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« Previous Page Table of Contents Next Page »che le spese sostenute anteriormente (anche prima dell’1.1.2012), detraibili al 36%, in relazione alla stessa unità immobiliare;
- il limite di 96.000,00 euro costituisce comunque un limite massimo per periodo d’imposta (anno solare). Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2012 , spet-ta la detrazione:
- del 36% per le spese sostenute dall’1.1.12 fno al 25.6.12, per un ammontare massimo di 48.000,00 euro;
- del 50% per le spese sostenute dal 26.6.12 al 31.12.12, per un ammontare massimo di 96.000,00 euro al netto delle spese già sostenute al 25.6.12, comunque nel limite di 48.000,00 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Ad esempio, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare:
- sono state sostenute sino al 25.6.2012 spese per 40.000,00 euro (detraibili al 36%), si benefcia della detrazione del 50% solo su ulteriori 56.000,00 euro di spese sostenute entro il 31.12.2012 (96.000,00 - 40.000,00);
- sono state sostenute sino al 25.6.2012 spese per 55.000,00 euro, si benefcia della detrazione del 36% su 48.000,00 euro (perdendo quindi 7.000,00 euro) e della detrazione del 50% su ulteriori 48.000,00 eu-ro di spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012 (96.000,00 - 48.000,00).
In relazione al periodo d’imposta 2013 , invece: - spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1.1.2013 fno al 30.6.2013, per un ammontare massimo di 96.000,00 euro, in caso di prosecuzio-ne dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di 96.000,00 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti; - se alla data del 30.6.2013 sono state sostenute spe-se per un ammontare pari o superiore a 48.000,00 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’im-posta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%.
Analoghe considerazioni devono ritenersi applicabi-li in caso di interventi sulla stessa unità immobiliare già conclusi, con sostenimento di ulteriori spese dal 26.6.2012. In tal caso:
- le spese sostenute prima del 26.6.2012 rimangono detraibili al 36%;
- le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 di-ventano detraibili al 50%;
- il nuovo limite di 96.000,00 euro riguarda tutte le spese sostenute entro il 30.6.2013 in relazione alla stessa unità immobiliare, indipendentemente dalla percentuale di detraibilità.
In relazione all’acquisto o assegnazione di unità immo-biliari ristrutturate, la detrazione IRPEF del 36% conti-nua ad applicarsi su un importo massimo di 48.000,00 euro.
2. Detrazione irpef/ires per interventi di riqualifcazione energetica degli edifci
a. Proroga per il primo semestre 2013
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riquali-fcazione energetica degli edifci si applica anche alle spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013.
La detrazione in esame compete quindi anche relativa-mente alle spese:
- pagate con bonifco bancario o postale dall’1.1.2013 al 30.6.2013, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa;
- imputabili al periodo 1.1.2013 - 30.6.2013, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i la-vori ineriscono all’esercizio dell’attività commercia-le.
b. Riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50%
In relazione alla suddetta proroga per il primo seme-stre 2013, la percentuale di detrazione delle spese vie-ne però ridotta dal 55% al 50%. Pertanto, in relazione alle spese sostenute fno al 31.12.2012, rimane ferma la detrazione al 55%.
c. Limiti massimi di spese detraibili
A differenza della detrazione per i lavori di recupero edilizio, per gli interventi di riqualifcazione energeti-ca degli edifci il limite massimo rilevante ai fni fsca-li non è riferito all’importo delle spese sostenute, ma all’importo della detrazione spettante sulle stesse. Pertanto, per effetto della riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013, si avrà che:
- il risparmio d’imposta massimo rimane, di fatto, inva-riato;
- l’aumenta, invece, l’ammontare massimo delle spese detraibili.
In pratica, la situazione sarà la seguente, in relazione alle diverse tipologie di interventi di riqualifcazione energetica previsti.
A. Riduzione del 20% del fabbisogno di energia per il riscaldamento
In relazione agli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento inverna-le dell’intero edifcio inferiore di almeno il 20% ai valo-ri previsti dalla normativa in esame, l’ammontare mas-simo della detrazione è di 100.000,00 euro. Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a: - 181.818,18 euro, con l’attuale detrazione del 55%; - 200.000,00 euro, con la “nuova” detrazione del 50%.
B Miglioramento dell’isolamento termico
In relazione agli interventi volti ad incrementare l’iso-lamento termico di pareti, coperture, pavimenti, fnestre e infssi, entro determinati parametri tecnici, l’ammon-tare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro. Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili
è pari a:
- 109.090,91 euro, con l’attuale detrazione del 55%;
- 120.000,00 euro, con la “nuova” detrazione del 50%.
C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
In relazione all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l’ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.
Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
- 109.090,91 euro , con l’attuale detrazione del 55%;
- 120.000,00 euro, con la “nuova” detrazione del 50%.
InformaImpresa 11 Venerdì 7 settembre 2012
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