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« Previous Page Table of Contents Next Page »di mercato. Anche in questo caso si verifica una discri-minazione delle modalità di tassazione degli immobili dovuta al fatto che la base imponibile è diversa da quella dell’omologa imposta sugli immobili detenuti in Italia (l’IMU). Infatti l’IMU è dovuta sulla rendita cata-stale incrementata in base a determinati moltiplicatori, mentre l’IVIE è dovuta sul costo risultante dall’atto di acquisto o dal valore di mercato, con l’aggravante che il criterio del costo di acquisto discrimina gli immobili di più recente acquisizione.
6. Immobili posseduti da soggetti che prestano lavoro all’estero per conto dello Stato italiano o per sue sud-divisioni politiche o amministrative o per un suo Ente locale
Con il comma 15-bis dell’art. 19, D.L. n. 201/2011, viene inoltre previsto che per i soggetti che svolgono un’atti-vità lavorativa all’estero per conto dello Stato Italiano o per una sua articolazione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per i soggetti che lavorano fuori dai confini nazionali presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce, la cui residenza fiscale sia determi-nata in base ad accordi internazionali ratificati (in deroga agli ordinari criteri del TUIR), l’imposta IVIE è applicata con l’aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dell’ordinario 0,76%) per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente all’arco tempo-rale in cui l’attività è effettivamente svolta all’estero. Nel Provvedimento viene precisato che l’aliquota dell’impo-sta si applica nella misura piena dello 0,76% a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-cipale del soggetto passivo e per le relative pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, come chiarisce il Provvedimento, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascun dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle speciali disposizioni relative agli accordi internazionali. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione base per l’abitazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L’importo massimo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione base non può superare l’importo massimo di 400 euro.
Non spetta, invece, la franchigia di 200 euro disposta per gli immobili detenuti all’estero dai residenti in Italia (comma 15 art. 19 del D.L. n. 201/2011).
7. Il non assoggettamento ad IRPEF
In sede di conversione in legge del decreto legge n. 16/2012 è stata introdotta una modifica al comma 15.bis, che stabilisce che, nel caso di soggetti che pre-stano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata ex lege, non è dovuta l’IRPEF sugli immobili adibiti ad abitazioni prin-cipali all’estero . Infatti al comma 15.bis è stato aggiunto un periodo che dispone proprio che per detti immobili non si applica l’articolo 70 (redditi di natura fondiaria), comma 2 (redditi di fabbricati situati all’estero), del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986.
8. Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero
Il comma 16 prevede che, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dall’imposta dovuta si deduce un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è sito l’immobile. Per disposizione normativa, introdotta dal DL n. 16/2012, al comma 16 è aggiunto un nuovo periodo che prevede che per gli im-mobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) , che garantiscono un adeguato scambio di informazioni,
dall’imposta IVIE dovuta si deduce un credito di impo-sta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniali e reddituali gravanti sullo stesso immobile, queste ultime a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’articolo 165 (credito di imposta per i redditi prodotti all’estero) del D.P.R. n. 917 del 1986. Dovrebbe evitarsi in tal modo una doppia imposizione sul bene immobile collocato oltre confine.
Il provvedimento dettaglia al riguardo precisando che dall’imposta dovuta si detrae prioritariamente l’imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nel Paese in cui sono situati gli immobili. Qualora sussista un’ec-cedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Ulteriori istruzioni fornite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 giugno 2012
Ricordando che per la dichiarazione del valore degli immobili situati all’estero deve essere compilata la Se-zione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche, nel Provvedimento è precisato che a tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento , a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicem-bre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti.
E’ consentito, inoltre, rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipu-lato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a ver-sare l’imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine. Qualora il contribuente non fornisca la prov-vista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all’Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il con-tenzioso relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
InformaImpresa 13 Venerdì 27 luglio 2012
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