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vuta per il 2011 in base ai criteri dell’art. 30 della L. 724/1994 ed utilizzarla ai fini del calcolo degli acconti relativi al periodo di imposta 2012 (primo anno di ap-plicazione della disciplina in argomento). Pertanto, occorrerà:

- determinare il reddito minimo per l’anno 2011, ap-plicando i coefficienti previsti dall’art. 30, Legge n. 724/94 sui beni iscritti nell’attivo ed interessati da tale conteggio (immobili, altre immobilizzazioni, par-tecipazioni, ecc);

- calcolare l’imposta virtuale dovuta sul reddito deter-minato in base al punto precedente, utilizzando per i soggetti IRES l’aliquota del 38% (27,5% + la maggio-razione del 10,5%). Per i soggetti Irpef la società di persone dovrà comunicare ai soci la quota di reddito imponibile di loro pertinenza e i soci dovranno far confluire tale reddito virtuale nella determinazione del reddito Irpef per il calcolo degli acconti; - versare gli acconti dovuti per il periodo di imposta 2012 risultanti dalla rideterminazione dell’imposta.

LAGESTIONE DEGLI INTERPELLI DI DISAPPLICAZIONE DEL-LA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Nella circolare sono forniti chiarimenti nell’eventualità che per i soggetti interessati alla disciplina sulle so-cietà in perdita sistematica non sussista nessuna delle cause di esclusione indicate nell’articolo 30 della leg-ge n. 724/94 (vedi nota n. 1) ovvero di disapplicazione automatica.

Tali soggetti possono chiedere la disapplicazione del-la disciplina suddetta ai sensi dell’articolo 30, com-ma 4-bis (vedi nota n. 2), presentando l’istanza di in-terpello disapplicativo (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n.600/1973).

1. Il contenuto dell’istanza di interpello disapplicativo

Il contenuto dell’istanza di interpello disapplicativo deve comprendere specifica indicazione:

- degli elementi conoscitivi utili ad individuare le si-tuazioni oggettive che giustifichino la disapplicazio-ne della normativa;

- del periodo di imposta a cui le stesse situazioni si ri-feriscono;

- del periodo di imposta per il quale si chiede la di-sapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

Diversamente l’istanza deve ritenersi inammissibile.

Sono ritenuti inammissibili le istanze presentate per la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione a periodi di imposta anteriori a quello di prima applicazione della medesima discipli-na, a meno che la situazione oggettiva è riferita ad un periodo di imposta compreso nel triennio di osserva-zione afferente al periodo di prima applicazione della disciplina in argomento.

Esempio:

Presentazione di istanza di interpello disapplicativo della disciplina nell’anno di prima applicazione, rap-presentato dal periodo di imposta 2012:

- l’istanza è ammissibile se la situazione oggettiva è riferita al periodo di imposta 2011 poiché tale pe-riodo rientra nel cosiddetto periodo di osservazione, formato dagli anni: 2009, 2010, 2011,

- l’istanza è inammissibile se la situazione oggettiva è riferita al periodo di imposta 2008 escluso dal perio-do di osservazione, sempre formato dagli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Modalità e termini di presentazione delle istanze per la disapplicazione dalle disciplina sulle società in perdita sistematica

Per le modalità e i termini di presentazione delle istan-ze di disapplicazione della disciplina in argomento

nonché per gli effetti e l’impugnabilità delle risposte a tali istanze la circolare rinvia alle indicazioni fornite con la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E. In sintesi:

“Attraverso la presentazione dell’istanza di interpello di-sapplicativo il contribuente può dimostrare la sussistenza di condizioni oggettive che “hanno reso impossibile il con-seguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito …, ovvero non hanno consen-tito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto…”

L’istanza in esame, da presentarsi in via preventiva, deve contenere la descrizione compiuta della fattispecie pro-spettata dall’istante. L’istanza è da presentarsi preventiva-mente ossia prima della presentazione della dichiarazio-ne dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto della richiesta di disapplicazione.

L’istanza è rivolta al Direttore regionale delle entrate ed è spedita a mezzo del servizio postale, in plico raccomanda-to, con avviso di ricevimento all’ufficio competente in base al domicilio fiscale dell’istante; l’istanza si intende pre-sentata all’atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell’ufficio; l’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione; le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente entro il termine di no-vanta giorni dalla ricezione dell’istanza, mediante servizio postale, in plico raccomandato, con avviso di ricevimento; anche in tal caso la comunicazione si intende effettuata all’atto della ricezione del plico da parte del destinatario”.

Nella circolare n. 23/E viene precisato che al fine di consentire agli Uffici una compiuta attività istruttoria relativamente alla sussistenza delle situazioni oggetti-ve riferite rispettivamente alla disciplina sulle società in perdita e a quella sulle società non operative , occor-re presentare autonome e separate istanze ai fini della disapplicazione di entrambe le discipline. Se l’istanza è unica per entrambe sarà ritenuta dagli Uffici inam-missibile. Per le istanze cumulative presentate ante-riormente alle indicazioni fornite con la medesima cir-colare n. 23/E, queste, se ritenute ammissibili, saranno oggetto di due distinti provvedimenti di risposta. In perdita sistematica potranno, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:

Risposta dell’Ufficio

Determinazione degli acconti Negativa entro il termine di paga-mento del primo acconto del perio-do di prima appli-cazione della di-sciplina in esame (ad esempio, per il 2012)

In questo caso, la società ver-serà l’acconto ed il successivo assumendo, quale imposta del periodo precedente (il 2011), quella che si sarebbe determi-nata applicando a quest’ultimo periodo le disposizioni sulle società in perdita sistematica

Negativa dopo la scadenza del pagamento del primo acconto

In tal caso, la società ricalcole-rà gli acconti complessivamen-te dovuti come sopra indicato, e potrà versare, unitamente al secondo acconto, l’eventua-le differenza non pagata con il primo acconto, con la mag-giorazione degli interessi nel-la misura del 4 per cento an-nuo (ex D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti ratea-li, di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma

senza l’applicazione di alcuna sanzione

InformaImpresa 17 Venerdì 27 luglio 2012

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