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zione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività

Articolo 29

- Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di preven-zione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la si-curezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della pro-tezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la ne-cessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di pre-venzione debbono essere aggiornate. Nell’ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei ri-schi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di 30 giorni delle rispet-tive causali.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3 (documento di valu-tazione rischi interferenze), devono essere custoditi pres-so l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori ef-fettuano la valutazione dei rischi di cui al presente artico-lo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’arti-colo 6, comma 8, lettera f ). Fino alla scadenza del diciot-tesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, let-tera f ), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stes-si datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel preceden-te periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g). …omissis…”

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InformaImpresa 31 Venerdì 9 settembre 2011

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