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determinazione del reddito, cioè le rettifiche da ap-portare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.); - entro il termine per la presentazione della dichiara-zione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.

Dal 1992 sono state automaticamente assoggettate al regime semplificato le imprese aventi per oggetto pre-stazioni di servizio che non avessero conseguito un vo-lume d’affari superiore ad euro 185.924,48 (corrispon-dente ai 360.000.000 di lire). La soglia è salita a euro 516.456,90 (corrispondente ad un miliardo del vecchio conio) per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nel 2001, ad opera dell’art. 1, c. 1, del D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222 che ha modificato l’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la soglia di euro 185.924,48 prevista per le imprese esercenti attività di servi-zio è stata elevata ad euro 309.874,14 (pari a lire 600.000.000) restando invece invariata la soglia per le imprese esercenti altre attività.

Per effetto del decreto sviluppo, che ha modificato nuo-vamente i suddetti limiti, la contabilità semplificata si applica ai soggetti individuati al parag. 3 che nell’anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non supe-riori a:

- € 400.000,00 nel caso di attività di prestazione di servizi;

- € 700.000,00 negli altri casi.

E’ fatto salvo, comunque, per i soggetti appena elen-cati il diritto di optare per il regime ordinario di con-tabilità.

I NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Con la lettera m) del comma 2, del citato articolo 7, il legislatore ha modificato la vecchia disciplina di cui all’articolo 18, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, innal-zando i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria.

In particolare, in caso di mancato superamento dei li-miti viene concessa alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della conta-bilità semplificata:

Attività Vecchio Limite Nuovo Limite

Prestazioni di servizi € 309.874,14 € 400.000 Altre attività € 516.456,90 € 700.000

A seguito della recente modifica, quindi, si allarga la platea dei soggetti che possono adottare la contabilità semplificata.

La modifica in esame non interessa i lavoratori auto-nomi per i quali il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

COME SI DETERMINA IL VOLUME DI RICAVI

Ai fini in esame si evidenzia che:

– i ricavi vanno individuati in base al principio di com-petenza;

– in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (settimo comma dell’art. 18 in discorso).

Per i contribuenti che rientrano nei predetti limiti la

contabilità semplificata rappresenta il regime natura-

le ; per la tenuta della contabilità ordinaria deve essere esercitata un’apposita opzione con le modalità previste dal D.P.R. n. 442/97 (comportamento concludente e co-municazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO). Si rammenta che in tal caso l’opzione ha la durata mi-nima di 1 anno ed è valida fino a revoca.

LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

La norma prevista nel decreto sviluppo fa riferimento solamente ai limiti dei ricavi entro i quali è possibile es-sere ammessi naturalmente al regime della contabilità semplificata (art. 18, comma 1, del D.P.R. 600/1973) e non anche al limite del volume d’affari che resta quel-lo attualmente in vigore (600.000.000 di lire pari a € 309.874,14) entro il quale le imprese possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile (art. 7 del D.P.R. 542/1999).

Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini delle II.DD. (per la modalità di tenuta della contabi-lità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI

Con riferimento alla decorrenza dei nuovi limiti , l’Agen-zia delle entrate, in occasione del precedente innalza-mento, in quel caso relativo alle sole imprese esercenti attività di servizi, da € 185.924,48 a € 309.874,14, di-sposto dal D.P.R. n. 222/2001, con la circolare 24 ago-sto 2001, n. 80/E ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del nuovo limite.

In particolare, nel citato documento di prassi veniva af-fermato: “deve ritenersi che gli effetti della norma …, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi con-tabili …, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quello di en-trata in vigore del DPR n. 222 del 2001. Ne deriva che per individuare il regime «naturale» per l’anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente an-no 2000 è stato superato o meno il limite di 600 mi-lioni di ricavi (€ 309.874,14). Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire (€ 309.874,14) possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le imprese … transi-tate in regime di contabilità ordinaria per aver conse-guito nell’anno 2000 un ammontare di ricavi superio-re a 360 (€ 185.924,48) ma non a 600 milioni di lire (€ 309.874,14), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001, con la con-seguenza che, a far data dal 28 giugno 2001, esse po-tranno limitarsi alla tenuta delle scritture previste per tale contabilità”.

Alla luce di tale chiarimento, quindi, è possibile mutua-re tale interpretazione al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011, per cui è necessario, verificare se, nel 2010, siano o meno stati superati i nuovi limiti.

Si ritiene, pertanto, che le imprese che sono transitate alla contabilità ordinaria per aver superato, nel corso del 2010, i limiti previsti dalla vecchia normativa, po-tranno adottare la contabilità semplificata a condizio-ne, comunque, di non aver superato i nuovi limiti. In particolare, nella situazione sopra descritta il sog-getto può, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011), limitarsi a te-nere le scritture previste per la contabilità semplifica-ta. Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è il regime naturale di tali soggetti, per cui qualora una impresa, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti continui a tenere la contabilità ordinaria “per opzione”

28 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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