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« Previous Page Table of Contents Next Page »te, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi , spetta la riduzione del 50% dei con-tributi a carico del datore di lavoro, per 12 mesi ; se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione contributiva spetta per ulteriori 6 mesi. Nel caso in cui l’assunzione di tali lavoratori avvenga direttamente a tempo indeterminato la riduzione con-tributiva spetta per 18 mesi.
Le stesse agevolazioni si applicano alle assunzioni di: - donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolar-mente retribuito da almeno 6 mesi , residenti in Re-gioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree a bassa oc-cupabilità femminile individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mi-nistro dell’economia;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolar-mente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque resi-denti.
3. Contratto di apprendistato (art. 1, comma 16 – 19) Vengono apportate variazioni al TU dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) , la cui disciplina è applicabile dal 26 aprile scorso.
E’ prevista una durata minima del contratto non infe-riore a 6 mesi , salve durate inferiori per attività svolte in cicli stagionali.
Si chiarisce che durante il periodo di preavviso (per il settore artigiano decorrente dal termine del periodo di formazione) continua a trovare applicazione la discipli-na del contratto di apprendistato.
Nelle assunzioni di apprendisti il rapporto tra appren-disti e lavoratori qualificati sale da 1/1 a 3/2 (cioè è possibile assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qua-lificati); esclusi i datori di lavoro che occupano un nu-mero di lavoratori inferiore a dieci unità dove tale rap-porto resta di 1/1.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipenden-ze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in nu-mero inferiore a 3 può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese arti-giane alle quali continuano ad applicarsi i limiti di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1985, 443 (Legge qua-dro per l’artigianato).
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato di almeno il 50% de-gli apprendisti assunti nei precedenti 36 mesi la nuova assunzione. Non si contano in questa percentuale i rap-porti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Tuttavia per il primo triennio dall’entrata in vigore del-la riforma la percentuale di conferma è fissata al 30%. E’ comunque ammessa, anche qualora non venga ri-spettata tale percentuale, l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pre-gressi è ammessa l’assunzione di un ulteriore appren-dista.
L’obbligo di conferma non si applica alle imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
E’ stata modificata anche la previsione delle categorie cui è estesa la durata fino a 5 anni del contratto di ap-prendistato: ora la norma recita “per i profili professio-nali caratterizzanti la figura dell’artigianato individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”.
Le modifiche sono in vigore dal 18 luglio 2012 (salva la percentuale di conferma che fino al 18 luglio 2015 è fissata nella misura ridotta del 30%).
4. Contratto di lavoro a tempo parziale (art. 1 comma 20)
Le novità in materia di contratto di lavoro a tempo par-ziale sono relative alle clausole elastiche e flessibili. In particolare è previsto che nei contratti collettivi ven-gano fissate condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica di tali clausole.
E’ riconosciuta al lavoratore di avere un ripensamento rispetto alle clausole elastiche e flessibili, con facoltà dunque di revocare il consenso a tale clausole in pre-senza di rilevanti motivi personali previsti dalla legge (art. 10 legge 300/70 e art. 12 bis D. Lgs. 61/200) o delle ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione col-lettive.
5. Contratto di lavoro intermittente (art. 1, commi 21 – 22)
La novità principale riguarda l’introduzione dell’obbli-go di comunicare alla DTL competente per territorio,
prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, la durata della prestazione stessa con moda-lità semplificate (sms, fax o posta elettronica). La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per il quale è stata omes-sa la comunicazione. La sanzione non è diffidabile. E’ mantenuta all’art. 34 co. 2 del D. Lgs. 276/2003 la tipologia di contratto intermittente stipulata in base al requisito soggettivo dell’età del lavoratore: ma si deve trattare di soggetti con più di 55 anni di età o soggetti con meno di 24 anni di età , fermo restando che in que-sto caso le prestazioni contrattuali devono essere svol-te entro il venticinquesimo anno di età.
E’ abrogato l’art. 37 che disciplinava il lavoro intermit-tente per periodi predeterminati nell’arco della setti-mana, del mese o dell’anno.
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al-la data di entrata in vigore della riforma Fornero, non compatibili con le nuove disposizioni in essa contenu-te, cessano di produrre effetti dal 18 luglio del 2013, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma stessa. Anche per questi contratti si dovrà co-munque ottemperare alla comunicazione obbligatoria preventiva già dal 18 luglio 2012.
6. Lavoro a progetto (art. 1, commi 23 – 25)
Nell’intento di ridurre ulteriormente qualsiasi utilizzo improprio dei contratti di lavoro a progetto:
- viene modificata in senso più ristretto la definizione di “progetto”: che deve essere funzionalmente colle-gato a un determinato risultato finale da raggiunge-re e non può consistere in una mera riproposizione
finale dell ’oggetto sociale del committente, né può comportare lo svolgimento di mansioni meramen-te esecutive o ripetitive eventualmente definite dai contratti collettivi;
- viene precisato che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto; la mancanza di tale specifico progetto ha come conseguenza la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - viene eliminato qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fase di esso”;
- è introdotta la presunzione secondo la quale sono considerati rapporti di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione quei rapporti di collaborazione
nei quali l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori di-pendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi;
InformaImpresa 5 Venerdì 27 luglio 2012
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