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« Previous Page Table of Contents Next Page »il centro storico limitatamente alla prima casa. Con l’entrata in vigore della legge decadono però le delibere adottate precedentemente dai Comuni. Perciò entro lo stesso termine del 30 novembre prossimo, i Comuni possono decidere come attuare il Piano Casa al di fuori dei centri storici e alle prime case, deliberan-do se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa estendendo le agevolazioni a seconde ca-se, edifici produttivi, ricettivi, direzionali e commerciali. Scaduto il termine, la legge regionale si applica nella sua interezza ad ogni immobile.
FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
Con la legge regionale che ha modificato il Piano Casa sono state modificate le procedure autorizzative degli impianti solari e fotovoltaici.
L’articolo 10 attribuisce ai Comuni la competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), com-prese le opere di connessione alla rete elettrica. Viene inoltre eliminato ogni dubbio circa l’iter di autorizza-zione per gli impianti con la chiarificazione della pro-cedura introdotta la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 28/2011, ov-vero il Decreto Romani.
Resta ferma la sospensione fino al 31 dicembre 2011, decisa con la Finanziaria Regionale 7/2011, del rila-scio di nuove autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il limite ricordiamo che riguarda impianti fotovoltaici a terra in area agricola di poten-za di picco superiore a 200kWp, impianti alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, ma anche alimentati da biogas e bioliquidi di potenza elet-trica superiore a 1000kWe.
Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regio-ne fino alla data di entrata in vigore della Lr 13/2011 (9 luglio 2011), sono rilasciate dalla Regione stessa, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richie-dente la carenza dei contenuti minimi di cui agli artico-li 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003” (Parte III) del DM 10 settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rin-novabili”; queste ultime vanno trasmesse al Comune competente e seguono la nuova procedura.
Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il ri-lascio dell’autorizzazione unica, entro 30 giorni dall’en-trata in vigore della Lr 13/2011, la Giunta regionale adotterà e trasmetterà ai Comuni gli schemi di modu-listica.
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23 Estetica. Nuovo Regolamento sulle
apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico in vigore dal 30 luglio 2011.
Pubblicazione Decreto Ministero Sviluppo Economi-co n. 110 del 12.05.2011: “Regolamento di attuazio-ne dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.
In data 15 luglio 2011 è stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale – serie generale n.163 – il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero della Salute, di cui all’oggetto. Il Regolamen-to entra in vigore il 30 luglio 2011 ed a partire da ta-le data sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature citate nel relativo elenco (Allegato 1 al Decreto) nonché dovranno essere rispettate le carat-teristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nel-le rispettive schede tecnico-informative (Allegato 2 al Decreto).
Questo il testo introduttivo al decreto:
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell’attività di estetista» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l’attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in per-fette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspet-to estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l’utilizzazione degli apparecchi elet-tromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allega-to alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista; Visto l’articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sani-tà, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative a livello nazionale delle cate-gorie economiche interessate, un decreto recante nor-me dirette a determinare le caratteristiche tecnico di-namiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le mo-dalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con-vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l’articolo 1, comma 1 che isti-tuisce il Ministero dello sviluppo economico, nonché il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che è ulteriormente intervenuto sull’assetto del Ministero; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comuni-tà europee relativa alle garanzie di sicurezza che de-ve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi com-presa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha prov-veduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i ri-ferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei pro-dotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-bri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Considerato che è necessario procedere, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, ad un aggior-
InformaImpresa 5 Venerdì 29 luglio 2011 InformaImpresa 5 Venerdì 29 luglio 2011
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