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NOTIZIE ORGANIZZATIVE

7 Nuova convenzione tra Ford Italia e

Confartigianato: le opportunità.

Ford Italia e Confartigianato hanno stipulato una con-venzione grazie alla quale alle imprese associate ven-gono riconosciuti sconti esclusivi, non cumulabili con le promozioni periodiche della Casa, sull’acquisto di autovetture e veicoli commerciali. Tutti i dettagli delle offerte possono essere richiesti ai Partners Ford terri-toriali.

Tali condizioni di miglior favore sono accessibili nel ca-so non vi sia rientro di usato e a fronte del pagamento integrale dell’importo dovuto prima della consegna del veicolo.

Gli interessati dovranno qualificarsi come soci Confar-tigianato esibendo la tessera di iscrizione o una dichia-razione di appartenenza rilasciata dalle sedi dell’Asso-artigiani.

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SICUREZZA

5 Sentenza della Corte di Cassazione su

autocertificazione al posto del DVR (Documento di valutazione dei rischi) per le aziende con meno di 10 dipendenti

La Cassazione penale, sezione 3, con sentenza 15/06/2011, n. 23968, rigetta il ricorso presentato dall’imputato, in quanto, anche in presenza di autocer-tificazione doveva essere predisposto un documento analitico della valutazione di tutti i rischi

La sentenza mette in risalto il fatto che, effettivamen-te, il datore di lavoro dell’azienda con meno di dieci dipendenti, non era (e non è) soggetto alla effettuazio-ne del documento di valutazione dei rischi nei conte-nuti previsti dalla norma ma, questo non lo esonerava di predisporre un documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di quanto previsto. Nella sostanza la Cassazione sostiene, che il documento (au-tocertificazione) doveva comunque contenere la valu-tazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impie-gati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro. Quindi comunque sembrerebbe che l’autocertificazione deve essere comunque dettagliata nei contenuti anche se non a livello del classico documento di valutazione dei rischi.

Di seguito si riporta la parte della sentenza che più ri-guarda le imprese

“….

2. Il ricorso è infondato.

Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel con-tenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute duran-te il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il pro-gramma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predi-

sporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, pre-vede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a die-ci dipendenti.

C’è quindi continuità normativa con conseguente esclusio-ne dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione.

Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto al-cun documento di valutazione dei rischi sicché distinzione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e legitti-mità della sentenza impugnata.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condan-na del ricorrente al pagamento delle spese processuali.”

Cosa prevede il decreto legislativo n. 81 del 2008, in re-lazione alla possibilità di effettuare l’autocertificazione in sostituzione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

“Articolo 17

- Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti atti-vità:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elabo-razione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di preven-zione e protezione dai rischi

Articolo 28

- Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi com-presi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale at-traverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su sup-porto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’ar-ticolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro non-ché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato e contenere: …omissis…

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valuta-

30 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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