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« Previous Page Table of Contents Next Page »capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una per-centuale pari al 15% o superiore.
Esistono però alcune eccezioni in cui non sussiste al-cun obbligo di dichiarazione al catasto. I tre casi sono: quando la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico è inferiore a 3 kW; quando la potenza nominale com-plessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti co-muni sono servite dall’impianto; quando, per le instal-lazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’in-tera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.
Negli altri casi, e in particolare per gli impianti a terra, questi devono, secondo la Risoluzione 3/2008 essere accatastati in categoria D/1 – opifici, da cui derivano i criteri per l’attribuzione della categoria e della rendita catastale.
Per approfondimenti consultare il file: TERRITORIO.AG-TUPVE.REGISTRO UFFICIALE.0004180.25-06-2012-I.pdf
alla notizia 702 su www.informaimpresa.it
ENERGIA
17 Quinto Conto Energia: superata la soglia dei
6 miliardi.
Il GSE ha comunicato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’aggiornamento, in data 12 luglio, del costo cu-mulato annuo per gli incentivi pari a 6 miliardi di euro per 14.300 MW di potenza installata, equivalenti a ol-tre 400mila impianti fotovoltaici in esercizio. L’Autorità, con propria delibera del 12 luglio, ha deter-minato il raggiungimento del valore annuale di 6 mi-liardi di euro e ha fissato il 27 agosto quale data di decorrenza delle nuove modalità di incentivazione di-sciplinate dal decreto 5 luglio 2012.
Tutto come previsto, dunque. Al superamento della so-glia dei 6 mld di euro, dopo un periodo di 45 giorni, scatterà il Quinto Conto Energia. Dopo questo perio-do, pensato per evitare un passaggio troppo brusco, il Quinto Conto Energia partirà ufficialmente il 27 ago-sto.
per approfondimenti consultare l’Articolo collegato:
Via libera ai decreti sulle rinnovabili (n. 15 su questo In-formaImpresa).
ENERGIA
18 Fotovoltaico: disciplina per gli impianti sui
terreni abbandonati.
Con la Deliberazione n. 1050 del 5 giugno 2012, la Giun-ta regionale ha definito le procedure amministrative per il rilascio dell’attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni per gli impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25/03/2012.
La gestione tecnica ed amministrativa del procedimento, l’approvazione della modulistica e delle procedure di istruttoria sono affidate ad AVEPA e le domande per il rilascio dell’attestazione devono essere presentate allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio. La delibera va a disciplinare i criteri per la presentazione e l’istruttoria delle domande presentate dai soggetti in-teressati alla classificazione di terreno abbandonato, per usufruire della deroga prevista in applicazione dell’art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell’articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440 in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per i soli impianti fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Il decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 ha stabilito che la classificazione di terreno abbandonato, per l’accesso agli incentivi statali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2011, deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insuf-ficientemente coltivate.
L’articolo 4 di questa legge stabilisce siano le Regioni a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultano caratterizzate da fenomeni di abbandono, nonché a definire le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione di terreno abbandonato. Il provvedimento dunque individua AVEPA come l’Agen-zia regionale la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti, per le competenze professionali e per il possesso delle conoscenze necessarie per le verifiche ed il rilascio delle attestazioni, per la presenza capilla-re sul territorio mediante gli Sportelli Unici Agricoli, si ritiene di attribuire alla medesima. Lo Sportello Unico Agricolo sarà chiamato a verificare l’effettivo abbandono da almeno cinque anni mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il “Sistema integrato gestione e controllo”.
Per questo si attribuisce alla stessa agenzia la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti, la predispo-sizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria.
Per approfondimenti consultare il file:
- DGR1050del2012.pdf
alla notizia 704 su www.informaimpresa.it
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FISCO
28 Autotrasporto. Presentazione istanza di
rimborso dell’accisa relativa al secondo trimestre 2012.
Una nota dell’Agenzia delle Dogane riepiloga le moda-lità di presentazione dell’istanza per il rimborso accisa relativo al secondo trimestre 2012.
L’Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in merito alla presentazione dell’istanza di rimborso per gli incre-menti di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del secondo trimestre 2012 da parte degli autotrasportatori.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 la presentazione dell’istanza è divenuta trimestrale.
Si riepilogano, di seguito, i requisiti dei soggetti bene-ficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione in argomento è riconosciuta:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b)gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
10 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012
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