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namento dell’elenco allegato alla legge n. 1 del 1990; Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profi-lo della sicurezza è assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l’immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromec-canici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico de-stinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensio-ne ed alla compatibilità elettromagnetica;

Rilevato che l’appartenenza alla Unione europea vie-ta di ostacolare la circolazione delle merci legalmen-te fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell’Unione o aderenti all’Accordo sullo Spazio Econo-mico Europeo, e che pertanto non possono essere in-trodotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all’articolo 36 del Trat-tato;

Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferi-mento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge n. 1 del 1990; Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie in-teressate, maggiormente rappresentative a livello na-zionale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) , del decreto legi-slativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifica-zioni, espresso nella Sessione XLVII dalle Sezioni con-giunte II-V in data 8 giugno 2010;

Espletata la procedura di informazione di cui alla diret-tiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/ CE, che prevede una procedura d’informazione nel set-tore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’infor-mazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla se-zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 gennaio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Identificazione degli apparecchi per uso estetico 1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all’elenco allegato al-la legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa ten-sione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specifica-zioni tecniche di cui al presente decreto.

2. L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dall’allegato 1 al presente de-creto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2. Disposizioni generali

1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elet-tromeccanici per uso estetico di cui all’articolo 1, so-no determinati dalle disposizioni generali di segui-to indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e

specificazioni contenute nelle schede tecnico-infor-mative costituenti l’allegato 2.

Art. 3. Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco alle-gato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successi-vamente aggiornato, possono essere utilizzati in Ita-lia purché assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizza-te europee.

2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme ar-monizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Art. 4.Aggiornamento dell’elenco degli apparecchi elet-tromeccanici e adeguamento del presente decreto 1. In caso di ulteriore aggiornamento all’elenco allega-to alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modifica-to dal presente decreto, si provvede al conseguen-te adeguamento dell’allegato 2 del presente decreto, secondo la procedura prevista dall’articolo 10, com-ma 1, della predetta legge.

2. L’allegato 2 del presente decreto può essere modi-ficato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all’elenco al-legato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5. Modifica di norme tecniche

1. Le presenti disposizioni s’intendono automaticamen-te adeguate alle eventuali modificazioni che gli orga-nismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromec-canici per uso estetico successivamente all’adozione del presente decreto, alle quali è data adeguata pub-blicità secondo modalità disposte dal Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del-la Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per approfondimenti consultare i file:

- nuovo_elenco_attrezzature_2011.pdf - pubblicazione gu 15lug2011.pdf - schede_tecniche.pdf

alla notizia 240 sul sito www.informaimpresa.it

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24 Installatori di impianti. IV CONTO ENERGIA:

pubblicata la guida per gli impianti con caratteristiche innovative.

Indicazioni sull’integrazione degli impianti fotovoltaici per impianti con caratteristiche innovative (titolo III del DM 5 maggio 2011)

Il GSE ha pubblicato la “Guida alle applicazioni inno-vative finalizzate all’integrazione architettonica del fo-tovoltaico”, aggiornata in base alle disposizioni del De-creto Ministeriale 5 maggio 2011.

Per quanto stabilito nel Titolo III del Decreto, gli im-pianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innova-tive), cioè gli impianti fotovoltaici che utilizzano modu-li non convenzionali o componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori e le modalità indicati nell’Allegato 5 al Decreto.

6 InformaImpresa Venerdì 29 luglio 2011

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