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AMBIENTE

51 Sanzioni amministrative pecuniarie per gli

scarichi: la Regione del Veneto delega le Provincie e i Comuni per la loro applicazione.

Pubblicata nel bollettino della regione del Veneto n. 24/02/2012, n. 11, la legge regionale del 24/02/2011, n. 11: “Modifiche alla legge regionale 16/04/1985, n. 33 – Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni”

La legge regionale interviene per modificare gli articoli 5 (competenze della provincia) e 65 (sanzioni ammini-strative) della legge regionale 33/1985, inoltre nella medesima legge, si aggiunge l’articolo 65 quater (san-zioni amministrative in materia di utilizzazione agro-nomica degli effluenti di allevamento e della acque re-flue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.lgs 152/2006).

Di particolare interesse è la modifica apportata all’ar-ticolo 65 (comma 1) della legge regionale n. 33/1985, che individua nella provincia il soggetto che applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ar-ticolo 133 del Dlgs 152/2006, mentre nel caso di sca-richi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il soggetto che applica le sanzioni è il co-mune.

Di seguito i due articoli di riferimento relative alle san-zioni applicabili dalla provincia

Legge regionale 16/04/1985, n. 33 - Art. 65 bis - San-zioni amministrative previste dall’articolo 54 del de-creto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecunia-rie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.

1 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti se-mestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell’acqua.

1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al com-ma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’arti-colo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le mo-dalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione della finanza pubblica”.

1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative sanzioni.”

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 133 – sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effet-tuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila eu-ro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi re-capitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non infe-

riore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da im-pianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o man-tenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministra-tiva da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel prov-vedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osser-vi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’artico-lo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trenta-mila euro chiunque:

a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamen-to o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non os-servi le altre prescrizioni contenute nello specifico pro-getto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2:

b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazio-ne del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione del-le portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di partico-lare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mil-lecinquecento euro a quindicimila euro.”

AMBIENTE

52 Via libera al Governo per disciplinare

l’Autorizzazione Unica Ambientale.

Pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficiale n. 82 del 06/04/12, la legge di conversione 04/04/12, n. 35 del decreto legge 09/02/12, n. 5. Con l’art. 23 (te-sto coordinato) sono introdotte disposizioni riguardan-ti l’Autorizzazione Unica in materia Ambientale per le piccole e medie imprese.

Il Governo è stato autorizzato ad emanare un regola-mento volto a disciplinare l’Autorizzazione Unica Am-bientale e a semplificare gli adempimenti amministra-tivi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). I principi e i criteri cui do-vrà attenersi con tale regolamento devono sono i se-

2 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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