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samenti fiscali e contributivi e gli adempimenti fisca-li che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2011 e il 20 agosto 201 1. Si tratta, in pratica, per la maggior parte dei versamenti dovuti aventi sca-denza naturale 16 agosto 2011, di uno slittamento di 6 giorni.

Per effetto della citata disposizione, slittano al 22 ago-sto 2011 tutti gli adempimenti fiscali (come, ad esem-pio, la presentazione telematica del Modello 770/2011 semplificato e ordinario, la comunicazione delle lette-re di intento, la presentazione telematica del modello Iva TR, la comunicazione delle operazioni con operato-ri “black list”) e i versamenti effettuabili con il modello F24 (non con il modello F23, che non godono di proro-ga), compresi quelli previdenziali.

Per quanto riguarda la presentazione degli elenchi In-trastat mensili relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2011 da parte dei contribuenti interes-sati a tale adempimento, non è prevista alcuna proro-ga. Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2011.

FISCO

44 Detrazione del 36% e 55%. Le semplificazioni

introdotte dal Decreto Sviluppo.

E’ eliminata la comunicazione preventiva di inizio lavo-ri al Centro operativo di Pescara; inoltre, l’omessa indi-cazione del costo della manodopera in fattura non co-stituisce più causa di decadenza dal beneficio. Il decreto legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”), ha in-trodotto varie semplificazioni (si rinvia, per un esame completo delle novità, all’Informativa n. 47/2011). L’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede in generale l’abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detra-zione del 36 per cento, al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.

In attuazione di tale previsione, le lettere q) ed r) del successivo comma 2, sopprimono, rispettivamente, la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara e l’obbligo di indicare il co-sto della manodopera in fattura. Tale ultimo obbligo era richiesto, a pena di decadenza, anche per la fruizio-ne della detrazione del 55% relativa alle spese per la riqualificazione energetica.

1. DETRAZIONE 36%:

SOPPRESSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

L’articolo 7, comma 2, lett. q), del decreto legge in esa-me, modificando l’articolo 1, comma 1, lett. a), del de-creto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, ha sop-presso l’obbligo di inviare per raccomandata la comu-nicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pesca-ra, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il comma 1, lettera a), del citato decreto interministe-riale risulta così modificato:

Decreto Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici,

n. 41 del 18 febbraio 1998

1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle per-sone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’impo-sta del (…), sono tenuti a:

a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

… omissis …

Pertanto, in luogo della comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara, il contribuen-te dovrà:

- indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell’immobile, oppure - gli estremi di registrazione dell’atto che ne costitui-sce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detra-zione;

- conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i docu-menti individuati da un apposito Provvedimento.

Rimangono invariati gli altri adempimenti (comunica-zione preventiva alla ASL, se richiesta; pagamento me-diante bonifico bancario, etc.).

Per effetto della modifica introdotta con la successiva lettera r) del comma 2 dell’articolo 7, decreto legge in argomento, l’ omessa evidenziazione in fattura del co-sto della manodopera non costituisce più una causa di decadenza dall’agevolazione.

1.1 Decorrenza

La semplificazione è entrata in vigore il 14 maggio 2011, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazio-ne del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, sulla base della nuova disposizione normativa, la comunicazione di inizio lavori non dovrà essere più inviata a decorrere dalla suddetta data del 14 maggio 2011.

Come Confartigianato è stata tuttavia prospettata all’Agenzia delle Entrate la possibilità di riconoscere la detrazione in argomento anche nel caso in cui la comu-nicazione di inizio lavori sia stata omessa dal 1° gen-naio 2011 : ciò in considerazione del fatto che in sede di dichiarazione dei redditi 2012 i dati catastali (o gli estremi di registrazione dell’atto) identificativi dell’im-mobile oggetto di ristrutturazione potranno comunque essere indicati: in tal modo, l’Amministrazione avrebbe gli elementi necessari per effettuare i dovuti controlli.

Si rimane in attesa di una conferma ufficiale di tale possibile interpretazione.

2. INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA: SOPPRESSIONE

L’articolo 7, comma 2, lett. r), decreto legge in esame ha eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodo-pera in fattura.

Tale adempimento era stato inizialmente previsto, a pena di decadenza, per la fruibilità dell’agevolazione consistente nella detrazione del 36% sulle ristruttura-zioni edilizie.

Con la legge finanziaria per il 2007, l’obbligo era stato esteso anche alle prestazioni ad alta intensità di ma-nodopera, per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%,e successivamente soppresso (con la legge finan-ziaria per il 2008).

Con la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’obbligo in argomento, in via interpretativa, anche per la fruizione della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica. Quindi, in sintesi:

22 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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