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Positiva entro il pagamento del primo acconto

In tal caso, la stessa società po-trà procedere alla determina-zione e al versamento dell’ac-conto nei modi ordinari

Positiva dopo il versamento del primo acconto

In tal caso, in sede di versamen-to del secondo acconto, la so-cietà potrà scomputare quanto pagato in eccedenza sul primo acconto eventualmente calco-lato in base alla disciplina sul-le società in perdita

Infine, qualora l’istanza di disapplicazione non sia pre-sentata in tempo utile per ottenere una risposta pri-ma della scadenza del versamento della seconda rata di acconto (ovverosia, nel caso in cui l’istanza sia pre-sentata successivamente al novantesimo giorno ante-cedente a quello di scadenza di detta rata), la società dovrà provvedere a liquidare l’acconto secondo i meto-di previsti (compreso il c.d. metodo previsionale) e, in caso di errore nella quantificazione dello stesso, non potrà essere riconosciuta alcuna disapplicazione delle relative sanzioni.

FISCO

31 Beni dell’impresa concessi in godimento

a soci e familiari dell’imprenditore: primi chiarimenti.

Con la circolare n. 24 del 2012, l’Agenzia delle entrate fornisce le prime precisazioni sulla disposizione intro-dotta con la manovra di ferragosto 2011.

PREMESSA

A distanza di oltre 9 mesi dall’emanazione della norma, contenuta nel D.L. n. 138/2011 (manovra di ferragosto), con cui è stata modificata la disciplina fiscale dei beni di impresa utilizzati da soci e familiari a canoni inferiori al valore di mercato, l’Agenzia delle entrate interviene sull’argomento con un proprio documento di prassi. Qualche primo indiretto chiarimento sull’argomento era, peraltro, rinvenibile nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione da utilizzarsi, da parte del concedente ovvero del beneficia-rio, per comunicare l’utilizzo dei beni d’impresa. Si ricorda che le disposizioni, contenute nell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, sono finaliz-zate a contrastare il fenomeno di intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale da soci o familiari dell’imprenditore. Riguardano, infatti, le fattispecie in cui i beni pur non fuoriuscendo dal regime d’impresa, vengono concessi in godimento a soci o familiari a con-dizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore a quello corrente. Le modifiche normative riguardano la generalità delle imprese, quindi sia le società di comodo che quelle pienamente operative nonché le imprese individuali.

Per colpire tale fenomeno il legislatore è intervenuto prevedendo effetti in capo all’impresa concedente (ipo-tesi di indetraibilità dei costi) e in capo agli utilizzatori siano essi soci o familiari (nuova fattispecie di reddito diverso). Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento normativo è stato introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate di un’apposita comunicazione (che può essere inviata, in via alternativa, dall’impresa concedente ovvero dal socio o dal familiare dell’im-prenditore) al fine di rafforzare il recupero della base

imponibile non dichiarata riportando l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, quindi, scoraggiando l’occultamento, attraverso lo schermo societario, di beni che, di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci i quali ne traggono immediata utilità. La comunicazione è, quindi, finalizzata al potenziamento dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle entrate uti-lizzando il metodo sintetico.

GLI EFFETTI IN CAPO AL CONCEDENTE

1. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina

La norma si applica a società, sia di capitali che di persone comprese le società cooperative, e a imprese individuali, anche in forma familiare . La circolare n. 24 del 2012 precisa, inoltre, che la disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società non residenti e agli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sempre con riguardo all’ambito di applicazione, facendo riferimento la norma ai beni dell’«impresa» e quindi, indirettamente, richia-mando il fatto che il soggetto deve svolgere un’attività da cui ritrae reddito d’impresa, la disposizione non in-teressa le società semplici e quelle non residenti prive di stabile organizzazione in Italia nonché gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa : in tal modo, però, sfuggono, sia al «monitoraggio» che alla nuova fattispecie reddituale i beni concessi da tali enti in godimento ai propri soci.

2. Tipologia di beni soggetti alla disciplina

Quanto ai beni d’impresa interessati dalla disciplina,

stante la formulazione della norma che parla di “costi relativi ai beni dell’impresa” vanno ricompresi i beni strumentali, i beni merce come pure i beni patrimonio. Per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), l’individuazione del beni relativi all’impresa dovrà essere fatta avendo a mente l’art. 65 del TUIR. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-trate del 16 novembre 2011 può essere di ausilio per l’individuazione dei principali beni che ricadono nella disciplina.

Vengono, infatti, elencate le seguenti tipologie oggetto di monitoraggio: - autovetture; - altri veicoli; - unità da diporto; - aeromobile; - immobili;

- altri beni diversi dai precedenti solo se di importo uguale o superiore a 3.000 euro.

In particolare, con riferimento alla categoria residuale (beni diversi) il provvedimento esclude dal monitoraggio quelli “di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata”. Tale esclusione, prevista per il moni-toraggio, viene, dalla circolare in commento, confermata anche in riferimento agli effetti reddituali che la norma produce in capo a concedente e beneficiario; fuoriescono, di fatto, dalla disciplina in oggetto la concessione in uso di beni di modico valore: telefonini, PC, tablet, ecc.

3. Trattamento dei costi relativi ai beni soggetti alla disciplina

I costi imputabili ai beni dell’impresa che sono stati con-cessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, sono indeducibili.

In tal senso recita il comma 36-quaterdecies, dell’ar-ticolo 2.

18 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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