.
lett. b: Abolizione, per lavoratori dipendenti e pensio-nati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
lett. c: Abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che fruiscono della detrazione IRPEF del 36%.
lett. d: I contribuenti in regime di contabilità semplifi-cata possono dedurre l’intero costo, per singole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.
lett. e: Abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.
lett. f: I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli Enti previ-denziali ovvero che da questi possono essere diretta-mente acquisite da altre Amministrazioni.
lett. g: La richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in ri-chiesta di compensazione entro 120 giorni dalla pre-sentazione della dichiarazione stessa.
lett. h: I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministra-zione economico-finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
lett. i: Estensione del limite di ricavi per l’accesso al re-gime di contabilità semplificata (€ 400.000 per le imprese di servizi, € 700.000 per le altre imprese).
lett. l: Abolizione della compilazione della scheda car-burante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
lett. m: Attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla deci-sione del Giudice e comunque fino al 120° giorno.
lett. n: Semplificazioni in tema di riscossione di contri-buti previdenziali risultanti da liquidazione,
controllo e accertamento delle dichiarazioni dei red-diti.
lett. o: Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conse-guenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazio-ne di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclu-sione della fideiussione per la prima rata.
lett. p: Innalzamento a € 10.000 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.
lett. q: Innalzamento a € 300 dell’importo per poter ri-epilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
lett. r: Concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli Enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il mod. F24 EP.
lett. s: È del 10% l’aliquota IVA dovuta per singolo con-tratto di somministrazione di gas naturale per la com-bustione a fini civili (fino a 480 mc di gas sommini-strato).
lett. t: Nuova opportunità di rideterminazione del va-lore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipa-zioni non negoziate nei mercati regolamentati.
lett. t-bis: Riconoscimento del requisito di ruralità dei
fabbricati.
In sede di conversione in legge, le disposizioni conte-nute nelle predette lett. da a) a t) sono confermate, sia pure, in alcuni casi, con modifiche, ed è stata introdotta la lett. t-bis) in materia di riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
Le singole disposizioni saranno trattate con successivi commenti.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMMA 2, LETT. DA A) A D) - Confermato con modifiche
È confermata l’introduzione di alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità compe-tente.
In particolare è disposto che “ al fine di ridurre al massi-mo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese” l’ attività di controllo di natura amministrati-va nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le mo-dalità che saranno definite con un apposito Decreto. Gli accessi inoltre devono essere:
“ svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al se-mestre” ; effettuati, “ per quanto possibile ”, in borghese, qualora svolti dalla GdF.
Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili con ri-guardo ai controlli / accessi in materia di salute e si-curezza sul lavoro, di igiene pubblica, pubblica incolu-mità, ordine e sicurezza pubblica né a quelli disposti con provvedimento motivato da ragioni di necessità ed urgenza.
Integrando l’art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 (Sta-tuto dei diritti del contribuente) è inoltre previsto che il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non può superare , come specificato in sede di conversione in legge, i 15 giorni “ lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre” (intesi co-me giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabili-tà semplificata e lavoratori autonomi.
Le disposizioni in materia di durata degli accessi, con-tenute nel citato art. 12, sono estese anche alle attività di controllo svolte dagli Enti previdenziali.
ESPROPRIAZIONE FORZATA DI IMMOBILI
- COMMA 2, LETT. U BIS), GG DECIES) E GG UNDECIES) - Nuovo
In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo comma 2-bis, all’art. 77, DPR n. 602/73 che di-sciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debi-tore in caso di mancato pagamento della cartella de-corso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.
In particolare è ora previsto che l’Agente della riscos-sione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva al fine di informarlo che sa-rà iscritta ipoteca in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni, delle somme dovute.
Peraltro, a decorrere dal 13.7.2011 all’Agente della ri-scossione non è consentita l’iscrizione dell’ipoteca se l’ammontare del credito è inferiore a:
- € 20.000 s e la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile ed il debitore è proprietario dell’immobile dallo stesso adibito ad
12 InformaImpresa Venerdì 29 luglio 2011
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