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il centro storico limitatamente alla prima casa. Con l’entrata in vigore della legge decadono però le delibere adottate precedentemente dai Comuni. Perciò entro lo stesso termine del 30 novembre prossimo, i Comuni possono decidere come attuare il Piano Casa al di fuori dei centri storici e alle prime case, deliberan-do se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa estendendo le agevolazioni a seconde ca-se, edifici produttivi, ricettivi, direzionali e commerciali. Scaduto il termine, la legge regionale si applica nella sua interezza ad ogni immobile.

FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

Con la legge regionale che ha modificato il Piano Casa sono state modificate le procedure autorizzative degli impianti solari e fotovoltaici.

L’articolo 10 attribuisce ai Comuni la competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), com-prese le opere di connessione alla rete elettrica. Viene inoltre eliminato ogni dubbio circa l’iter di autorizza-zione per gli impianti con la chiarificazione della pro-cedura introdotta la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 28/2011, ov-vero il Decreto Romani.

Resta ferma la sospensione fino al 31 dicembre 2011, decisa con la Finanziaria Regionale 7/2011, del rila-scio di nuove autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il limite ricordiamo che riguarda impianti fotovoltaici a terra in area agricola di poten-za di picco superiore a 200kWp, impianti alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, ma anche alimentati da biogas e bioliquidi di potenza elet-trica superiore a 1000kWe.

Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regio-ne fino alla data di entrata in vigore della Lr 13/2011 (9 luglio 2011), sono rilasciate dalla Regione stessa, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richie-dente la carenza dei contenuti minimi di cui agli artico-li 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003” (Parte III) del DM 10 settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rin-novabili”; queste ultime vanno trasmesse al Comune competente e seguono la nuova procedura.

Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il ri-lascio dell’autorizzazione unica, entro 30 giorni dall’en-trata in vigore della Lr 13/2011, la Giunta regionale adotterà e trasmetterà ai Comuni gli schemi di modu-listica.

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23 Estetica. Nuovo Regolamento sulle

apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico in vigore dal 30 luglio 2011.

Pubblicazione Decreto Ministero Sviluppo Economi-co n. 110 del 12.05.2011: “Regolamento di attuazio-ne dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.

In data 15 luglio 2011 è stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale – serie generale n.163 – il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministero della Salute, di cui all’oggetto. Il Regolamen-to entra in vigore il 30 luglio 2011 ed a partire da ta-le data sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature citate nel relativo elenco (Allegato 1 al Decreto) nonché dovranno essere rispettate le carat-teristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nel-le rispettive schede tecnico-informative (Allegato 2 al Decreto).

Questo il testo introduttivo al decreto:

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell’attività di estetista» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l’attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in per-fette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspet-to estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l’utilizzazione degli apparecchi elet-tromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allega-to alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista; Visto l’articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sani-tà, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative a livello nazionale delle cate-gorie economiche interessate, un decreto recante nor-me dirette a determinare le caratteristiche tecnico di-namiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le mo-dalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con-vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l’articolo 1, comma 1 che isti-tuisce il Ministero dello sviluppo economico, nonché il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che è ulteriormente intervenuto sull’assetto del Ministero; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comuni-tà europee relativa alle garanzie di sicurezza che de-ve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi com-presa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha prov-veduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i ri-ferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei pro-dotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-bri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Considerato che è necessario procedere, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, ad un aggior-

InformaImpresa 5 Venerdì 29 luglio 2011 InformaImpresa 5 Venerdì 29 luglio 2011

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