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secondo quanto previsto dal progetto di raccolta, di re-golazione, delle condotte forzate e dei canali di scari-co, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Re-gio Decreto 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell’obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori ne-cessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pub-blico interesse.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizza-zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, che al punto 13.1, lett. j), prevede “l’impegno, alla cor-responsione all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissio-ne e delle opere di messa in pristino, da versare a favo-re dell’amministrazione procedente mediante fideiussio-ne bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale”. Le Linee guida precisano inoltre che la garanzia è stabi-lita in favore dell’Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del sog-getto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione program-mata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’am-bito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla partico-lare localizzazione dei medesimi.

Con questa deliberazione sono state definite nel det-taglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pri-stino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed approvato uno schema di contratto di cauzione tipo, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria.

Con la delibera sono stati quindi approvati:

Allegato A: disciplina le garanzie inerenti gli impianti

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Riguarda le seguenti tipologie di impianti: - impianti fotovoltaici a terra di potenza

maggiore o uguale a 20 kW;

- impianti eolici di potenza maggiore o

uguale a 60 kW;

- impianti idroelettrici di potenza maggio-

re o uguale a 100 kW;

- impianti alimentati a biomassa di poten-

za maggiore o uguale a 200 kW; - impianti di biogas da produzioni agricole,

forestali e zootecniche, da gas di discari-ca e di processi di depurazione di poten-za maggiore o uguale a 250 kW; - impianti fotovoltaici integrati e non inte-

grati con potenza di picco fino a 1 MW, ex articolo 10 legge regionale 13/2011.

Allegato B: schema di contratto di garanzia inerente

gli impianti di produzione di energia elet-trica da fonti rinnovabili.

Inoltre la delibera estende l’applicabilità delle disposi-zioni contenute nell’ Allegato A e lo schema di contrat-to di garanzia contenuto nell’ Allegato B , ai titoli abi-

litativi all’esercizio di impianti fotovoltaici di compe-tenza comunale rilasciati ai sensi della L.R. 13/2011, in sostituzione del fac simile di fidejussione approva-to dalla DGR n. 1270 del 3 agosto 2011. Inoltre vie-ne dato atto che la disciplina delle garanzie e relativo modello unico di contratto, costituiscono atti di riferi-mento per ogni altro impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui titoli abilitativi so-no di competenza comunale. Viene inoltre disposto che per le domande giacenti, che il proponente, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, “Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnova-bile” integri nel termine di 180 giorni dall’esecutività del presente provvedimento la documentazione di pro-getto con il richiamato “Piano di ripristino” ancorché sia stato precedentemente presentato, finalizzandolo alla quantificazione delle garanzie.

Viene inoltre consentito, per gli impianti già autorizzati secondo le disposizioni della DGR 453/2010, la pre-sentazione delle garanzie secondo le disposizioni del presente atto, ovvero di adeguamento della polizza già depositata presso gli uffici regionali, previa eventuale richiesta da parte dell’interessato dell’approvazione di un “Piano di ripristino”, entro il termine di 180 giorni dall’esecutività del presente provvedimento.

Per approfondimenti consultare il file:

- Delibera Giunta Regionale n. 253 del 22-02-2012.pdf

alla notizia 693 su www.informaimpresa.it

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19 Alimentaristi. Settimana della Pasta:

un’occasione per valorizzare l’azienda.

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Dal 1995 ogni fine ottobre si celebra la Giornata Interna-zionale della Pasta. Si tratta di un evento che ha l’obiet-tivo di sensibilizzare il pubblico italiano e internazionale su un prodotto tradizionale come la pasta, permettendo sia di dare informazioni sulle qualità nutrizionali di que-sto prodotto, sia di promuovere il suo consumo. Anche quest’anno Made in Vicenza (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza), ha inserito la manifestazione nel proprio programma promozionale e fornirà dei piccoli omaggi che potrete consegnare ai vostri clienti.

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Per problemi riguardanti infortuni sul lavoro inviare un fax all’Inail allo 0444 990400

InformaImpresa 23 Venerdì 27 luglio 2012

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