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« Previous Page Table of Contents Next Page »svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le ma-lattie professionali, le norme di cui all’art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 36 - Informazione ai lavoratori
“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavorato-re riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lot-ta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del ser-vizio di prevenzione e protezione, e del medico compe-tente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun la-voratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni azien-dali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei prepa-rati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicu-rezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmen-te comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifi-ca della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore ri-ceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze lingui-stiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, orga-nizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e pro-tezione caratteristici del settore o comparto di apparte-nenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della forma-zione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavora-tore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in me-rito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita me-diante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati perico-losi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evolu-zione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavo-ro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamen-to periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effet-tuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’artico-lo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazio-ni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avva-lersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incen-di e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legi-slativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha di-ritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli am-biti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assi-curargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della for-mazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva naziona-le, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi;
f ) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei la-voratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata mini-ma dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi spe-cifici presenti in azienda e le conseguenti misure di pre-venzione e protezione adottate, con verifica di apprendi-mento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
InformaImpresa 21 Venerdì 27 luglio 2012
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