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Per uniformare il sistema di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, compresi i contributi e i premi previdenziali e assistenziali di cui al D.Lgs. n. 462/1997, l’art. 7, comma 2, lettera t) abroga l’art. 32-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Detta norma prevedeva che le somme determinate ai sensi del D.Lgs. n. 462/1997 (si tratta dei contributi e dei premi che vengono determinati in base alla dichia-razione dei redditi ex art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997) che risultano dovute a titolo di contributi, premi e rela-tivi sanzioni e interessi, dovessero essere iscritte a ruo-lo dall’Agenzia delle Entrate, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di contenzioso. Per la riscossione dei suddetti contributi e premi trova ora applicazione l’art. 30 del D.L. n. 78/2010, che ha introdotto il c.d. “avviso di addebito” ai fini della riscossione delle entrate previ-denziali (si tratta di un sistema esattivo per certi versi simile a quello previsto dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010 in tema di accertamenti esecutivi). Quindi, anche per i contributi e premi Inps risultanti da liquidazioni, con-trolli e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, verrà notificato l’avviso di addebito che avrà il valore di ti-tolo esecutivo.

Permane, durante la fase transitoria, la competenza dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione a ruolo di detti premi e contributi e relativi interessi e sanzioni che risultano dovuti:

- per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997;

- per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

FISCO

47 I nuovi limiti per la contabilità semplificata.

Con l’articolo 7, comma 2, lett. m) del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 sono innalzati i limiti per la tenuta della contabilità semplificata.

PREMESSA

Con la lettera m) del comma 2, dell’articolo 7 del de-creto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 (d’ora in avanti De-creto sviluppo) al fine di ridurre i costi amministrativi, con particolare riferimento alle piccole e medie impre-se, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria.

In attuazione della lettera m) del comma 2 dell’articolo 7 in argomento, viene quindi modificato l’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/73.

LA NORMATIVA

Si propone di seguito la normativa che disciplina i limi-ti di tenuta della contabilità semplificata di cui all’arti-colo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 come modifi-cata dall’articolo 7, comma 2 lett. m) del decreto legge n. 70/2011.

Art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non so-no obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle let-tere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente del-la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbia-no superato l’ammontare di 400.000 euro (limite pre-

cedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le im-prese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture conta-bili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre at-tività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta an-notazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivi-tà diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Uf-ficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

I RIFERIMENTI

L’articolo 13, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 discipli-na i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture conta-bili, ed in particolare alle lettere c), d) e g), individua: - le società in nome collettivo, le società in accoman-dita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del tuir - lettera c);

- le persone fisiche che esercitano imprese commer-ciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir – lettera d); - gli non commerciali relativamente alle attività com-merciali eventualmente svolte – lettera g).

L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come ora modifica-to, tuttavia, consente ai soggetti sopraindicati la tenuta di una contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir, conseguiti in un anno intero:

1)non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di ser-vizi,

2)ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per og-getto altre attività.

CARATTERISTICHE DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Fino all’inizio degli anni settanta l’unico regime con-tabile previsto era quello cosiddetto “ordinario” come individuato dal disposto dell’art. 2214 e ss. del Codi-ce civile. Tutte le imprese esercenti attività commer-ciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori esclusi da tale disciplina dall’ultimo comma dello stesso art. 2214 c.c. , erano tenute alla regolare compilazione del-le scritture contabili, del libro giornale e del libro degli inventari.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 al regime ordinario di contabilità d’impresa è stato affiancato un nuovo re-gime che prevede una drastica semplificazione degli adempimenti sollevando, alcune tipologie di imprese, dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture conta-bili (libro giornale, libro inventari, ecc) restando a loro carico esclusivamente la regolare compilazione dei re-gistri previsti dalla normativa fiscale.

La semplificazione rispetto al regime ordinario, consi-ste, in sostanza, nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori previsti dal codice civile ad eccezione di: - Registri Iva (fatture emesse, corrispettivi ed acqui-sti);

- registro dei beni ammortizzabili.

I registri Iva vanno però integrati, riportando:

- entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti ai fini dell’Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessio-ne governativa, ecc.;

- entro il termine per la presentazione della dichiara-zione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della

InformaImpresa 27 Venerdì 9 settembre 2011

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