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D. Sostituzione di impianti di riscaldamento e di scalda acqua sanitaria

In relazione alla sostituzione di impianti di riscalda-mento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta effcienza o di impianti geoter-mici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sosti-tuzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.

Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili

è pari a:

- 54.545,45 euro, con l’attuale detrazione del 55%;

- 60.000,00 euro, con la “nuova” detrazione del 50%.

3. “assorbimento” nella detrazione Irpef del 36% a decorrere dall’1.7.2013

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese soste-nute dall’1.7.2013 , per gli interventi di risparmio ener-getico sarà applicabile solo più la detrazione IRPEF del 36%, di cui al citato art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. A decorrere dalle spese sostenute dall’1.7.2013 in rela-zione ad interventi di risparmio energetico, pertanto, i soggetti IRES :

- non potranno più benefciare della detrazione del 55-50%;

- non potranno benefciare neppure della suddetta de-trazione del 36%, essendo applicabile solo ai sog-getti IRPEF.

SRL A CAPITALE RIDOTTO

Come noto, in base all’art. 2463-bis C.c. , introdotto dall’art. 3, DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, i soggetti aventi determinati requisiti possono costitui-re una “Società a responsabilità limitata semplifcata”.

A seguito delle modifche apportate dal Decreto in esa-me la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fsiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire costituzione mediante contratto o atto unilaterale redatto nella forma di at-to pubblico;

- il capitale sociale pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro deve essere sottoscritto e in-teramente versato alla data di costituzione; - l’amministrazione affdata ad una o più persone f-siche anche non soci (possibilità non prevista per la SRL semplifcata);

- la denominazione sociale deve contenere l’indicazio-ne di “società a responsabilità limitata a capitale ri-dotto”.

Denominazione, ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e uffcio del Registro del-le imprese di iscrizione vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete te-lematica ad accesso pubblico.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono ap-plicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codi-ce civile in materia di srl “ordinaria”.

fisco

33 IVA. Comunicazione delle dichiarazioni

d’intento: indicazioni per la compilazione del modello già in uso.

L’Agenzia chiarisce le modalità di compilazione del mo-dello attualmente in uso per la comunicazione delle di-chiarazioni d’intento, a seguito della nuova tempistica introdotta dal D.L. 16/2012.

Con la risoluzione n. 82/E del 1° agosto 2012, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti, sollecitati dalla Confarti-gianato, per la compilazione della comunicazione delle dichiarazioni d’intento.

Il D.L. n. 16/2012, in un’ottica di semplifcazione, ha ampliato il termine per l’invio della comunicazione, stabilendo che deve essere presentata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non impo-nibili (anziché entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento). Quindi, l’obbligo non decorre più dalla data in cui la di-chiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui il fornitore, a seguito della dichiarazione ricevuta, pone in essere operazioni non imponibili. La comunicazione deve essere inviata entro il termine per la liquidazione IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili. Di conseguenza, nel caso in cui il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento ma non abbia effettuato alcuna operazione, l’obbligo di invio della comunicazione non sussiste.

In attesa del nuovo modello di comunicazione ade-guato al mutato quadro normativo, l’Agenzia conferma l’utilizzo della modulistica attualmente in uso ed ap-provata con provvedimento del 14 marzo 2005. L’Amministrazione chiarisce che, però, in sede di com-pilazione del modello, nel frontespizio, il campo deno-minato “periodo di riferimento” potrà essere compilato indicando solo l’anno di riferimento (cioè, 2012). Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipo-tesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle operazioni.

fisco

34 Prorogato al 20 settembre il termine di

presentazione del modello 770/2012.

Con il DPCM 26.7.2012, la cui emanazione è stata an-nunciata dal Ministero dell’Economia con un Comuni-cato stampa della stessa data, è stata disposta la proro-ga al 20.9.2012 dell’invio del mod. 770/2012.

Il citato Decreto stabilisce infatti che: “ La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifcazioni, relativa all’anno 2011, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 settembre 2012 …”.

Come specifcato dal Ministero dell’Economia nel pre-detto Comunicato stampa: “Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2012 semplifcato e 770/2012 ordinario è stato accordato per tenere conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali

12 InformaImpresa Venerdì 7 settembre 2012

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