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4. il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve es-sere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 1 “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” (l’ob-bligo non sussiste in caso di gestione diretta da parte del comune). L’iscrizione è subordinata alla prestazio-ne di idonea garanzia finanziaria e, nel Veneto, devono prestare a favore del comune, idonea polizza assicu-rativa della responsabilità civile inquinamento con un massimale assicurato pari ad euro 25.000,00. Se la ge-stione è comunale, la garanzia va fatta a favore della provincia. Il personale del centro di raccolta deve esse-re qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di in-cidenti. Deve essere inoltre garantita la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. devono essere adottate procedure di contabilizza-zione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le so-le utenze non domestiche, e in uscita al fine della im-postazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su suppor-to informatico, di uno schedario numerato progressi-vamente e conforme ai due modelli di scheda riporta-ti nel Decreto Ministeriale 08/04/2008. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di pro-grammazione e di controllo. Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimi-lati) ai centri di raccolta comunali della Regione Veneto (scheda integrata con quanto richiesto al punto 16 della Delibera della Giunta Regionale n. 3043 del 20/10/09)

Numero Data Centro di raccolta Sito in

Via e numero civico Cap Telefono Fax

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell’Elenco dei rifiuti ................................................ Azienda........................................................................................ Partita IVA o codice fiscale .................................................. Targa del mezzo che conferisce.......................................... Quantitativo conferito al centro di raccolta................... Unità di misura .........................................................................

Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento

dal centro di raccolta

Numero Data Centro di raccolta Sito in

Via e numero civico Cap Telefono Fax

Descrizione tipologia del rifiuto......................................... Codice dell’Elenco dei rifiuti ................................................ Quantitativo avviato a recupero/smaltimento ............. Unità di misura .........................................................................

6. I gestori dei centri di raccolta sono obbligati alla compilazione e all’invio del Mud nonché alla tenuta del registro di carico e scarico per attività di raccolta, alla conservazione di entrambi i documenti, in aggiun-ta, alla tenuta delle schede di cui al punto 5, introdotte dal decreto ministeriale 08/04/2008. Rimane inoltre l’obbligo della tenuta, presso il centro di raccolta, di un “apposito registro” come previsto dall’art. 29 della leg-ge regionale 3/2000, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione.

AMBIENTE - ENERGIA

40 “Ecocentri comunali”: quando le aziende

possono portare i loro rifiuti assimilati agli urbani.

Limiti quantitativi e qualitativi. Scheda rifiuti per accedere all’ecocentro (e non più il formulario per la consegna dei rifiuti assimilati). Iscrizione all’Albo nazionale gestori am-bientali per il trasporto dei propri rifiuti

Cercando di sintetizzare l’ampia normativa in materia, si specifica quanto segue:

1. Le aziende possono portare negli “ecocentri” comu-nali, i loro rifiuti assimilati agli urbani?

Possono farlo solo nel caso in cui l’amministrazione co-munale (e non altri soggetti), tramite il consiglio comu-nale, abbia deliberato in tale senso. Tale deliberazio-ne può essere riportata nel regolamento per lo smalti-mento dei rifiuti solidi urbani, o in alternativa può esse-re specifica. Nella sostanza l’Amministrazione può de-cidere che nell’ambito del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani possano essere smaltiti anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani. Con la delibera co-munale, alcuni rifiuti speciali possono essere immessi nel servizio pubblico. Per tale motivo si parla di assimi-lazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. L’assimilazio-ne è quindi una prerogativa di esclusiva competenza comunale. Ovviamente l’utilizzo, da parte delle azien-de, dell’ecocentro comunale, è possibile nel solo caso in cui questo sia appunto previsto dal comune.

2. Quali sono i rifiuti speciali che possono essere assi-milati dal comune e che quindi potenzialmente potreb-bero essere smaltiti tramite il servizio pubblico?

L’elenco è quello previsto dalla deliberazione del Co-mitato Interministeriale 27/07/1984, che di seguito si riporta:

Rifiuti speciali che abbiano una composizione merceo-logica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

— imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, le-gno, metallo e simili);

— contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e me-tallo, latte o lattine e simili);

— sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; — cassette, pallet;

— accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica me-tallizzati e simili;

InformaImpresa 7 Venerdì 9 settembre 2011

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