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lizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, e il termine “garanzia di origine, coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE. E’ sta-to inoltre precisata la definizione di energia da fonti rinnovabili: è l’energia proveniente da fonti rinnovabi-li non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aero-termica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La delibera è strutturata su 7 articoli che sviluppano vari aspetti della contrattazione in questione. Anzitutto l’Autorità per l’energia ha approvato alcune definizioni importanti e fra queste:

Nei contenuti dell’articolo 2 si coglie il senso della de-libera: “Il presente provvedimento si applica nel caso di contratti di vendita di energia rinnovabile. In particola-re, il presente provvedimento definisce i requisiti che devono presentare tali contratti al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorren-za e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclu-sa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.”

L’articolo 3.1 evidenzia nella parte iniziale che “Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari al-la quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto”

L’articolo 5.1 precisa che “ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indica, nel proprio materiale promozionale e informativo le caratteristiche delle medesime offerte. Infine ciascuna società di vendita precisa che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia.”

All’articolo 5.3 viene riportato che “ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporta, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione tra-smessi a ciascun cliente finale:

a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle in-formazioni relative al mix energetico dell’energia elet-trica complessivamente venduta;

b) evenuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la prove-nienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica vendu-ta.”

Le disposizioni previste dal provvedimento trovano ap-plicazione per le offerte di energia rinnovabile presen-tate a decorrere dall’1 ottobre 2011 e all’energia elet-trica fornita ai clienti finali a decorrere dall’1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rin-novabile siglati a decorrere dall’1 ottobre 2011.

AMBIENTE - ENERGIA

39 “Ecocentri comunali”: la disciplina per

accedere e portare i rifiuti assimilati prodotti dalle aziende.

Le norme di riferimento, come devono essere struttura-ti, quali sono i rifiuti assimilati delle aziende che pos-sono essere portati agli “ecocentri” comunali, l’uso ob-bligatorio della scheda e/o del formulario per entrare negli ecocentri.

Seppure la normativa è ormai in vigore dal 2009, vale la pena di effettuare un aggiornamento della situazio-ne per almeno quattro motivi:

1)molte aziende, in virtù dei regolamenti comunali, possono “smaltire” negli “ecocentri” comunali, i loro rifiuti speciali assimilati agli urbani. Spesso trovano difficoltà nell’accesso presso tali centri, per mancan-

za di corrette informazioni degli addetti al ricevi-mento dei rifiuti;

2)viene richiesta una “scheda” identificativa dei rifiuti portati all’ecocentro, e a seconda del comune viene chiesto anche il formulario per il trasporto e l’identi-ficazione dei rifiuti;

3)deve essere chiaro quali sono i rifiuti che possono es-sere smaltiti negli “ecocentri” e di conseguenza quali possono essere di fatto assimilati agli urbani (se pro-dotti dalle imprese);

4)deve essere adeguatamente conosciuto come è strut-turato un “ecocentro” comunale e come deve essere gestito.

La normativa generale di riferimento rimane il dlgs 152/2006, cioè quella che definisce in maniera preci-sa quali sono i rifiuti solidi urbani. Di seguito quindi si riportano alcuni aspetti rilevanti, con riferimento ai ri-fiuti prodotti dalle imprese che devono essere sempre considerati in relazione all’utilizzo degli “ecocentri”:

Dlgs 152/2006 - Articolo 184 – Classificazione dei rifiuti

(con questo articolo si identificano quali sono i rifiuti urbani. Come si può notare rimane confermata la pos-sibilità di assimilare agli urbani, alcuni rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche dalle imprese) “…. .

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g); …. .

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giar-dini, parchi e aree cimiteriali; …”

Dlgs 152/2006 - Articolo 183 – Definizioni

(si riportano solo quelle collegate ai centri di raccolta) “….

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natu-ra dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento spe-cifico; …

mm) ”centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggrup-pamento differenziato dei rifiuti urbani per frazio-ni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’Ambiente …”

Dlgs 152/2006 - Articolo 198 - Competenze dei Comuni

(si riportano solo quelle che richiamano l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani) “…

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed eco-nomicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in parti-

4 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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