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« Previous Page Table of Contents Next Page »Con questa tipologia di apprendistato, al pari di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto (diciassette se già in possesso di un diploma di qualifica professiona-le) e i ventinove anni.
Le novità riguardano l’estensione della platea di sog-getti cui si rivolge il contratto; oltre al settore pubblico,
l’apprendistato professionalizzante potrà riguardare i lavoratori stagionali sulla base di quanto verrà disci-plinato dalla contrattazione collettiva, e i lavoratori in mobilità al fine della loro qualificazione o riqualifica-zione professionale.
Per quanto concerne la durata massima del contratto, rispetto alla precedente disciplina, la stessa è ridotta da sei a tre anni, ad eccezione dell’artigianato per il quale la durata massima non potrà superare i cinque anni.
Spetta comunque agli accordi interconfederali e ai con-tratti collettivi stabilire, in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisi-zione delle competenze tecnico-professionali e specia-listiche (la precedente disciplina prevedeva 120 ore di formazione all’anno, suddivise tra formazione profes-sionalizzante e formazione trasversale di base). Punto di riferimento per i contenuti professionalizzanti saran-no i profili professionali stabiliti dalla contrattazione collettiva nei sistemi di classificazione e inquadramen-to del personale.
La formazione professionalizzante è svolta all’interno e sotto la responsabilità dell’azienda , ed è integrata, sulla base delle risorse annualmente disponibili, dal-la formazione di base e trasversale, interna o esterna all’azienda, per un monte ore complessivo non supe-riore a centoventi ore per la durata del triennio, disci-plinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Art. 5.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il Testo Unico riprende quanto già disciplinato all’art. 50 del D.Lgs. 276/2003, estendendo questa tipologia di apprendistato anche al settore pubblico, nonchè al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Ricordiamo che per questa fattispecie, per i soli profili che attengono alla formazione, spetta alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di la-voro e dei prestatori di lavoro, con le università, gli isti-tuti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, definire la regolamentazione e la durata dell’istituto.
Solo in assenza di regolamentazioni regionali l’attiva-zione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con gli enti scolastici sopra citati.
Art. 6.
Standard professionali, standard formativi e certifica-zione delle competenze.
La definizione degli standard formativi per l’apprendi-stato per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione verrà definita dal Mi-nistero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le Province autonome. Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzan-
te e quello di ricerca, gli standard professionali di rife-rimento ai fini della verifica dei percorsi formativi sa-ranno quelli definiti dai contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso specifiche intese da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Spetterà al datore di lavoro la registrazione nel libret-to formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali even-tualmente acquisita.
E’ prevista l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti dai contratti col-lettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto dalla Linee Guida per la Formazione del 17 febbraio 2010. Infine, viene rimessa alle Regioni la definizione delle modalità per la certificazione delle competenze acqui-site dall’apprendista e registrate sul libretto formativo del cittadino.
Art. 7.
Disposizioni finali
Relativamente agli aspetti sanzionatori, viene di fatto confermata la sanzione già prevista dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, il quale prevede che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia responsabile esclusivamente il datori di la-voro, lo stesso è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe sta-to raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora l’inadempimento nella erogazione della for-mazione venga rilevato in corso di esecuzione, il perso-nale ispettivo potrà adottare una diffida ad adempiere nei confronti del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è inoltre punito con la sanzione am-ministrativa da 100 a 600 euro per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, attuative dei principi citate nelle disposizioni generali (forma scritta del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, inqua-dramento del lavoratore fino a due livelli inferiori ri-spetto alla categoria spettante, presenza di un tutor o referente aziendale). La sanzione sarà invece da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva.
Relativamente alle agevolazioni contributive, in atte-sa della riforma degli incentivi all’occupazione, resta-no fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato, compresa l’agevolazione contributi-va per un anno successivamente al mantenimento in servizio del lavoratore passato in qualifica, con esclu-sione dei lavoratori in mobilità assunti come appren-disti.
Circa l’entrata in vigore della nuova disciplina, è previ-sto un periodo transitorio di 6 mesi , decorrenti dall’en-trata in vigore del decreto, al fine di consentire alle Re-gioni e alla contrattazione collettiva di dare concreta attuazione alla nuova disciplina. Durante tale periodo trovano applicazione le vigenti regolamentazioni. Il decreto infine precisa che, ferma restando la discipli-na che regolamenta i contratti già in essere, con l’entra-ta in vigore del nuovo decreto sono abrogati la legge 2571955, gli art. 21 e 22 della legge 56/1987, l’art. 16 della legge 197/1997 e gli art. da 47 a 53 del D.Lgs. 276/2003.
Per approfondimenti consultare: - schema dlgs_t.u._apprendistato.pdf
alla notizia 261 sul sito www.informaimpresa.it
14 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011
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