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sciplina dell’attività di acconciatore, estetista, tatuag-gio e piercing e così via, in osservanza a quanto stabili-to dalla Dgr n. 440/2010, che contiene il Regolamento tipo regionale a cui fare riferimento.

SISTEMI E Categorie

22 Alimentazione. Settore Lavorazione Carni:

Circolari Ministero della Salute in materia di sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute ha emanato alcune circolari in materia di sicurezza alimentare (ved. allegati), di cui brevemente sintetizziamo gli aspetti principali. Il Ministero della Salute ha emanato alcune circolari in materia di sicurezza alimentare (ved. allegati), di cui brevemente sintetizziamo gli aspetti principali. Nella prima si evidenzia che dal 1° Luglio sono in ap-plicazione il Regolamento UE n. 931/2011 (relativo ai requisiti di rintracciabilità degli alimenti di origine ani-male fssati dal Reg. 178/2002) ed il Regolamento UE 16/2012 (sui requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano). In base all’art. 18 del reg. 178/2002 gli OSA - Operato-ri settore alimentare - ai fni della rintracciabilità degli alimenti debbono essere in grado con un sistema mini-mo di documentazione di individuare chi abbia fornito loro un alimento e le imprese alle quali hanno ceduto i loro prodotti. Purtroppo alcune crisi alimentari hanno dimostrato che particolarmente nel settore degli ali-menti di origine animale tale documentazione può ri-velarsi inadeguata per individuare la manipolazione ed il magazzinaggio degli alimenti.

Il Reg. 931/2011 ha perciò prescritto un sistema di identifcazione ed etichettatura che si avvale di infor-mazioni ritenute pertinenti allo scopo, più specifche rispetto a quelle già stabilite dal reg. 178/2002. Tali informazioni sono:

- Descrizione dettagliata degli alimenti; - Volume e quantità degli alimenti;

- Un riferimento di identifcazione del lotto o della partita;

- La data di spedizione;

- Il nome e l’indirizzo dell’OSA che ha spedito gli ali-menti ed il nome e l’indirizzo del venditore se diver-so da questi;

- Il nome e l’indirizzo dell’OSA al quale sono stati spe-diti gli alimenti ed il nome e l’indirizzo dell’acquiren-te se diverso da questi.

Riguardo alla descrizione dettagliata degli alimenti si intende l’indicazione della natura del prodotto, del-la sua denominazione e presentazione accompagnata dalle informazioni relative al fornitore sulla sede so-ciale e/o lo stabilimento di produzione.

Da sottolineare che l’indicazione del lotto o della parti-ta diventa in ogni caso obbligatoria quand’anche l’ope-ratore non abbia optato per un sistema di rintracciabi-lità interna.

La richiesta di indicare relativamente al “fornitore” sia il proprietario della merce che il detentore fsico del-la stessa è motivata dal fatto che il prodotto una vol-ta uscito dallo stabilimento di produzione può subire vari passaggi logistici prima di arrivare all’acquirente

fnale e quindi al fne del rintraccio del prodotto occor-re avere un compiuto monitoraggio del percorso delle stesso.

Le informazioni di cui sopra debbono essere aggiorna-te quotidianamente dal fornitore e trasmesse in modo rapido e chiaro all’operatore al quale sono forniti gli alimenti.

Poiché gli obblighi previsti dal Reg. 931/2011 integra-no quelli dell’art. 18 del Reg. 178/2002, per la loro ina-dempienza si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 2 del D. Lgs. 5 Aprile 2006 n. 1990: in caso di violazione dell’obbligo di tracciare il prodotto a “mon-te” ed a “valle” nonché di adottare sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autori-tà che ne facciano richiesta le informazioni concernen-ti la rintracciabilità dei prodotti alimentari, è prevista una Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 e euro 4.500. In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che con-sente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’il-lecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda il Reg 16/2012, di cui si tratta an-che in una seconda circolare del 10 Luglio u. s. , relativo ai requisiti degli alimenti congelati, inclusi i surgelati, di origine animale destinati al consumo umano, vengo-no forniti dei chiarimenti applicativi dello stesso. Gli OSA sono obbligati, relativamente ai prodotti sopra descritti, durante le fasi intermedie di produzione pri-ma dell’apposizione della etichetta per il consumatore fnale o prima dell’eventuale ulteriore trasformazione, a fornire all’OSA che li riceve, per consentire loro di va-lutarne meglio l’idoneità al consumo, delle informazio-ni specifche:

1. la data di produzione, che a seconda dell’alimento di origine animale corrisponde a:

1. data di macellazione per le carcasse, le mezzene ed i quarti di carcasse

2. data di uccisione per la selvaggina

3. data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici 4. data di trasformazione, taglio, tritatura, prepara-zione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro ali-mento di origine animale

2. la data di congelamento se diversa da quella di pro-duzione.

Nel caso in cui le materie prime con le quali viene pro-dotto l’alimento abbiano diverse date di produzione e di congelamento vanno indicate le date di produzione e/o congelamento meno recenti.

Una volta scongelato il prodotto e sottoposto a trat-tamento , intendendo con questa defnizione qualsiasi azione che provoca una modifcazione sostanziale del prodotto iniziale, le informazioni di cui sopra non ven-gono messe a disposizione del successivo OSA. Ma se il prodotto dopo la trasformazione viene di nuovo conge-lato, senza l’apposizione dell’etichetta per il consuma-tore fnale e trasferito al successivo OSA allora le date di produzione e congelamento vanno indicate. Per approfondimenti consultare i fle:

- Circ MinSal Reg 16-2012 requisiti alimenti congelati orig animale.pdf

- Circ MinSal Appl. Reg 931-2011 rintracc. alim orig ani-male.pdf alla notizia 737 su www.informaimpresa.it

InformaImpresa 15 Venerdì 7 settembre 2012

Si informa che il venerdì pomeriggio fino al 28 settembre 2012 le sedi di ConfartigianatoVicenza sono chiuse per ferie collettive.

Per problemi riguardanti infortuni sul lavoro inviare un fax all’Inail allo 0444 990400

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