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c) le modalità del conferimento, della raccolta differen-ziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stes-si; …
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti spe-ciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme re-stando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali) e d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali).”
Dlgs 152/2006 - Articolo 198, comma 2, lettera e) – Competenze dello Stato
(riguarda l’assimilazione e la tariffazione per l’utiliz-zo del servizio pubblico). E’ questo un articolo partico-larmente interessante e al tempo stesso preoccupante. Anzitutto fa emergere che i rifiuti che si formano nel-le aree produttive e in quelle pertinenziali, non posso-no essere assimilati, e quindi sono automaticamente esclusi dal servizio pubblico, e di conseguenza non do-vrebbero pagare nulla per tale servizio, in relazione a tali aree. Su questo aspetto il dibattito nella provincia di Vicenza è aperto da almeno un paio d’anni, e i comu-ni, soprattutto quelli “importanti”, sono molto preoccu-pati per questa norma, che al sistema imprenditoriale non dispiace. Il non applicare il tributo per le aree in cui non possono essere assimilati i rifiuti urbani, vor-rebbe dire, avere una forte riduzione delle entrate fun-zionali alla copertura dei costi per il servizio di smal-timento dei rifiuti. Un aspetto delicato e preoccupante riguarda la tariffazione, che potrà essere determinata dall’amministrazione comunale, tenendo conto non so-lo dalla natura dei rifiuti, ma anche delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. Paradossalmente un’azienda potrebbe produrre quanti-tà insignificanti di rifiuti, immesse nel servizio pubbli-co, e pagare una tariffa “pesante” per il semplice fatto di avere un fatturato “importante”. “….
2. Sono inoltre di competenza dello Stato: …
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità con-ferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani . La ta-riffazione per le quantità conferite che deve include-re, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comu-nale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comuna-le, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urba-ni. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti pro-dotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio al recu-pero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
La disciplina degli “ecocentri” comunali nello specifico fa riferimento a:
- decreto del Ministero dell’Ambiente 08/04/2008, modificato dal decreto del Ministero dell’Ambiente 13/05/2009 “disciplina dei centri di raccolta dei ri-fiuti urbani raccolti in modo differenziato, come pre-visto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del dlgs 152/2006 e successive modifiche”. (In relazione al ti-tolo del decreto è appena il caso di osservare che lo stesso non è più in linea con i recenti aggiornamenti del dlgs 152/2006)
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3043 del 20/10/2009, pubblicata nel Bollettino re-gionale n. 92 del 10/11/2009, recante “nuove dispo-sizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in rece-pimento alla nuova disciplina introdotta con il Dm 13/05/2009 che modifica il Dm 08/04/2008” - deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 20/07/2009, prot. N. 02/CN/ALBO riguardante “crite-ri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Dm 08/04/2008, modificato con il Dm 13/05/2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del dlgs 152/2006
Passando all’analisi della normativa valutiamo le par-ti che più possono interessare il sistema delle impre-se
1. I centri comunali o intercomunali, sono costituiti da aree presidiate e allestite, nelle quali si svolge unica-mente attività di raccolta, mediante raggruppamenti per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabi-li, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferi-ti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il ge-store del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative al ritiro di specifi-che tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omoge-nei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristi-che e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare al recupero da quelli destinati allo smaltimento
3. i rifiuti potenzialmente conferibili agli “ecocentri” co-munali, sono quelli di seguito riportati. L’amministra-zione comunale può comunque limitare, con apposita regolamentazione, l’utilizzo dell’”ecocentro” ad alcuni dei rifiuti sotto riportati. Decide quindi l’amministra-zione se assimilare i rifiuti, nei limiti della normativa (vedere sopra), definendo l’elenco dei rifiuti conferibili e il limite quantitativo per i quali le aziende possono accedere all’ecocentro.
Elenco dei rifiuti che possono essere conferiti negli “ecocentri” comunali.
InformaImpresa 5 Venerdì 9 settembre 2011
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