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- è ammesso il recesso delle parti prima della scaden-za del termine per giusta causa: il committente può recedere prima della scadenza per oggettiva incapa-cità professionale del collaboratore. Non è più pos-sibile prevedere il recesso da parte del committente, prima della scadenza del contratto tramite semplice preavviso; tale facoltà è invece mantenuta per il col-laboratore, sempre che ciò sia previsto nel contratto individuale di lavoro.

Vengono poi apportate delle modifiche all’art. 63 del D. Lgs. 276/2003 relativamente al compenso da rico-noscere al collaboratore a progetto.

Viene introdotto un corrispettivo minimo che non può essere inferiore alla misura individuata in maniera spe-cifica dai contratti collettivi; in assenza il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime pre-viste dai contratti collettivi nazionali di categoria per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore a pro-getto.

Tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati suc-cessivamente alla data della entrata in vigore della ri-forma, 18 luglio 2012.

7. Partite IVA (art. 1, commi 26 – 27)

Il legislatore intende razionalizzare il ricorso alle colla-borazioni rese da titolari di partita IVA, prevedendo una presunzione relativa del carattere coordinato e conti-nuativo delle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, quando ricorrano almeno due delle seguenti con-dizioni:

- Durata della collaborazione complessivamente su-periore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;

- Il collaboratore ricavi da essa più dell’ 80% dei propri corrispettivi nell’arco dello stesso anno solare; - Il collaboratore fruisca di una postazione fissa di la-voro presso una delle sedi del committente; In pratica al verificarsi di due delle tre condizioni in-dicate, la prestazione lavorativa si considera come se fosse una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di conseguenza scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

La norma chiarisce che tale presunzione di parasubor-dinazione, si applica solo ai rapporti instaurati suc-cessivamente alle entrata in vigore della legge (quin-di dal 18 luglio 2012 ), mentre per i rapporti in corso, le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

In ogni caso la presunzione di cui sopra non opera in presenza di due particolari condizioni , che rendono ge-nuina la prestazione di lavoro autonomo con regolare partita IVA (clausola di salvaguardia):

- Quando la prestazione sia caratterizzata da compe-tenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti espe-rienze maturate nell’esercizio concreto di attività. - Quando sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile (circa 18.000 euro an-nui)

Va inoltre precisato che la presunzione non opera per le attività professionali per l’esercizio delle quali è ne-cessaria l’iscrizione ad un ordine professionale, ad ap-positi registri, albi, ruoli o elenchi professionali quali-ficati (spetterà ad un D.M effettuare la ricognizione di tali attività).

Va chiarito infine che l’uso improprio della collabora-zione professionale, al pari di quanto avviene per i con-tratti di collaborazione a progetti fittizi, potrà determi-nare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato di natura subordinata.

8. Associazione in partecipazione con apporto di lavo-ro (art. 1 commi 28 – 31).

La nuova legge interviene, sia pur marginalmente, an-che sulla disciplina dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. In particolare viene chiarito che, nel caso in cui l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associa-ti impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre , indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione in cui gli associati sia-no legati all’associante da rapporto coniugale, di pa-rentela entro il terzo grado o di affinità entro il secon-do. In caso di violazione della predetta disposizione,

il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato , fatti salvi i contratti in essere che siano stati certificati.

La norma stabilisce inoltre che per considerare genu-ino il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, è necessario garantire un’effettiva partecipazione agli utili e la consegna del rendiconto all’associato. Inoltre, l’apporto di lavoro dell’associato deve essere connotato da competenze teoriche di gra-do elevato o da particolari capacità tecnico pratiche, così come previsto in precedenza per le partite IVA.

9. Lavoro accessorio (art. 1, commi 32 – 33)

La riforma interviene sul lavoro accessorio restringen-done l’ambito di operatività, in particolare:

- L’importo dei compensi non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferi-mento alla totalità dei committenti. Fermo restando il predetto limite, il compenso per le prestazioni rese nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista non può essere superiore a 2.000 eu-ro;

- Il corrispettivo dei buoni lavoro incassato dal lavo-ratore viene computato nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; - Si introduce un valore orario per i voucher, che saran-no numerati progressivamente e datati; si prevede un aggiornamento periodico sulla base del confronto con le parti sociali;

- È previsto un adeguamento delle aliquote contribu-tive previdenziali, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla ge-stione separata dell’INPS, da rideterminare con de-creto Ministeriale.

Le novità sul lavoro accessorio decorrono dal 18 lu-glio 2012. Comunque la norma dispone che l’attuale disciplina rimane applicabile per i buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

CONTRATTUALE

85 Riforma del Mercato del Lavoro.

Ammortizzatori sociali: aziende artigiane e la crisi.

La legge di Riforma del MDL definisce un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali destinati ai dipendenti di aziende con situazioni di mancanza di lavoro e in favo-re dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Diamo seguito alla descrizione delle novità introdotte dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 di Riforma del Mercato del Lavoro, con riferimento agli articoli 2 e 3, che trattano la materia degli “ammortizzatori sociali”. A tale proposito è opportuno fare il punto su quanto in materia è previsto dalle normative finora vigenti: quali

6 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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