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sentata la dichiarazione annuale IVA.

La disposizione è inserita nell’ambito dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. In sostanza, è introdotta a regime, con decorrenza 6 luglio 2011, la revoca d’ufficio delle partite IVA consi-derate “inattive”.

Il “sintomo di inattività” della partita IVA è costituito: - dal mancato svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione da parte del titolare per tre annualità consecutive;

- dalla omessa presentazione della dichiarazione an-nuale IVA (se obbligato) per tre annualità consecuti-ve.

In considerazione della finalità della norma, evidenzia-ta nella relazione illustrativa, di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle in effettiva attività, è ragione-vole ritenere che anche la revoca d’ufficio per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per tre annualità consecutive riguardi, in ogni caso, quelle fattispecie in cui non siano state effettuate né operazioni attive né passive, le cui dichiarazioni annuali sarebbero dovute essere state presentate, quindi, con importi pari a zero. Nella relazione illustrativa, è chiarito che l’omissione della dichiarazione IVA deve riguardare le ultime tre annualità; inoltre il mancato esercizio dell’attività deve essere accertato a seguito di controlli.

Restano esclusi dalla cancellazione d’ufficio delle par-tite Iva i soggetti per i quali la dichiarazione IVA non è obbligatoria (quali, ad esempio, gli esercenti attività agricole con volume d’affari non superiori a 7.000 Eu-ro).

Il contribuente nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di revoca della partita IVA può oppor-si al medesimo presentando ricorso alle Commissioni tributarie.

2. SANATORIA PER LA OMESSA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

L’articolo 23, comma 23, del citato decreto, inoltre, in-troduce la possibilità di sanare l’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività.

In caso di cessazione d’attività, l’articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 prevede l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione (modelli AA9/10 e AA7/10) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda. La sanzione ordinaria, per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività, come previsto nell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/97, è pari da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 2.065,83.

Tale sanzione è, altresì, applicabile nel caso in cui la dichiarazione sia presentata con indicazioni incomple-te o inesatte: in tal caso l’applicazione della sanzione è prevista se l’inesattezza o l’incompletezza del dato riguarda il contribuente, il luogo di esercizio dell’atti-vità o di conservazione dei documenti contabili e non consente comunque l’individuazione del soggetto o dei luoghi citati.

L’articolo 5, comma 6, citato, prevede a regime la ridu-zione ad un quinto del minimo (pari ad euro 103,29) se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichia-razione presentata, nel termine di 30 giorni dall’invi-to dell’ufficio. Quindi, il presupposto per l’applicazione della riduzione ad un quinto (cioè, euro 103,29) è co-stituito dalla regolarizzazione di una dichiarazione già presentata, con errori che legittimano l’applicazione della sanzione (tale interpretazione è altresì desumi-bile dalla circolare ministeriale n. 23, del 25 gennaio 1999).

La nuova disposizione in commento si rivolge ad una

diversa fattispecie, costituita dall’ipotesi in cui la di-chiarazione di cessazione dell’attività sia stata omes-sa : tali contribuenti hanno, quindi, la facoltà di sanare spontaneamente, ora per allora, l’omessa presentazio-ne della dichiarazione di cessazione, attraverso il pa-gamento di una sanzione pari ad un quarto del minimo (euro 129) entro il termine del 4 ottobre 2011. E’ possibile accedere alla sanatoria semprechè la vio-lazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Dovrà essere chiarito se tale condizione debba sussistere alla data in cui si ese-guono gli adempimenti richiesti ovvero alla data di en-trata in vigore del decreto (cioè, il 6 luglio 2011).

1.1 Modalità da seguire per la sanatoria

Per aderire alla sanatoria è prevista una procedura semplificata, come chiarito con il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate dell’11 luglio 2011. E’ sufficiente provvedere al versamento tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, dell’importo di 129 euro , indicando il codice tributo 8110 , la partita Iva da chiudere, e l’anno di cessazione dell’attività. In un ottica di semplificazione, l’Agenzia precisa che non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autono-mi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettua-ta dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

A tal fine l’Agenzia delle entrate ha istituito l’apposi-to codice tributo con risoluzione n. 72/E dell’11 luglio 2011.

Il contribuente dovrà compilare il modello “F24 Versa-menti con elementi identificativi” indicando:

A. Il codice tributo 8110, denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessa-zione attività di cui all’art. 35, c.3, del DPR 633/72 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c.23, D.L. 98/2011”; B. nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; 1. nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

- il campo “tipo” sarà valorizzato con la lettera “R”; - il campo “elementi identificativi” sarà valorizzato con l’indicazione del numero di partita Iva da ces-sare;

- il campo “codice” sarà valorizzato con l’indicazione del codice tributo (8110).

- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’an-no di cessazione dell’attività nel formato AAAA. Si ritiene che non sia possibile effettuare il pagamento utilizzando eventuali crediti compensabili: ciò in con-siderazione del fatto che l’accesso alla sanatoria è pos-sibile mediante l’utilizzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificati”, che non prevede la colonna “importi a credito compensati”.

FISCO

43 Proroga degli adempimenti fiscali e dei

versamenti scadenti ad agosto.

Con DPCM del 12 maggio 2011 il Governo ha rinvia-to anche quest’anno, come è oramai abitudine, i versa-menti d’imposte, tributi e contributi, in scadenza nel mese di agosto.

Il testo del DPCM del 12 maggio 2011 prevede il dif-ferimento al 20 agosto 2011 (che slitta al 22 agosto 2011 in quanto il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi dovuti, di tutti i ver-

InformaImpresa 21 Venerdì 9 settembre 2011

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