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« Previous Page Table of Contents Next Page »REDDITO DEI FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE
E’ diminuita dal 15 al 5% la deduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, per la de-terminazione dell’imponibile irpef. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2013. In sostanza la disposizione modifca il comma 4 bis dell’articolo 37 riducendo, a decorrere dal 2013, dal 15% al 5% la deduzione forfettaria applicabile ai cano-ni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fni della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
NUOVO LIMITE ALLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI AL SSN CORRISPOSTI SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RCA
Il comma 76 dell’articolo 4 della legge 92/2012 dispo-ne, infne, che a decorrere dall’anno 2012, il contribu-to di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (il cosiddetto C.S.S.N.), applicato sui premi del-le assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei na-tanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha eserci-tato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, dal reddito complessivo del contraente me-desimo per la parte che eccede 40 euro. Quindi, entro i 40 euro nessuna deduzione, oltre tale limite la dedu-zione è limitata alla parte eccedente.
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SIcUREZZA
36 Confermato con legge lo slittamento
del termine per cui ci si può avvalere dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
L’autocertifcazione sarà valida fno al terzo mese suc-cessivo all’entrata in vigore del decreto che defnirà le norme standardizzate per la realizzazione del docu-mento di valutazione dei rischi. Comunque non oltre il 31/12/12. Con la legge 12/07/12, n. 101, è stata de-fnitivamente approvata la norma prevista dal decreto legge 12/05/12, n. 57, che prevede lo slittamento del termine di validità dell’autocertifcazione.
Il datore di lavoro che intende avvalersi di tale oppor-tunità, potrà farlo fno al terzo mese dall’entrata in vi-gore del decreto che stabilirà le nuove norme standar-dizzate cui attenersi per l’effettuazione della valutazio-ne dei rischi e del relativo documento. In ogni caso il termine cui avvalersi dell’autocertifcazione non potrà andare oltre il 31/12/12.
Di seguito si riporta la formulazione dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, così co-me modifcata dalla legge n. 101 del 12/07/12 di con-versione del decreto legge 12/05/12 n. 57.
“I datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori effet-tuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’arti-colo 6, comma 8, lettera f ). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f ), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi da-tori di lavoro possono autocertifcare l’effettuazione della
valutazione dei rischi”.
Invitiamo le aziende interessate al servizio di assisten-za per la predisposizione del documento di valutazio-ne dei rischi (DVR), a contattare al più presto il settore Sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168420 – 168430 – 168486).
Per approfondimenti consultare gli articoli collegati:
- Proroga del termine entro cui ci si può avvalere dell’au-tocertifcazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro per le aziende che occupano fno a 10 lavora-tori. Entro il 31/12/2012 o prima?
- La Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Un obbligo per i datori di lavoro.
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SISTEMI E Categorie
20 Estetica. Grotte di sale, nuova recente
disposizione.
Annullato il precedente provvedimento regionale che di-stingueva tra attività libera e attività sanitaria.
Con nota protocollo 335501 del 19/7/12, la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha emesso una nuo-va disposizione a disciplina delle attività di grotte di sale per haloterapia. Per effetto di una recente senten-za del Tar del Lazio, che ha annullato il provvedimento del Ministero della Salute, vengono revocate anche le recenti disposizioni a carattere regionale che defniva-no la valenza terapeutica del trattamento e quindi da esercitarsi all’interno di strutture sanitarie. Si intendo-no quindi annullati i precedenti provvedimenti, in at-tesa che il Ministero della Salute emetta una specifca disciplina in materia.
Per approfondimenti consultare il fle:
Regione-Veneto-Nuove-Disposizioni_lug.pdf
alla notizia 715 su www.informaimpresa.it e gli articoli collegati
- Estetica: integrazione e precisazioni alla precedente di-sposizione regionale sull’attività di haloterapia. - Estetica: grotte di sale, nuove indicazioni dalla Regione Veneto.
SISTEMI E Categorie
21 Imprese di estetica e acconciatura:
aggiornamenti su pratiche per inizio attività.
La recente Legge regionale n. 24 del 06/07/12 ha in-serito alcune modifche e aggiornamenti alle due leggi regionali che disciplinano l’attività di estetica (L.R. n 29/91) e l’attività di acconciatura (L.R. n. 28/09), allo scopo di adeguare l’ordinamento regionale all’ordina-mento dell’Unione Europea. Tra questi, viene notifcato che per iniziare l’attività di acconciatore o estetista va presentata la Segnalazione certifcata di inizio attivi-tà (SCIA) presso lo Sportello unico attività produttive (SUAP), secondo la normativa vigente in materia. Viene inoltre ribadita la possibilità di produrre i documenti necessari anche mediante gli strumenti dell’autocerti-fcazione (meglio se preceduta da un parere preventivo da richiedere all’ASL) o dell’asseverazione tecnica, che devono obbligatoriamente essere allegati alla Scia. Questi aggiornamenti si rendono necessari anche in considerazione del fatto che molti Comuni vicentini non hanno ancora emanato i propri Regolamenti a di-
14 InformaImpresa Venerdì 7 settembre 2012
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