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guenti:

a) L’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazio-ne, notifica ed autorizzazione previsto dalla legisla-zione vigente in materia ambientale;

b)L’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) Il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interes-si pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

AMBIENTE

53 Determinazione del sovracanone BIM (Bacini

Imbriferi Montani) per la concessione di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice.

PubblicatonellaGazzettaUfficialen.20del 25/01/2012 il decreto 30/11/2011 del Ministero dell’ambiente ri-guardante “Determinazione del sovracanone BIM (Ba-cini Imbriferi Montani) in tema di concessione di deri-vazione d’acqua per produzione di forza motrice per il biennio 01/01/2012 – 31/12/2013”.

Si parte dal lontano 27/12/1953, quando con la legge n. 959, stabiliva che con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, sarebbero stati decisi quali erano nel territorio nazionale i “Bacini Imbriferi Montani – BIM” e quali i loro perimetri.

Con tale decreto inoltre veniva stabilito che i conces-sionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro del bacino imbrifero montano, sono soggetti al pagamento di un sovra canone annuo per ogni chilowatt di potenza no-minale media, risultante all’atto di concessione. Il sovra canone va versato ai Consorzi che gestiscono i BIM (Bacini Imbriferi Montani).

La misura del sovra canone è stata stabilita dall’artico-lo 1 della legge 22/12/1980, n. 925, ed è stata aggior-nata periodicamente con appositi decreti.

In virtù di quanto sopra riportato, il decreto del Mini-stero dell’ambiente 30/11/2011, stabilisce che: - la misura del sovracanone annuo dovuto dai conces-sionari di derivazioni d’acqua per produzione di for-za motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 01/01/2012 – 31/12/2013, da euro 21,08 a euro 22,13 per ogni kW di potenza nominale media con-cessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulla acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;

- la misura del sovracanone annuo dovuto dai con-cessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superio-re a kW 3000, è elevata per il biennio 01/01/2012 – 31/12/2013, da euro 28,00 a euro 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o ricono-sciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulla acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche e inte-grazioni.

Eventuali informazioni sui BIM, possono essere trovate nel sito di Federbim (Federazione nazionale dei con-sorzi di bacino imbrifero montano): www.federbim.it.

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CONTRATTUALE

83 Somministrazione di Lavoro (ex lavoro

interinale): nota del Ministero del Lavoro in merito agli obblighi di comunicazione periodica.

Con la nota del 3 luglio u.s. , il Ministero del Lavoro chiarisce gli aspetti connessi all’obbligo di comunica-zione periodica alle OO.SS. dell’utilizzo di lavoratori tramite agenzia di somministrazione.

Come indicato nella nostra precedenze notizia n. 568 del 11/04/12 il 6 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 2012, che ope-rano importanti interventi nella disciplina della Som-ministrazione del Lavoro (ex Lavoro interinale). Tra le novità, ricordiamo l’introduzione della sanzione da 250 a 1.250 euro nei confronti del solo utilizzatore nel caso di:

1.mancata informativa alle RSU, oppure alle RSA e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative, circa il numero e i motivi del ri-corso alla somministrazione prima della stipula del contratto di somministrazione (salvo motivi di ur-genza per i quali la comunicazione va fatta entro i 5 gg. successivi);

2.mancata comunicazione alle predette OO.SS. , ogni 12 mesi, anche mediante l’Associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce o conferi-sce mandato, del numero e dei motivi del contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Con riferimento alla seconda tipologia di comunicazio-ne (periodica ogni 12 mesi), il Ministero del Lavoro, con una nota del 3 luglio u.s. , ha chiarito i termini entro i quali deve essere effettuata la citata comunicazione: in particolare il Ministero precisa che il periodo di riferi-mento dei 12 mesi è quello intercorrente dal 1 genna-io al 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che per la transitoria relativa all’anno 2012, si farà riferimen-to ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012. Stante il periodo di riferimento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gen-naio di ciascun anno, a partire dal 2013.

CONTRATTUALE

84 La Riforma del Mercato del Lavoro. Tematiche

generali e novità sulle tipologie contrattuali.

In vigore dal 18 luglio 2012 la Legge 28 giugno 2012, n.92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (c.d. riforma Fornero). Breve introduzione e novità sulle ti-pologie del rapporto di lavoro.

La nuova legge di riforma del lavoro prevede una pro-gressiva e graduale entrata in vigore delle singole di-sposizioni a scadenze diversificate. Alcune disposizioni entrano subito in vigore con il 18 luglio 2012, altre so-no previste con decorrenza 1° gennaio 2013, altre an-cora avranno effetti progressivi nel corso dei prossimi anni, tra il 2013 e il 2017.

La Legge n.92/2012 è composta da 4 articoli: art. 1 “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore”;

- art. 2 “Ammortizzatori sociali”;

- art. 3 “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”; - art. 4 “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

InformaImpresa 3 Venerdì 27 luglio 2012

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