Page 8 - Schema

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— frammenti e manufatti di vimini e di sughero; — paglia e prodotti di paglia;

—scarti di legno provenienti da falegnameria e carpen-teria, trucioli e segatura;

— fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

— ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

— feltri e tessuti non tessuti; — pelle e similpelle;

—gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti com-posti prevalentemente da tali materiali, come came-re d’aria e copertoni;

— resine termoplastiche e termoindurenti in genere al-lo stato solido e manufatti composti da tali mate-riali;

—rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’articolo 2 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 915 del 1982;

— imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

—moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivesti-menti in genere;

— materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

— frammenti e manufatti di stucco e di gesso essicca-ti;

—manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di fer-ro, spugna di ferro e simili; — nastri abrasivi;

— cavi e materiale elettrico in genere;

— pellicole e lastre fotografiche e radiografiche svilup-pate;

— scarti in genere della produzione di alimentari, pur-ché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastifica-zione, partite di alimenti deteriorati, anche inscato-lati o comunque imballati, scarti derivanti dalla la-vorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

— scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su pro-cessi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgra-natura e di trebbiatura, e simili);

— residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi

— accessori per l’informatica

3. Nel caso di assimilazione dei rifiuti speciali agli ur-bani da parte dell’amministrazione comunale, si posso-no smaltire tramite il servizio pubblico, quelli (assimi-lati) prodotti in tutte le aree?

Su questo aspetto ci sono pareri controversi. Il Dlgs 152/2006, all’articolo 198, comma 2, lettera e), preve-de quanto segue:

“Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si forma-no nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due vol-te superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998 …… Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”

Con riferimento alle strutture di vendita si prende atto che non sono assimilabili i rifiuti prodotti nelle strut-ture con più di

- 450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti re-sidenti;

- 750 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti resi-denti.

Infatti Il dlgs 114/98 riguarda la riforma della disci-plina del settore del commercio. L’articolo 4, comma 1, lett. d) di tale decreto cita: “per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazio-ne residente superiore a 10.000 abitanti”.

Nella sostanza dalla lettura della normativa sopra ri-portata, emerge inequivocabilmente (ad esempio) che i rifiuti che si formano nelle aree produttive (quindi si ritiene non dalle aree dedicate all’attività di erogazio-ne di servizi), nei magazzini di prodotti finiti e di quelli delle materie prime, non possono essere immessi nel servizio pubblico in nessun caso. Quindi nessuna am-ministrazione comunale, anche volendo, potrebbe assi-milare i rifiuti prodotti in tale aree. Conseguentemente non potrebbe (condizionale d’obbligo visto l’indifferen-za alla norma da parte di molti comuni) neppure appli-care la tassa o la tariffa dei rifiuti solidi urbani calcola-ta su tali superfici. Le tesi sono quindi due:

1)quella sostenuta ad esempio dalla Confartigianato di Vicenza, e già comunicata ai comuni in occasione di incontri dedicati, che ritiene la norma in questione già in vigore, e quindi l’assimilazione può riguardare solo i rifiuti delle attività di servizio e quelli prodotti nelle superfici non escluse.

2)quella sostenuta da alcune amministrazioni comuna-li (generalmente quelle con molti abitanti e molte aziende), che sostengono invece che fino a quando non verranno emanati i criteri, da parte dello Stato, per l’assimilazione dei rifiuti, la norma che esclude le aree sopra richiamate non può essere considerata in vigore.

Vale la pena di evidenziare che la finanziaria 2007, all’art. 1 – comma 184, lett. b), precisa che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: ….b) in materia di assimilazione dei ri-fiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicar-si le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) (determinazione dei criteri), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Questo significa che la finanziaria del 2007 ha rein-trodotto i criteri di assimilazione quali- quantitativi di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Quindi non è vero che lo Stato deve definire i criteri per l’assimilazione dei rifiuti, in quanto questi sono già no-ti, vista la deliberazione del Comitato Interministeria-li 27/07/1984. Potrà comunque aggiornarli, abrogarli, modificarli, ridefinirli, ecc.

Nella realtà l’atteggiamento generale è quello di at-tenersi a quanto regolamentato dal comune, ancorché questo possa essere in contrasto con la normativa (cosa che non sarebbe possibile).

Il suggerimento è quindi quello di prendere visione del regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nella parte relativa all’assimilazione, e vedere se prevede il servizio di smaltimento degli stessi, e in che termini.

4. L’amministrazione comunale cosa può decidere in or-dine all’assimilazione dei rifiuti speciali?

Premesso quanto riportato al punto precedente, l’am-ministrazione comunale dovrebbe deliberare anzitutto se è in grado di smaltire anche i rifiuti prodotti dal-le aziende. Conseguentemente può effettuare l’assi-milazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Dovrebbe deliberare quali sono i rifiuti assimilati che accetta di

8 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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