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annue per le imprese che occupano più di 50 lavorato-ri.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappre-sentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi-smi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di ac-quisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguar-di lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utiliz-zata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimen-to delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formati-vo è considerato dal datore di lavoro ai fini della program-mazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.”

Decreto legislativo 10/09/2003, n. 276 - Art. 66 - Altri diritti del collaboratore a progetto

“…..

4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul pro-cesso del lavoro e di cui all’articolo 64 del decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del pre-sente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del de-creto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001”

Estratto della circolare n. 1 dell’08/01/2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

“Le tutele

Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l’incremento delle tutele per i collaboratori. ….Omissis..

Si applicano inoltre al collaboratore: ….. Omissis…

il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive mo-difiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art.51, com-ma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decre-to del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).

Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi la-vorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tu-tela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di la-voro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei colla-boratori, fortemente connotate da una componente di au-

tonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorché nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i la-voratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai pros-sime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).

In proposito, l’attuazione della delega (di cui all’articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l’occasione per un adatta-mento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.”

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SISTEMI E CATEGORIE

18 Impianti di produzione di energia, alimentati

da fonti rinnovabili: garanzie per l’obbligo di ripristino dei luoghi a fine vita.

Il Veneto stabilisce la garanzia per l’obbligo alla rimes-sa in pristino dello stato dei luoghi a carico del sog-getto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto.

Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 20 del 13/03/2012, la deliberazione della Giunta re-gionale n. 253 del 22/02/2012: “ Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rin-novabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettri-co). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto (art. 12, comma 4, del Dlgs n. 387/2003 – DM 10/09/2010, p. 13.1, lett. j).”

Il provvedimento è finalizzato alla definizione della di-sciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luo-ghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approva-zione di uno schema di cauzione tipo. Il provvedimen-to integra e modifica le precedenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto: n. 1192 del 05/05/2009, n. 1391 del 19/05/2009, n. 453 del 02/03/2010 e n. 1270 del 03/08/2011.

Con riferimento all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è stato disciplinato il procedimento uni-co di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, con il comma 4, viene previsto che il rilascio dell’autoriz-zazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e pre-cisa che la stessa deve contenere l’obbligo, a seguito della dismissione dell’impianto, alla rimessa in pristi-no dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione.

La Giunta regionale con deliberazione n. 453 del 02/03/2010 ha dettato le prime disposizioni in ma-teria di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettri-co, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell’auto-rizzazione. Ai sensi di tale deliberazione, il soggetto autorizzato, primo dell’inizio del lavori, deve deposita-re presso il soggetto autorizzante una fidejussione di importo pari alla previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino secondo il progetto appro-vato, per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, mentre per gli impianti idroelettrici l’impor-to della fidejussione, commisurato al 25% del costo di realizzazione dell’impianto e relative opere accessorie,

22 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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